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TAR Veneto Sentenza 28 aprile 2008 Illegittimo diniego concessione cittadinanza italiana

La concessione della cittadinanza non può basarsi sul carattere retributivo del reddito percepito ma sull’idoneità dei mezzi di sussitenza.

TAR Veneto, Venezia, Sezione III, Sentenza n. 1138 del 28 aprile 2008.
E’ illegittimo il rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana.
A fondamento del diniego, infatti, è stata posta l’insufficienza dei redditi a disposizione per l’anno 1999. Il ricorrente, tuttavia, nelle censure svolte, ha dimostrato di aver percepito, per l’anno 1999, oltre ai redditi da lavoro, anche somme di denaro per risarcimento danni da infortunio sul lavoro.
Il provvedimento impugnato ha ignorato questa puntualizzazione ed ha in tal modo implicitamente negato che possano costituire mezzi economici valutabili le somme percepite quale risarcimento dei danni patiti a causa dell’infortunio sul lavoro, valorizzando invece la diminuita capacità lavorativa conseguente all’evento invalidante quale elemento ostativo all’ottenimento della cittadinanza.
La concessione della cittadinanza si deve fondare su valutazioni ampiamente discrezionali circa l’esistenza di un’avvenuta integrazione dello straniero in Italia, tale da poterne affermare la compiuta appartenenza alla comunità nazionale, valutando le sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall’appartenenza alla comunità nazionale, compresi quelli della solidarietà economica e sociale sanciti dalla Costituzione in base ad accertate disponibilità reddituali.
Tuttavia, per quanto discrezionale, detta valutazione, anche relativamente ai mezzi di sussistenza per il richiedente e per la sua famiglia, deve sottostare a criteri di logicità e ragionevolezza.
Nel caso all’esame è illegittima la mancata considerazione delle somme percepite dal ricorrente a titolo di risarcimento per l’infortunio subito, atteso che non può assumere autonomo rilievo la circostanza che il reddito dell’interessato sia momentaneamente privo del carattere retributivo.
Ai fini della concessione della cittadinanza, infatti, "non è necessaria la percezione di un reddito di carattere retributivo o stabile, ma è sufficiente provare il possesso di mezzi di sussistenza idonei".
Una corretta e completa valutazione dell’istanza presentata e degli elementi istruttori offerti dall’interessato, avrebbe consentito all’Amministrazione di verificare, nella fattispecie, la sussistenza di questi mezzi di sussistenza invece ignorati e di valutarne l’idoneità ai fini della concessione del beneficio richiesto.

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