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TAR Toscana Sentenza 23 giugno 2008 Diniego rinnovo pds insufficienza elementi reddito prodotto

TAR Toscana, Firenze, Sezione I, Sentenza n. 1649 del 23 giugno 2008.
E’ legittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, motivato con riferimento all’insufficienza del reddito.
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento chiedendone l’annullamento con la motivazione che ancorché si tratti di reddito inferiore all’importo dell’assegno sociale, l’amministrazione non avrebbe tenuto conto dei redditi successivi all’adozione del provvedimento, pur se anteriori alla data della sua notificazione.
La legittimità del provvedimento deve valutarsi alla luce della situazione di fatto e di diritto sussistente al momento della sua adozione, pur restando sempre salvo il potere dell’amministrazione di rivalutare la situazione alla luce della successiva modificazione del rapporto.
La giurisprudenza ha affermato che in sede di esame dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno la valutazione della situazione reddituale dello straniero deve essere ancorata non tanto all’epoca in cui viene presentata la domanda, quanto piuttosto all’epoca in cui l’autorità amministrativa si pronuncia sulla stessa.
Ne consegue che gli elementi relativi alla situazione reddituale devono comunque essere prodotti, in sede amministrativa, prima della data di emissione del provvedimento e l’amministrazione, in tal caso, è obbligata a tenerne conto, anche ai sensi dell’art. 5, comma 5, d. lgs. n. 286/98.
Nella fattispecie, l’atto impugnato è stato emesso sulla base di tutti gli elementi di giudizio forniti dal ricorrente, dai quali non è emerso il possesso di un reddito annuale, proveniente da fonti lecite, sufficiente al proprio sostentamento, e comunque superiore all’ammontare dell’importo minimo dell’assegno sociale richiamato dall’amministrazione quale parametro di riferimento.

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