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Assegni dei Comuni per maternità e famiglie numerose, così nel 2016 

Il governo ha confermato gli importi e i requisiti di reddito dello scorso anno. Spettano a italiani e stranieri

 

 

Roma – 15 febbraio 2016 – Tutto come lo scorso anno. Nel 2016 non cambiano l’assegno per i nuclei familiari numerosi e l’assegno di maternità, aiuti destinati dai Comuni alle famiglie italiane e straniere più bisognose.  

Importi massimi e requisiti di reddito possono aumentare di anno in anno in base all’andamento dei prezzi e quindi del costo della vita. Lo scorso anno però l’Istat ha registrato una variazione negativa,  -0,1%, perciò  la presidenza del Consiglio ha comunicato che nel 2016 restano validi gli stessi valori del 2015. 

L’ assegno di maternità per il 2016, destinato alle neo mamme per nascite, adozioni e affidamenti preadottivi verificatisi quest’anno, avrà quindi  un importo massimo di € 338,89 euro al mese, per cinque mensilità. Il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (Isee)  è pari a 16.954,95 euro.  

Possono chiederlo le cittadine italiane,  dell’Unione Europea, e di Paesi extracomunitari (vedi avanti) che non percepiscono altri trattamenti previdenziali.  La domanda di presenta al Comune di residenza  entro sei mesi dal parto o dall’effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o avuto in affidamento.

L’assegno per il nucleo familiare, destinato a famiglie con almeno 3 figli minori, avrà invece nel 2016 un importo massimo di  € 141,30 euro al mese per 13 mensilità.  L’Isee di riferimento è di  € 8.555,99.

Il nucleo familiare può essere composto da cittadini italiani, dell’Unione Europea o di Paesi extracomunitari (vedi avanti). Anche in questo caso la domanda si presenta in Comune, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale si chiede l’assegno.

Attenzione:  ai cittadini extracomunitari, l’Inps (che paga materialmente entrambi gli assegni)  continua a chiedere il permesso ce soggiornanti di lungo periodo (la cosiddetta carta di soggiorno). In realtà una direttiva europea già applicabile (2011/98) estende questo tipo di sussidi a tutti gli stranieri titolari di un “semplice” permesso di soggiorno valido per lavorare. Questi ultimi potranno comunque presentare domanda, ma se l’Inps la boccerà saranno costretti a rivolgersi a un tribunale per far valere i loro diritti. 

Stranieriinitalia.it

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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

COMUNICATO

Rivalutazione,  per  l’anno  2016,  della  misura  e  dei   requisiti

economici  dell’assegno  per   il   nucleo   familiare   numeroso   e

dell’assegno di maternita’. (16A01127) 

(GU n.35 del 12-2-2016)

 

 

    La variazione nella media 2015 dell’indice ISTAT  dei  prezzi  al

consumo per le famiglie di  operai  e  impiegati,  calcolato  con  le

esclusioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.  81,  da  applicarsi

per l’anno 2016 ai sensi dell’art.  13,  comma  4,  del  decreto  del

Presidente del  Consiglio  dei  ministri  5  dicembre  2013,  n.  159

(assegno al nucleo familiare numeroso e  assegno  di  maternita’)  e’

pari a – 0,1  per  cento  (Comunicato  ufficiale  dell’ISTAT  del  15

gennaio 2016). 

    L’articolo 1, comma 287 della legge  28  dicembre  2015,  n.  208

stabilisce che «con  riferimento  alle  prestazioni  previdenziali  e

assistenziali e ai parametri ad  esse  connessi,  la  percentuale  di

adeguamento  corrispondente  alla   variazione   che   si   determina

rapportando il valore medio dell’indice ISTAT dei prezzi  al  consumo

per famiglie di operai ed impiegati, relativo all’anno precedente  il

mese  di  decorrenza  dell’adeguamento,  all’analogo   valore   medio

relativo all’anno precedente non puo’ essere inferiore a zero». 

    Pertanto, restano fermi per l’anno 2016 la misura e  i  requisiti

economici dell’assegno al nucleo familiare numeroso e dell’assegno di

maternita’ di cui al Comunicato del  Dipartimento  per  le  politiche

della Famiglia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo

2015.

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