Roma – 25 marzo 2015 – Sono cambiati gli importi degli assegni riconosciuti dai Comuni alle neomamme e alle famiglie numerose più bisognose.
I nuovi valori di riferimento sono stati pubblicati ieri in Gazzetta Ufficiale e rimarranno validi per tutto il 2015. L’entità effettiva degli assegni varia in base all'indicatore della situazione economica equivalente (Isee), che può essere calcolato gratuitamente rivolgendosi ai patronati.
L’ assegno di maternità per il 2015 ha un importo massimo di € 338,89 euro al mese, per cinque mensilità e riguarda le neomamme per nascite, adozioni e affidamenti preadottivi verificatisi quest’anno. L' Isee è pari a 16.954,95 euro.
L’assegno spetta alle cittadine italiane, dell'Unione Europea, e di Paesi extracomunitari (vedi sotto). La domanda va presentata negli uffici del Comune di residenza entro sei mesi dal parto o dall’effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o avuto in affidamento.
È stato invece fissato a € 141,30 l’importo massimo dell’assegno mensile per il nucleo familiare, che viene riconosciuto per 13 mesi. Nel nucleo devono esserci almeno 3 figli minori. In questo caso l’Isee di riferimento è € 8.555,99.
L’assegno spetta a nuclei composti da cittadini italiani, dell'Unione Europea o di Paesi extracomunitari (vedi sotto). La domanda si presenta in Comune, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto l’assegno.
Secondo l’Inps, che paga materialmente gli assegni, per accedervi gli immigrati extrue dovrebbero essere titolari di un permesso ce soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno). Un “paletto” che è però in contrasto con una direttiva europea (2011/98) che estende questo tipo di prestazioni a tutti i titolari di un permesso valido per lavorare. È quindi consigliabile che questi ultimi, se hanno gli altri requisiti, presentino comunque domanda.
Stranieriinitalia.it
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA
COMUNICATO
Rivalutazione, per l'anno 2015, della misura e dei requisiti economici dell'assegno per il nucleo familiare numeroso e dell'assegno di maternita'. (15A02238) (GU Serie Generale n.70 del 25-3-2015)
La variazione nella media 2014 dell'indice ISTAT dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato con le
esclusioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 81, da applicarsi
per l'anno 2015 ai sensi dell'art. 13, comma 4, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159
(assegno al nucleo familiare numeroso e assegno di maternita') e'
pari allo 0,2 per cento (comunicato ufficiale dell'ISTAT del 14
gennaio 2015).
Pertanto:
a) l'assegno mensile per il nucleo familiare ai sensi dell'art.
65 della legge 23 dicembre 1999, n. 449 e successive modifiche e
integrazioni, da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2015,
se spettante nella misura intera, e' pari a € 141,30; per le domande
relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione
economica equivalente e' pari a € 8.555,99;
b) l'assegno mensile di maternita' ai sensi dell'art. 74 della
legge 26 marzo 2001, n. 151, da corrispondere agli aventi diritto per
l'anno 2015, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le
adozioni senza affidamento, se spettante nella misura intera, e' pari
a € 338,89; per le domande relative al medesimo anno, il valore
dell'indicatore della situazione economica equivalente e' pari a €
16.954,95.