La Questura deve tenere conto anche del reddito futuro, non solo delle prime buste paga. Dal Consiglio di Stato una sentenza importante
Roma – 6 luglio 2016 – Finora non ha guadagnato abbastanza, ma quanto guadagnerà domani?
È quello che dovrebbe chiedersi la Questura quando valuta se rinnovare il permesso di soggiorno a chi ha trovato da poco un nuovo lavoro. Per farlo, non ha bisogno certo di sfere di cristallo, perché a parlare è il contratto: durata, orario, retribuzione.
A sancire questo principio, che potrebbe salvare molti immigrati alle prese con un mercato del lavoro incerto figlio della crisi economica, è un’importante sentenza emessa il 22 giugno scorso dal Consiglio di Stato.
Un cittadino marocchino residente a Rovigo, aveva chiesto nel 2014 il rinnovo del suo permesso. I redditi percepiti fino a quel momento non arrivavano al minimo previsto dalla legge, ma da pochi mesi aveva trovato un impiego come bracciante agricolo, con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e un part time al 75%. Alla domanda, il lavoratore aveva potuto allegare solo le prime buste paga, che non bastavano comunque a raggiungere la soglia.
La Questura aveva negato il rinnovo. L’immigrato aveva presentato ricorso, ma il Tar lo aveva respinto, sostenendo che “dalla documentazione presentata” non era possibile “desumere il carattere ‘stabile’ del rapporto di lavoro instaurato”.
Il Consiglio di Stato, però, ha capovolto quella sentenza: il ricorso va accolto e la Questura deve riesaminare la posizione dell’immigrato “valutando la documentazione attestante il suo rapporto di lavoro”.
“La Questura – si legge nella sentenza – in presenza di un contratto di lavoro stipulato da pochi mesi,- non può limitarsi a valutare il reddito storico che è sicuramente insufficiente, ma deve compiere una prognosi che tenga conto della natura del contratto di lavoro, valutando se si tratti di contratto full time o part time, considerando in tal caso quante siano le ore lavorative, se si tratti di contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato, prendendo in considerazione in tale ultimo caso la sua durata, al fine di compiere una prognosi sull’idoneità del contratto di lavoro a produrre un reddito corrispondente al limite previsto dall’ordinamento per il rinnovo del permesso di soggiorno”.
“In questo modo si evita di pregiudicare i cittadini stranieri che hanno stipulato il contratto di lavoro a ridosso del momento in cui la loro domanda di rinnovo del permesso di soggiorno viene esaminata dalla Questura, specie in un periodo storico caratterizzato dalla difficoltà a reperire un lavoro in modo stabile”.
Leggi la sentenza del Consiglio di Stato
EP