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TAR Emilia Romagna Sentenza del 15 aprile 2009 illegittima revoca carta di soggiorno

TAR Emilia Romagna Sentenza del 15 aprile 2009 illegittima revoca carta di soggiorno
TAR Emilia Romagna Sentenza n. 444 del 15 aprile 2009 illegittima revoca carta di soggiorno
Nel caso di specie un cittadino straniero impugna il decreto del Questore della Provincia di Forlì-Cesena di revoca della carta di soggiorno.
La carta era stata revocata ex articolo 26 D.lgvo n. 286 del 98 in quanto il ricorrente era stato condannato con sentenza n.894/07 emessa dal Tribunale di Rimini il 19.12.2007 alla pena di giorni 15 di reclusione e 100 euro di multa per i reati di cui agli artt.648 e 474 c.p.
Considerato che non è applicabile, in quanto non previsto dalle specifiche disposizioni relative alla carta per soggiornanti di lungo periodo, l’automatismo previsto dall’art.26, c.7 bis dello stesso decreto (“la condanna con provvedimento irrevocabile per alcuno dei reati previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, relativi alla tutela del diritto di autore, e dagli articoli 473 e 474 del codice penale comporta la revoca del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero e l’espulsione del medesimo con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica”), la revoca impugnata, si configura pertanto illegittima.

 

N. 00444/2009 REG.SEN.

N. 00339/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
Sul ricorso numero di registro generale 339 del 2009, proposto da:
Amin Arif Bin, rappresentato e difeso dall’avv. Fabio Gravagnuolo, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Bologna, Strada Maggiore 53;

contro

Questore di Forli’ – Cesena, Ministero dell’Interno, rappresentati e difesi dall’Avvocatura, domiciliata per legge in Bologna, via Guido Reni 4;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

del decreto del Questore della Provincia di Forlì-Cesena di revoca della carta di soggiorno.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Questore di Forli’ – Cesena;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 08/04/2009 il dott. Grazia Brini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Avvisate le stesse parti ai sensi dell’art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

Considerato:

– che è impugnata la revoca del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo con rifiuto di qualsiasi altro atto autorizzatorio in quanto il ricorrente “è stato condannato con sentenza n.894/07 emessa dal Tribunale di Rimini il 19.12.2007 alla pena di giorni 15 di reclusione e 100 euro di multa per i reati di cui agli artt.648 e 474 c.p.”;

– che l’art.9, 4° comma D.Lgs. n.286/1998 prevede che “Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell’appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell’articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall’articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall’articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall’articolo 380 del codice di procedura penale, nonchè, limitatamente ai delitti non colposi, dall’articolo 381 del medesimo codice. Ai fini dell’adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero”;

– che lo stesso articolo prevede, al settimo comma, che tale titolo sia revocato “…c) quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio, di cui al comma 4”;

– che non è applicabile, in quanto non previsto dalle specifiche disposizioni relative alla carta per soggiornanti di lungo periodo, l’automatismo previsto dall’art.26, c.7 bis dello stesso decreto (“la condanna con provvedimento irrevocabile per alcuno dei reati previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, relativi alla tutela del diritto di autore, e dagli articoli 473 e 474 del codice penale comporta la revoca del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero e l’espulsione del medesimo con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica”);

– che in questo senso si è recentemente espresso il Giudice d’appello (Cons. Stato, VI, 896/2009);

– che la revoca impugnata, basata sulla preclusione prevista dal citato art.26 d.lgs. 286/1998, si configura pertanto illegittima;

Ritenuto pertanto il ricorso fondato;

Ritenuto che sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio fra le parti;

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 08/04/2009 con l’intervento dei Magistrati:

Calogero Piscitello, Presidente

Giorgio Calderoni, Consigliere

Grazia Brini, Consigliere, Estensore

   
   
L’ESTENSORE  IL PRESIDENTE
   
   
   
   
   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/04/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

 

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