La sentenza dichiarativa dello status di rifugiato politico ha natura retroattiva.
E’ illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per richiesta asilo, nel caso in cui, anche in epoca successiva alla domanda viene riconosciuto lo status di rifugiato, ai sensi dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951. La dichiarazione giudiziale di riconoscimento dello status di rifugiato, infatti, ha natura dichiarativa e retroagisce alla data di ingresso nel territorio dello Stato, ovvero, alla data in cui la domanda fu presentata. Da ciò discende, ulteriormente, l’interesse attuale del ricorrente all’accoglimento del ricorso, atteso che a seguito di una siffatta pronunzia viene rimosso sin dalla sua adozione il provvedimento di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, con l’ulteriore conseguenza che deve ritenersi non essersi verificata alcuna interruzione della regolarità del soggiorno dell’interessato.
Tale affermazione, pertanto, assume rilevanza anche al fine di consentire al ricorrente l’esercizio di ulteriori diritti ed interessi, quali la presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell’art. 9 D.Lgs. 286/98 (per il quale è richiesto un pregresso periodo di soggiorno regolare di almeno 5 anni), ovvero la presentazione della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi del combinato disposto degli artt. 9, co. 1, lett. e), e 16, co. 2, L. 91/92 (che richiedono la residenza legale nello Stato da almeno 5 anni).
Nel caso di specie al ricorrente è stato rilasciato un permesso di soggiorno per asilo politico valido fino al 4.4.2009 e, pertanto, l’impugnato decreto questorile va annullato, essendo cessata la materia del contendere.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1763 del 2003, proposto da:
EHIESIEMEN Felix, rappresentato e difeso dall’avv. Gianluca Vitale, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Torino, via Moretta n. 7;
contro
il MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, presso la quale è domiciliato in corso Stati Uniti n. 45;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento adottato il 21.7.2003, notificato il 24.7.2003, con il quale il Questore della Provincia di Torino ha rigettato l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno proposta dal ricorrente,
nonché per l’annullamento
degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento; e per ogni ulteriore statuizione.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27/02/2008 il dott. Giuseppe Calvo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con il ricorso in esame sono stati chiesti l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento adottato il 21.7.2003, notificato il 24.7.2003, con il quale il Questore della provincia di Torino ha rigettato l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno proposta dal ricorrente, nonché l’annullamento degli atti tutti antecedenti, preordinati, conseguenziali e comunque connessi del relativo procedimento e ogni ulteriore statuizione.
Con atto, depositato il 16 dicembre 2003, si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino.
Nella camera di consiglio del 18 dicembre 2003 è stata pronunciata da questa sezione l’ordinanza istruttoria n. 1564/i.
Nella camera di consiglio del 4 marzo 2004 il ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare.
In data 8 novembre 2007 il ricorrente ha presentato una memoria.
Nell’udienza pubblica del 28 novembre 2007 la discussione del ricorso è stata rinviata d’ufficio.
Nell’udienza pubblica del 23 gennaio 2008 il ricorso è stato discusso e nella relativa camera di consiglio questa sezione ha stabilito di disporre una istruttoria nei confronti della Questura di Torino, la quale, in relazione all’ordinanza, pronunciata nella menzionata udienza pubblica, n. 5 in data 31 gennaio 2008, ha presentato, in data 19 febbraio 2008, la nota dell’Ufficio Immigrazione – Settore Contenzioso Amministrativo – n. 28/08 Div. Imm. Cat. A12/08 Cont.so in data 18 febbraio 2008, con la quale si è comunicato “che il Tribunale Ordinario di Torino ha dichiarato, con sentenza n. 6026/2006 dell’8.9.2006, lo status di rifugiato politico ai sensi dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951” e che la detta Questura “rilasciava quindi allo straniero un permesso di soggiorno valido fino al 4.4.2009 di cui si allega(va) copia”, concludendo che “Pertanto, salvo contrario avviso di” questo tribunale, “appare essere cessata la materia del contendere”.
Nell’odierna udienza pubblica il ricorso è passato in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare, deve essere esaminato il contenuto della nota della Questura di Torino – Ufficio Immigrazione – Settore Contenzioso Amministrativo – n. 28/08 Div. Imm. Cat. A12/08 Cont.so in data 18 febbraio 2008, depositata il 19 febbraio 2008, con la quale si è comunicato, anche a questo tribunale, “che il Tribunale Ordinario di Torino ha dichiarato, con sentenza n. 6026/2006 dell’8.9.2006, lo status di rifugiato politico ai sensi dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951” e che la detta Questura “rilasciava quindi allo straniero un permesso di soggiorno valido fino al 4.4.2009 di cui si allega(va) copia”, concludendo che “Pertanto, salvo contrario avviso” di questo tribunale, “appare essere cessata la materia del contendere”.
