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Vai alla sezione aggiornata: FINE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Il rapporto di lavoro domestico può interrompersi per:
– volontà del lavoratore (dimissioni)
– volontà del datore di lavoro (licenziamento)
– accordo tra le parti (accordo di cessazione)
– scadenza del contratto di lavoro a tempo determinato.
Alla fine del rapporto, il datore di lavoro dovrà comunicare la cessazione del rapporto e provvedere al pagamento dei contributi.
Esaminiamo in dettaglio.
Licenziamento
Il licenziamento è l’atto con il quale il datore di lavoro interrompe il rapporto di lavoro senza accordo con il lavoratore.
Dovrà in ogni caso essere rispettato il termine di preavviso di licenziamento, pena pagamento dell’indennità di mancato preavviso, ma rimane esclusa dal lavoro domestico la reintegrazione del posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo.
Dunque non è necessario ai fini del licenziamento del lavoratore domestico il requisito di una giusta causa.
Il licenziamento non esclude le eventuali responsabilità nelle quali possa essere incorso il lavoratore.
TERMINI DI PREAVVISO:
Se la causa del licenziamento è legata ad una negligenza o mancanza grave del lavoratore tale da non consentire più la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto si ha il cosiddetto licenziamento “in tronco” per giusta causa.
Negli altri casi il datore di lavoro è tenuto all’obbligo del preavviso che ha una durata variabile in relazione all’anzianità del rapporto e alle ore settimanali lavorative.
1) Per i rapporti di lavoro superiori a 24 ore settimanali:
a) fino a 5 anni di anzianità: 15 giorni di calendario;
b) oltre i 5 anni di anzianità: 30 giorni di calendario
2) Per rapporti di lavoro inferiori alle 25 ore settimanali:
a) fino a 2 anni di anzianità: 8 giorni di calendario;
b) oltre i 2 anni di anzianità: 15 giorni di calendario
Alla scadenza del preavviso l’eventuale alloggio dovrà essere liberato da persone e da cose non di proprietà del datore di lavoro.
Attenzione!
In caso di mancato preavviso il datore di lavoro è obbligato a corrispondere al lavoratore una indennità di mancato preavviso: pari alla retribuzione corrispondente al periodo di preavviso non concesso.
Dimissioni volontarie
Attenzione la Legge n. 188 del 17 ottobre 2007 che prevede la procedura descritta qui di seguito è stata abolita dal Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2008. Pertanto, allo stato attuale e salvo indicazioni differenti contenute nella legge di conversione di tale decreto, le dimissioni si presentano utilizzando una semplice dichiarazione sottoscritta dal lavoratore.
Quante volte vi è capitato di firmare dei fogli in bianco al momento dell’assunzione? E’ bene che sappiate che si può trattare di una lettera di dimissioni in bianco attraverso la quale il datore di lavoro vi può costringere, prima o poi, a lasciare la vostra occupazione.
Le dimissioni però non possono essere imposte, poiché rappresentano un atto unilaterale volontario con cui il lavoratore esprime la propria volontà di recedere dal contratto di lavoro.
Per contrastare il fenomeno delle c.d. “lettere di dimissione in bianco” e così evitare gli abusi dei datori di lavoro, è stato introdotto un nuovo modulo informatico per la presentazione delle dimissioni volontarie, valido su tutto il territorio nazionale e dotato delle caratteristiche di non contraffazione e falsificazione.
Con l’introduzione del modulo informatico diventano nulle le dimissioni presentate in altra forma. L’utilizzo del nuovo modulo è, dunque, obbligatorio. Se, infatti, il lavoratore utilizzasse per dimettersi, una comunicazione resa in maniera diversa, il datore di lavoro dovrebbe invitare il lavoratore a compilare il modulo nella forma e modalità indicate.
Il modulo è valido dalla data di emissione fino al 15° giorno successivo.
Non deve essere seguita la procedura telematica, in caso di: risoluzione consensuale decisa da entrambe le parti, scadenza naturale del termine del rapporto lavorativo, dimissioni durante il periodo di prova, dimissioni per pensionamento.
PROCEDURA DI DIMISSIONE
Il modulo di dimissioni volontarie deve essere compilato e presentato dallo stesso lavoratore, direttamente o attraverso un intermediario abilitato, a pena di nullità.
1) Procedura autonoma
Il modulo di dimissioni può essere compilato direttamente dal lavoratore, senza l’ausilio di un soggetto intermediario. Dovrà registrarsi presso il sito del Ministero del Lavoro (www.lavoro.gov.it > dimissioni volontarie > Sistema MDV) e, dopo aver ricevuto le credenziali di accesso, compilare online il modulo mdv.
A quel punto il sistema informativo MDV rilascia il documento delle dimissioni volontarie con un codice univoco e una data certa di rilascio (il documento ha validità 15 gg).
Il lavoratore deve, pertanto, consegnare il modulo in originale e su una copia farsi apporre la data e la firma dal datore di lavoro. Solo a partire dalla consegna le dimissioni avranno valore giuridico. Il datore di lavoro, una volta ricevuto il modulo, dovrà effettuare la comunicazione al Centro per l’Impiego entro 5 giorni dalla cessazione.
3) Procedura assistita
Se il lavoratore non è in grado di effettuare la procedura autonoma può anche farsi assistere, recandosi presso un centro abilitato (Centri per l’impiego, Uffici comunali, Direzioni provinciali del lavoro) che inserirà i dati nel sistema del Ministero del lavoro. Il Centro autorizzato consegna il modulo al lavoratore che dovrà dare entro 15 giorni al proprio datore di lavoro.
Attenzione!
La procedura autonoma resta vietata per le ipotesi in cui la legge tutela la stabilità del posto del lavoro, ossia nel caso di dimissioni per causa di matrimonio (dal giorno della richiesta delle pubblicazioni fino a un anno dopo la celebrazione) e di dimissioni durante la maternità nel qual caso è necessario che il lavoratore si rechi presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio per confermare la volontà di dimettersi, presentando il modulo MDV (o compilandolo presso gli stessi uffici).
TERMINI DI PREAVVISO:
Se le dimissioni vengono rassegnate per giusta causa (es. mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali, modifica delle mansioni, mobbing, ecc…) non essendo possibile la continuazione del rapporto nemmeno provvisoriamente, il lavoratore ha comunque diritto ad avere l’indennità di mancato preavviso.
Negli altri casi, il lavoratore è tenuto a rispettare il periodo di preavviso la cui durata varia in relazione all’orario settimanale e all’anzianità di servizio.
1) Per i rapporti di lavoro superiori a 24 ore settimanali:
a) fino a 5 anni di anzianità: 7,5 giorni di calendario;
b) oltre i 5 anni di anzianità: 15 giorni di calendario
4) Per rapporti di lavoro inferiori alle 25 ore settimanali:
a) fino a 2 anni di anzianità: 4 giorni di calendario;
b) oltre i 2 anni di anzianità: 7,5 giorni di calendario
In caso di contratto di lavoro a tempo determinato, il lavoratore che recede prima della scadenza deve corrispondere al datore di lavoro una somma equivalente all’indennità sostitutiva del preavviso.
Attenzione!
Qualora il lavoratore non rispettasse i termini di preavviso, il datore di lavoro potrà trattenere il mancato preavviso e richiedere il risarcimento dei danni.
Risoluzione consensuale
La cessazione del rapporto di lavoro può avvenire con accordo tra le parti, ad esempio nel caso di trasferimento di una delle parti. In questo caso, allora è consigliabile preparare un accordo scritto, sottoscritto da entrambe le parti (datore e lavoratrice), con il quale si dichiara che, di comune accordo, si vuole interrompere il contratto di lavoro.
Questo accordo tutela il datore di lavoro contro il rischio di un’eventuale controversia sollevata dal lavoratore, ipotesi possibile in caso di licenziamento.
Anche in presenza di tale accordo è previsto che siano garantiti i tempi di preavviso.
Scadenza contratto di lavoro a tempo determinato
In caso di rapporto di lavoro a tempo determinato, il rapporto di lavoro cessa automaticamente alla scadenza del termine stabilito nel contratto.
Se il datore di lavoro recede prima del termine, il lavoratore ha diritto alle retribuzioni che avrebbe percepito se il rapporto di lavoro non si fosse interrotto. Se è lavoratore a recedere prima della scadenza deve corrispondere al datore di lavoro una somma equivalente all’indennità sostitutiva del preavviso.
Comunicazione di cessazione
Nel momento in cui cessa il rapporto di lavoro il datore di lavoro deve, entro 5 giorni, inviare al Centro per l’Impiego competente per zona la comunicazione di cessazione on line per mezzo di:
– inoltro on line attraverso il sito http://www.lavoro.gov.it/co, previo accreditamento sul sito
– raccomandata A/R
– fax
– consegna a mano
Il modello apposito è scaricabile dal sito del Ministero del Lavoro (http://www.lavoro.gov.it > comunicazioni obbligatorie online > area download > modelli unificati > lavoro domestico > cessazione).
Nel modulo si dovrà indicare il motivo della cessazione. In caso di accordo fra le parti, si indichi: altro.
Con la comunicazione al Centro per l’Impiego si adempie anche alla comunicazione INAIL, alla comunicazione INPS, alla comunicazione allo Sportello Unico per l’immigrazione presso la Prefettura, e ad ogni altra comunicazione di denuncia di rapporto di lavoro prevista dalla normativa vigente.
Nel caso in cui il lavoratore si sia dimesso, si dovrà lo stesso provvedere alla comunicazione, ma, in aggiunta, il lavoratore dovrà comunicare in via separata, con modulo separato, le dimissioni. Vedi paragrafo Dimissioni.
Il trattamento di fine rapporto TFR (Liquidazione)
In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore ha diritto al trattamento di fine rapporto (TFR). Questo si determina accantonando una quota (retribuzione annuale comprensiva di eventuale vitto e alloggio diviso per 13,5) al termine di ogni anno di servizio, che si va a sommare alle quote accantonate precedentemente rivalutate.
PERMESSO DI SOGGIORNO PER ATTESA OCCUPAZIONE
Il lavoratore in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro non stagionale, che perde il posto di lavoro, anche in caso dimissioni, ha diritto a un nuovo permesso di “attesa occupazione” che avrà la durata di 6 mesi dal momento del rilascio e gli consentirà di cercare una nuova occupazione. Per ottenerlo è necessario iscriversi nelle liste di collocamento presso il Centro per l’impiego e presentare la richiesta in Questura. Quando il titolare del permesso per attesa occupazione troverà una nuova occupazione, dovrà richiedere la conversione del permesso di soggiorno in un permesso per motivi di lavoro.
ATTENZIONE:
Una volta scaduto, il permesso per attesa occupazione non può essere rinnovato se il titolare non ha trovato un’occupazione lavorativa, salvo in casi particolari (es. coesione familiare con cittadino in possesso dei requisiti per il ricongiungimento familiare).