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Regolarizzazione, basta la dichiarazione di ospitalità

Il Viminale: “Non bisogna esibire contratti di affitto o atti di proprietà”. Ma l’idoneità alloggiativa serve ancora

Roma – 19 febbraio 2010 – Né contratti d’affitto, né atti di proprietà. Chi ospita una colf o una badante in via di regolarizzazione non deve rovistare nei cassetti per dimostrare allo Sportello unico per l’immigrazione che è il padrone di casa: basta la comunicazione di ospitalità o la cessione di fabbricato presentata alla Polizia.

Lo ha chiarito ieri in una circolare il Ministero dell’Interno, frenando gli sportelli Unici che in diverse province stavano complicando non poco la vita a datori e lavoratori convocati per la firma del contratto di soggiorno.

“Per quanto attiene l’alloggio del lavoratore, – spiega la circolare – se questi dimora presso l’abitazione del datore di lavoro oppure è ospite presso altri soggetti, è sufficiente esibire allo Sportello Unico una copia della “cessione di fabbricato” per ospitalità, presentata alla competente Autorità di P.S.;” “Gli Sportelli Unici –aggiunge– non sono tenuti a richiedere il titolo in base a cui il datore di lavoro detiene l’alloggio (atto di proprietà, contratto di affitto ecc.”.

Il testo della circolare potrebbe far pensare che non è più richiesto nemmeno la dimostrazione che il lavoratore sarà ospitato in un alloggio idoneo, altra bestia nera della regolarizzazione. Ma stamattina gli esperti del Dipartimento Libertà civili e immigrazione del Ministero dell’Interno frenano: “La certificazione sull’idoneità alloggiativa serve ancora”. Chi ancora non ce l’ha, può continuare a usare la copia della domanda presentata al Comune o alla Asl.


Scarica la circolare del Ministero dell’Interno

Elvio Pasca

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