2. In merito al contenuto della menzionata nota questorile, è necessario tenere presente quello della memoria del ricorrente, depositata l’8 novembre 2007, con la quale, tra l’altro, si fa presente che “Avverso tale atto presupposto (il provvedimento della Commissione Centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato) il ricorrente adiva il Tribunale di Torino, che con sentenza 6026 del 30.05.2006 accertava e dichiarava in capo all’attore lo status di rifugiato ai sensi dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra 28.07.1951, resa esecutiva in Italia con L. 722/1954”, che “La sentenza con la quale il Giudice riconosce lo status di rifugiato ha natura dichiarativa e non costitutiva (…) …”, che “da ciò discende che la dichiarazione giudiziale di riconoscimento dello status di rifugiato retroagisce alla data di ingresso nel territorio dello Stato, ovvero, quanto meno, alla data in cui la domanda fu presentata”, che “Da ciò discende, ulteriormente, l’interesse attuale del ricorrente all’accoglimento del ricorso, atteso che a seguito di una siffatta pronunzia viene rimosso sin dalla sua adozione il provvedimento di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, con l’ulteriore conseguenza che deve ritenersi non essersi verificata alcuna interruzione della regolarità del soggiorno dell’interessato”, che “Tale affermazione, pertanto, assume rilevanza anche al fine di consentire al ricorrente l’esercizio di ulteriori diritti ed interessi, quali la presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell’art. 9 D.Lgs. 286/98 (per il quale è richiesto un pregresso periodo di soggiorno regolare di almeno 5 anni), ovvero la presentazione della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi del combinato disposto degli artt. 9, co. 1, lett. e), e 16, co. 2, L. 91/92 (che richiedono la residenza legale nello Stato da almeno 5 anni)”.
3. Orbene: a) con la nota questorile e con la citata memoria del ricorrente si fa riferimento alla sentenza del Tribunale di Torino n. 6026/2006, concernente il riconoscimento dello “status di rifugiato politico” nei confronti del ricorrente; b) con la nota questorile si deposita il permesso di soggiorno rilasciato dalla stessa Questura al ricorrente in data “07/05/2007”, “scadenza 04/04/2009”, “REFERENZE IN ITALIA SENT. TRIBUN. ORDIN. DI TO N. 6026/06 DELL’08/06/06”; c) con la memoria del ricorrente, nonostante che risulti datata “6 novembre 2007”, non si fa menzione del citato permesso di soggiorno.
4. Ciò posto, poiché l’impugnato decreto del Questore della provincia di Torino Prot. nr. 15/Imm./St.14/2003 è stato adottato il “21.07.2003” e, poiché, come si è visto, il permesso di soggiorno, prodotto in giudizio, in copia fotostatica, con la nota questorile, dianzi indicata, è stato rilasciato il “07/05/2007”, non si può ritenere che sia “cessata la materia del contendere”, appunto perchè, per il periodo compreso tra il “21.07.2003” ed il “07/05/2007”, il ricorrente risulta essere stato privo del chiesto permesso di soggiorno a causa del suo rigetto adottato, appunto, con l’impugnato decreto questorile e, pertanto, non può essere condivisa la tesi, sostenuta al riguardo, dalla Questura di Torino con la citata nota.
5. Prima di esaminare i motivi di ricorso, è necessario, innanzitutto, soffermarsi sull’impugnato decreto Prot. Nr. 15/Imm./St. 14/2003 in data 21 luglio 2003, con il quale il Questore della provincia di Novara, “ESAMINATI gli atti d’Ufficio dai quali si rileva che lo straniero (il ricorrente), …, ha presentato richiesta di riconoscimento dello Status di Rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra 28.07.1951; VISTO che in data 09.04.2003, il medesimo ha inoltrato istanza intesa ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno con motivazione richiesta asilo; TENUTO CONTO che la Commissione Centrale per il Riconoscimento dello Status di Rifugiato, con provvedimento nr. Id. 117360 Sez. I, datato 27.03.2003, ha deciso di non riconoscere allo straniero in premessa indicato lo Status di Rifugiato; CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 5, comma 5°, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, nr. 286, il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quanto mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili; RILEVATO che la posizione di soggiorno del richiedente non è regolarizzabile a nessun altro titolo e che non ricorrono “seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato Italiano”, che precludano l’adozione del presente provvedimento; LETTI l’art. 1 …; DECRETA(VA) L’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dal cittadino nigeriano (il ricorrente), per i motivi in premessa specificati è RIGETTATA …”.
