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TAR Veneto Sentenza del 1 aprile 2009 legittimo diniego rinnovo pds per il reato di stupefacenti

TAR Veneto Sentenza del 1 aprile 2009 legittimo diniego rinnovo pds per il reato di offerta e messa in vendita di stupefacenti.
TAR Veneto Sentenza n. 799 del del 1 aprile 2009 legittimo diniego rinnovo pds per il reato di offerta e messa in vendita di stupefacenti.
Nel caso di specie, il Questore della Provincia di Verona ha respinto la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente, per la condanna dallo stesso subita, con sentenza del 17 maggio 2005 del Tribunale di Verona, per il reato di offerta e messa in vendita di stupefacenti.
Come più volte affermato dalla giurisprudenza anche di questa Sezione (cfr. Tar Veneto, Sez, III, 31 marzo 2007, n. 1038;  id. 19 aprile 2007, n. 1217; id 9 gennaio 2007, n. 8),  l’art. 4, comma 3, del Dlgs. 25 luglio 1998, n. 286, modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, in relazione all’art. 5, comma 5, del medesimo decreto legislativo, vincola l’autorità amministrativa a rifiutare il rinnovo del permesso di soggiorno allo straniero che risulti condannato, anche sulla base di una sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 e seguenti c.p.p., per uno dei reati previsti dall’art. 380, commi 1 e 2, c.p.p., nonché per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite. per un reato inerente la cessione di stupefacenti. L’Autorità di pubblica sicurezza non è chiamata a svolgere alcuna valutazione discrezionale in quanto il provvedimento di rifiuto del permesso di soggiorno costituisce un effetto automaticamente conseguente alla condanna riportata e che preclude di per sé la permanenza nel territorio dello Stato. Pertanto il ricorso viene respinto.

Ric. n. 518/2008                Sent.n. 799/08
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Avviso  di Deposito
del
a norma dell’art. 55
della   L.   27  aprile
1982 n. 186
Il Direttore di Sezione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:
 Marco Buricelli  Presidente f.f. 
 Stefano Mielli  Referendario, relatore
 Marina Perrelli  Referendario
ha pronunciato, nella forma semplificata di cui agli artt. 21 e 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, la seguente
SENTENZA

nel giudizio introdotto con il ricorso n. 518/08 proposto da HAZIM MOHAMMED, rappresentato e difeso dagli avv.ti Anna Saquegna, Eugenio Lequaglie e Francesco Acerboni, con elezione di domicilio presso lo studio dell’ultimo, in Venezia, Santa Croce 312/A;
CONTRO
l’Amministrazione dell’Interno in persona del Ministro pro tempore, non costituita in giudizio;
per l’annullamento del provvedimento della Questura di Verona comunicato l’1.2.2008, con il quale in data 28.12.2007 il Questore di Verona ha rigettato l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno;
Visto il ricorso, notificato il 29 febbraio 2008 e depositato presso la Segreteria il 18 marzo 2008, con i relativi allegati;
visti gli atti tutti di causa;
udito all’udienza camerale del 26 marzo 2008 (relatore il referendario Stefano Mielli), l’avv. Lequaglie per la parte ricorrente;
considerato
che, nel corso dell’udienza camerale fissata nel giudizio in epigrafe, il Presidente del Collegio ha comunicato alla parte ricorrente come, all’esito, avrebbe potuto essere emessa decisione in forma semplificata, ex artt. 21, XI comma, e 26, IV e V comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, e questa non ha espresso rilievi o riserve;
che sussistono effettivamente i presupposti per pronunciare tale sentenza nei termini come di seguito esposti:
FATTO E DIRITTO
Con il provvedimento impugnato il Questore della Provincia di Verona ha respinto la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente, per la condanna dallo stesso subita, con sentenza del 17 maggio 2005 del Tribunale di Verona, per il reato di offerta e messa in vendita di stupefacenti.
Tale provvedimento è impugnato per le censure di violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5 del dlgs. 25 luglio 1998, n. 286, difetto di motivazione e di istruttoria, nonché erroneità della valutazione dei presupposti, lamentando l’omessa considerazione in concreto dell’eventuale pericolosità sociale dell’istante e della condotta successiva alla condanna.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Come più volte affermato dalla giurisprudenza anche di questa Sezione (cfr. Tar Veneto, Sez, III, 31 marzo 2007, n. 1038;  id. 19 aprile 2007, n. 1217; id 9 gennaio 2007, n. 8),  l’art. 4, comma 3, del Dlgs. 25 luglio 1998, n. 286, modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, in relazione all’art. 5, comma 5, del medesimo decreto legislativo, vincola l’autorità amministrativa a rifiutare il rinnovo del permesso di soggiorno allo straniero che risulti condannato, anche sulla base di una sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 e seguenti c.p.p., per uno dei reati previsti dall’art. 380, commi 1 e 2, c.p.p., nonché per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite.
Contrariamente a quanto dedotto pertanto, nel caso di specie, a fronte di una condanna intervenuta successivamente all’entrata in vigore della legge 30 luglio 2002, n. 189, per un reato inerente la cessione di stupefacenti, l’Autorità di pubblica sicurezza non è chiamata a svolgere alcuna valutazione discrezionale in quanto il provvedimento di rifiuto del permesso di soggiorno costituisce un effetto automaticamente conseguente alla condanna riportata e che preclude di per sé la permanenza nel territorio dello Stato.
In definitiva pertanto il ricorso deve essere respinto.
Non vi è da statuire sulle spese in quanto l’amministrazione non si è costituita in giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 26 marzo 2008.
Il Presidente                   l’Estensore

      Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il……………..…n.………
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Direttore della Terza Sezione

 

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