Il rilascio della carta di soggiorno è subordinato all’esistenza di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale
TAR Valle d’Aosta, Sentenza 15 maggio 2008 Illegittimo diniego carta soggiorno idoneità alloggiativa
TAR Valle d’Aosta, Aosta, Sezione Unica, Sentenza n. 48 del 15 maggio 2008
E’ illegittimo il diniego di rilascio di carta di soggiorno alla figlia minore per la riscontrata inadeguatezza dei parametri di idoneità alloggiativa prescritti dalle norme in vigore e dichiarati dai suoi genitori, richiedenti il ricongiungimento.
L’art. 16, comma 4, lett. b) del d.p.r. 31 agosto 1999, n. 394 stabilisce che, ai fini del rilascio della carta di soggiorno, l’interessato è tenuto, tra l’altro, a produrre documentazione comprovante: “la disponibilità di un alloggio, a norma dell’articolo 29, comma 3, lettera a), del testo unico. A tale fine l’interessato deve produrre l’attestazione dell’ufficio comunale circa la sussistenza dei requisiti di cui al medesimo articolo 29 del testo unico, ovvero il certificato di idoneità igienico-sanitaria rilasciato dall’Azienda unità sanitaria locale competente per territorio”.
Il rispetto di tali “parametri minimi” va valutato con riferimento all’articolo 3 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 39 (“Normativa e criteri generali per l’assegnazione, la determinazione dei canoni e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”) che detta la definizione di alloggio improprio o antigienico.
Secondo questa disposizione è “alloggio improprio, l’unità immobiliare avente caratteristiche tipologiche incompatibili con la destinazione ad abitazione come per esempio baracche, stalle, grotte, caverne, sotterranei, soffitte, bassi, autorimesse e cantine”; mentre è “alloggio antigienico, l’abitazione che abbia un’altezza media interna utile di tutti i locali inferiore ai valori di cui alla legge regionale 23 febbraio 1976, n. 11, ovvero che abbia vani stabilmente e necessariamente adibiti ad abitazione, totalmente sprovvisti di finestre apribili, ovvero che abbia un’unica stanza da bagno carente per ragioni tecnico-oggettive, di almeno due degli impianti di cui all’art. 7, comma 3, del D.M. 5 luglio 1975, ovvero che abbia un elevato grado di umidità permanente in uno o più vani utili”.
Come risulta dalla dichiarazione del Tecnico comunale e dal contratto di affitto, l’alloggio di cui i ricorrenti hanno la disponibilità rientra senz’altro nei “parametri minimi” previsti dal richiamato articolo 2 della legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, cui fa riferimento l’art. 29, comma 3, lettera a) del testo unico. Anzi ’alloggio in questione risulta “adeguato alle esigenze di un nucleo familiare composto [come quello dei ricorrenti] da 6 o più persone”.
Il ricorso, pertanto, deve essere accolto e la carta di soggiorno concessa alla ricorrente.