6. Per quanto riguarda i motivi di ricorso, con quelli di cui al n. 1 – Illegittimità derivata. Violazione di legge ed eccesso di potere – si sostiene che, poiché il presupposto dell’impugnato decreto questorile è costituito dal “provvedimento nr. Id. 117360 Sez. I, datato 27.03.2003”, con il quale “la Commissione Centrale per il Riconoscimento dello Status di Rifugiato” “ha deciso di non riconoscere” al ricorrente “lo Status di Rifugiato”, per cui l’illegittimità di quest’ultimo provvedimento non può che travolgere, anche, quello impugnato, il detto provvedimento della “Commissione Centrale per il Riconoscimento dello Status di Rifugiato” è gravemente censurabile per violazione dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con la legge 24.7.1954, n. 722, dell’art. 1 della legge n. 39 del 28.2.1990 e dell’art. 3 del D.P.R. 15.5.1990, n. 136 e per eccesso di potere, sotto i profili della erroneità, della carenza e assoluta inidoneità della motivazione, nonché del difetto di istruttoria.
Ne consegue che l’illegittimità del provvedimento presupposto non può che inficiare, anche, quello impugnato.
7. Con i motivi di cui al n. 2 – Violazione di legge in relazione agli artt. 5, co. 6 e 19, co. 1, D.Lgs. 286/98, nonché in relazione all’art. 28, lett. d), D.P.R. n. 394/99, ed ancora all’art. 10 Cost.. Eccesso di potere per erroneità e carenza di motivazione – Difetto di istruttoria – si sostiene che, in relazione all’affermazione “RILEVATO che la posizione di soggiorno …”, la normativa prevede, accanto allo status di rifugiato, una particolare forma di asilo, definito asilo umanitario, che impone la protezione del cittadino straniero anche quando non siano ritenuti sussistenti tutti i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato, tenuto conto, anche, dell’art. 30, comma 3, della Costituzione.
8. Ciò posto, passando ad esaminare i motivi di cui al n. 1, l’assunto, in base al quale l’illegittimità del “provvedimento nr. Id. 117360 Sez. I, datato 27.03.2003”, con il quale “la Commissione Centrale per il Riconoscimento dello Status di Rifugiato” “ha deciso di non riconoscere” al ricorrente “lo Status di Rifugiato”, non può che travolgere, anche, l’impugnato decreto del Questore della provincia di Torino Prot. Nr. 15/Imm./St. 14/2003 in data 21 luglio 2003, va condiviso, in quanto, com’è messo in evidenza dal ricorrente, il menzionato decreto questorile è stato adottato sulla base della affermazione, relativa, appunto al menzionato “provvedimento” della “Commissione Centrale per il riconoscimento dello Status di Rifugiato”, il quale, pertanto, ha costituito l’atto presupposto dell’impugnato decreto questorile.
9. Orbene, anche se le doglianze, dedotte dal ricorrente nei confronti del citato “provvedimento” della menzionata “Commissione” sono, ovviamente, inammissibili, atteso che esse non rientrano nella giurisdizione di questo tribunale, è indubbio che, in sede di esame dei motivi in questione, il collegio deve tenere presente che, come risulta dalla memoria del ricorrente, in data 6 novembre 2007 e dalla nota questorile in data 18 febbraio 2008, in narrativa indicate, il Tribunale di Torino, con la sentenza n. 6026 dell’8.9.2006, ha dichiarato nei confronti del ricorrente lo status di rifugiato politico ai sensi dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951: da tale dichiarazione si evince che, allorché il ricorrente “ha presentato richiesta di riconoscimento dello Status di Rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra 28.07.1951”, il ricorrente era un rifugiato, per cui, allorché “in data 09.04.2003” il ricorrente “ha inoltrato istanza intesa ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno con motivazione richiesta asilo”, egli era in possesso del menzionato status e, quindi, illegittimamente, è stato adottato l’impugnato decreto questorile sulla base del “provvedimento nr. Id. 117360 Sez. I, datato 27.03.2003”, adottato dalla “Commissione Centrale per il Riconoscimento dello Status di Rifugiato”, con l’ulteriore conseguenza che i motivi di cui al n. 1 sono fondati.
10. I motivi di cui al n. 2 si possono considerare assorbiti e se ne omette, pertanto, l’esame.
Per le suesposte considerazioni, il ricorso è fondato e, pertanto, l’impugnato decreto questorile deve essere annullato.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte – Sezione Seconda – accoglie il ricorso, in epigrafe indicato e, per l’effetto, annulla l’impugnato decreto del Questore della provincia di Torino Prot. Nr. 15/Imm./St. 14/2003 in data 21 luglio 2003.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del giorno 27/02/2008, con l’intervento dei Magistrati:
Giuseppe Calvo, Presidente, Estensore
Richard Goso, Referendario
Fabrizio Fornataro, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/04/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO