TAR Lazio Sentenza del 30 dicembre 2008 legittimo diniego visto motivi turistici
TAR Lazio Sentenza n. 12387 del 30 dicembre 2008 legittimo diniego visto motivi turistici
La ricorrente, cittadina ucraina, ha presentato presso l’Ambasciata d’Italia a Kiev domanda di visto di ingresso per motivi turistici. La domanda è stata respinta col provvedimento in epigrafe.
Avverso il provvedimento è proposto il presente gravame, che lamenta difetto di motivazione e violazione di legge, rilevando la ricorrente di aver ottemperato a tutte le incombenze stabilite previste.
Tuttavia, il lamentato difetto di motivazione del diniego di visto per turismo non sussiste, poiché ai sensi dell’art. 4, comma 2, quinto periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in deroga a quanto imposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, per motivi di sicurezza o di ordine pubblico il diniego di visto per turismo non deve essere motivato.
Inoltre, la documentazione presentata dall’istante è stata attentamente valuta e in esito a tale esame, l’ammontare del salario percepito dall’interessata evidenzia una condizione economica non compatibile con la richiesta di viaggio del soggiorno a scopo turistico in area Schengen.
Le ragioni del diniego, quali risultanti dagli incombenti istruttori, appaiono conformi alla vigente normativa, che in effetti demanda alle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile residenza dello straniero anche una valutazione della disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno.
Per ciò il TAR respinge il ricorso.
REPUBBLICA ITALIANA N. Reg.Sent.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Anno 2008
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio N. Reg.Ric.
Roma
Sezione I quater
ha pronunciato la seguente Anno
SENTENZA
sul ricorso n. 4710/2005, proposto da Rumyantseva Lyudmila, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Carlo Thorel, Francesca Cucchiarelli e Libero Pusceddu, e con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Augusto Aubry n. 2;
contro
il Ministero degli Affari Esteri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliato per legge presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l’annullamento
del provvedimento di diniego di visto d’ingresso per motivi turistici emesso dall’Ambasciata d’Italia a Kiev il 16.3.2005.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero degli affari esteri;
Visti gli atti di causa;
Relatore alla pubblica udienza del 27 novembre 2008 il cons. Giancarlo Luttazi;
Difese come da verbale;
Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
F A T T O E D I R I T T O
1. – La ricorrente, cittadina ucraina, ha presentato presso l’Ambasciata d’Italia a Kiev domanda di visto di ingresso per motivi turistici.
La domanda è stata respinta col provvedimento in epigrafe.
Avverso il provvedimento è proposto il presente gravame, che lamenta difetto di motivazione e violazione di legge, rilevando la ricorrente di aver ottemperato a tutte le incombenze stabilite previste.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata.
Con decreto presidenziale n. 2760 del 23 maggio 2005 – confermato in sede collegiale con ordinanza n. 3046/2005 – è stata respinta la domanda di concessione di misure cautelari provvisorie.
Con sentenze n. 5149/2005 e n. 8722/2008 sono stati disposti incombenti istruttori.
Alla pubblica udienza del 27 novembre 2008 il ricorso è stato definitivamente trattenuto in decisione.
2.0 – Il ricorso va respinto.
2.1 – Il lamentato difetto di motivazione del diniego di visto per turismo non sussiste, poiché ai sensi dell’art. 4, comma 2, quinto periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in deroga a quanto imposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, per motivi di sicurezza o di ordine pubblico il diniego di visto per turismo non deve essere motivato.
2.2 – Parimenti da respingere è la prospettazione secondo cui la ricorrente avrebbe ottemperato a tutte le incombenze per poter ottenere il visto.
In esito ai provvedimenti istruttori di questo T.a.r. l’Amministrazione ha depositato, in data 9.7.2008 e in data 14.10.2008, la documentazione pertinente; ivi compresa la Relazione dell’Ambasciata d’Italia a Kiev n. 1194 del 12.5.2008, in cui si legge:
“ ° è stata attentamente valutata la fisionomia socio-economica della richiedente, anche alla luce del più generale contesto del Paese ospite e del rischio immigratorio connesso alla particolare fattispecie di visto richiesto. In esito a tale esame, l’ammontare del salario percepito dall’interessata (512 grivne a fronte di un salario minimo fissato in Ucraina a 320 grivne) evidenzia una condizione economica non compatibile con la richiesta di viaggio del soggiorno a scopo turistico in area Schengen;
°sulla base di quanto sopra, sussistendo un fondato rischio di elusione delle norme sull’ingresso e il soggiorno in TN, è stato opposto un diniego all’istanza di rilascio di visto. Il diniego stesso, regolarmente notificato all’interessata, non è stato espressamente motivato in applicazione dell’articolo 4 comma 2 del TU 286/98, come modificato dalla legge 189/2002".
Le ragioni del diniego, quali risultanti dagli incombenti istruttori, appaiono conformi alla vigente normativa, che in effetti demanda alle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile residenza dello straniero anche una valutazione della disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno (v. art. 4 citato, comma 3).
Né queste ragioni del diniego sono state contestate da parte ricorrente, che pure risulta aver avuto rituale comunicazione sia degli adempimenti istruttori sia della udienza pubblica di discussione della causa.
3. – Il ricorso va dunque respinto
Si ravvisano peraltro giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio respinge il ricorso in epigrafe.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso dal Tribunale amministrativo regionale nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2008, con l’intervento dei magistrati:
Pio Guerrieri Presidente
Giancarlo Luttazi Consigliere, estensore
Michelengelo Francavilla Primo Referendario
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE