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TAR Emilia Romagna Sentenza del 6 maggio 2009 il lavoro agricolo può essere lavoro non stagionale

TAR Emilia Romagna Sentenza del 6 maggio 2009 il lavoro agricolo può essere lavoro non stagionale
TAR Emilia Romagna Sentenza n. 606 del 6 maggio 2009 il lavoro agricolo può essere lavoro non stagionale
Oggetto del presente ricorso è il provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Ravenna in data 26 novembre 2008 con cui è stata rigettata l’istanza presentata dalla ditta ricorrente per ottenere il nulla-osta all’ingresso sul territorio nazionale di un lavoratore extracomunitario da impiegare come operaio agricolo. Lo Sportello Unico della Prefettura di Ravenna ha respinto la richiesta perché trattandosi di lavorazioni stagionali la richiesta di nulla osta doveva essere presentata ai sensi dell’articolo 24 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286, nell’ambito del decreto flussi per lavoro stagionale e non in base all’articolo 22 del Testo Unico Immigrazione.
Ebbene, nella categoria degli operai a tempo determinato si distinguono:
a) i lavoratori stagionali e cioè quei lavoratori assunti per la esecuzione di lavori di breve durata, stagionali o a carattere saltuario.
b) gli operai a tempo determinato che sono assunti per l’esecuzione di più lavori stagionali e per più fasi lavorative nell’anno ai quali l’azienda è comunque tenuta a garantire un numero minimo di giornate di occupazione.
c) gli operai a tempo determinato assunti originariamente con contratto di lavoro a termine di durata superiore a 180 giornate di effettivo lavoro, da svolgersi nell’ambito di un unico rapporto continuativo.
Ciò vuol dire che, nulla vieta all’imprenditore agricolo di instaurare con il lavoratore (extracomunitario o non) un rapporto di lavoro unico e continuativo – caratterizzato dalla permanenza del vincolo obbligatorio tra le parti nonostante l’intervallo tra le successive attività stagionali, – invece che di una pluralità di rapporti.
In tal caso si tratta di lavoro a tempo determinato per il quale, ove si tratti di lavoratori extracomunitari, è necessario ottenere il nulla osta ai sensi dell’articolo 22 del d.lgs 286 del 1998.
Per ciò il ricorso viene accolto.

 

N. 00606/2009 REG.SEN.

N. 00378/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
Sul ricorso numero di registro generale 378 del 2009, proposto da:
Sergio Castellari, quale legale rappresentante dell’Azienda Agricola S. Maria di Castellari S.S., rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Bonatesta, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Gian Vito Califano in Bologna, via dei Mille, 19;

contro

U.T.G. – Prefettura di Ravenna;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

del provvedimento notificato il 9 gennaio 2009 dallo Sportello Unico per l’Immigrazione della Provincia di Ravenna di rigetto dell’istanza prot. n.P-RA/L/Q/2007/100637.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Uditi nella camera di consiglio del 23 aprile 2009, relatore il Cons. Rosaria Trizzino, i difensori delle parti come specificato nel verbale;

Avvisate le stesse parti ai sensi dell’art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

Atteso che sussistono effettivamente i presupposti per pronunciare sentenza resa in forma semplificata stante la manifesta fondatezza del ricorso per le seguenti ragioni in fatto e diritto:

1. – Oggetto del presente ricorso è il provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Ravenna in data 26 novembre 2008 con cui è stata rigettata l’istanza presentata dalla ditta ricorrente per ottenere il nulla-osta all’ingresso sul territorio nazionale di un lavoratore extracomunitario da impiegare come operaio agricolo.

Sostiene lo Sportello Unico della Prefettura di Ravenna che trattandosi di lavorazioni stagionali la richiesta di nulla osta dovrà essere presentata ai sensi dell’articolo 24 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286, nell’ambito del decreto flussi per lavoro stagionale.

2. A sostegno del gravame l’istante deduce la violazione dell’articolo 22 del d.lgs n. 286 del 1998 e dell’articolo 30 bis del DPR 31 agosto 1999 n. 394 e il difetto di motivazione.

3.1 – Il ricorso è fondato.

Va innanzitutto precisato che nella richiesta nominativa e numerica di nulla osta il ricorrente specificava che avrebbe stipulato contratto di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato della durata di mesi 12 secondo la disciplina del contratto collettivo Agricoltura – Operai Agricoli e Florovivaisti.

3.2- Al riguardo il Collegio deve preliminarmente rilevare che il contratto collettivo per gli operai agricoli e florovivaisti all’articolo 18 specifica espressamente le categorie di lavoratori impiegati nel settore agricolo distinguendo fra operai a tempo indeterminato e operai a tempo determinato.

Nella categoria degli operai a tempo determinato si distinguono:

a) i lavoratori stagionali e cioè quei lavoratori assunti per la esecuzione di lavori di breve durata, stagionali o a carattere saltuario.

b) gli operai a tempo determinato che sono assunti per l’esecuzione di più lavori stagionali e per più fasi lavorative nell’anno ai quali l’azienda è comunque tenuta a garantire un numero minimo di giornate di occupazione.

c) gli operai a tempo determinato assunti originariamente con contratto di lavoro a termine di durata superiore a 180 giornate di effettivo lavoro, da svolgersi nell’ambito di un unico rapporto continuativo.

3.3 – E’ dunque lo stesso contratto collettivo che nell’ambito delle categorie di lavoratori agricoli a tempo determinato introduce le sottocategorie dei lavoratori stagionali e degli operai a tempo determinato.

Tale distinzione assume indubbio specifico rilievo nel caso di impiego di operai agricoli extracomunitari.

Ed invero per gli operai agricoli stagionali extracomunitari, in base all’articolo 24 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286 è necessaria l’autorizzazione al lavoro stagionale.

Tale autorizzazione ha validità da venti giorni ad un massimo di nove mesi (in corrispondenza della durata del lavoro stagionale richiesto, anche con riferimento all’accorpamento di gruppi di lavori di più breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro) ed è caratterizzata dalla provvisorietà dell’impiego in funzione delle esigenze di manodopera del settore agricolo.

Peraltro, nulla vieta all’imprenditore agricolo di instaurare con il lavoratore (extracomunitario o non) un rapporto di lavoro unico e continuativo – caratterizzato dalla permanenza del vincolo obbligatorio tra le parti nonostante l’intervallo tra le successive attività stagionali, – invece che di una pluralità di rapporti.

In tal caso si tratta di lavoro a tempo determinato per il quale, ove si tratti di lavoratori extracomunitari, è necessario ottenere il nulla osta ai sensi dell’articolo 22 del d.lgs 286 del 1998.

3.4 – Ciò posto osserva il Collegio che nella specie l’Azienda agricola ricorrente, avendo intenzione di assumere il cittadino albanese Hajdar Karaj come operaio agricolo a tempo determinato con contratto della durata di mesi 12, ha legittimamente richiesto il nulla osta all’assunzione ai sensi dell’articolo 22 del citato d.lgs n. 268 nel rispetto delle quote flussi d’ingresso di lavoratori extracomunitari non stagionali per l’anno 2007.

In tal caso il ricorrente, come proposto, stipulerà un contratto di lavoro a tempo determinato nel settore agricolo per un anno e conseguentemente al lavoratore extracomunitario sarà rilasciato un permesso di soggiorno per la validità del contratto suscettibile di un numero indeterminato di rinnovi (cfr. T.A.R. Toscana, I, 3 maggio 2007 n. 725).

4. Per tutte le considerazioni fin qui svolte il ricorso va accolto e per l’effetto l’impugnato provvedimento deve essere annullato.

Peraltro, la specificità della questione trattata e il rito abbreviato, giustificano l’integrale compensazione delle spese del giudizio fra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna – Bologna, I sezione, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa lo accoglie e per l’effetto annulla l’impugnato provvedimento.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del 23 aprile 2009 con l’intervento dei Magistrati:

Rosaria Trizzino, Presidente FF, Estensore

Grazia Brini, Consigliere

Sergio Fina, Consigliere

   
   
IL PRESIDENTE, ESTENSORE  
   
   
   
   
   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/05/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

 

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