Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la legge 3 agosto 2009. Sospese da oggi le espulsioni di colf e badanti
Roma – 5 agosto 2009 – La legge 3 agosto 2009, n. 102, di conversione del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale ieri, 4 agosto, ed è entrata in vigore oggi. All’art.1 ter la legge recante “Provvedimenti anticrisi, nonché proroga dei termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali” prevede la possibilità dell’emersione del rapporto di lavoro irregolare con i cittadini italiani o comunitari o extracomunitari addetti al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare o all’assistenza di persone affette da patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza.
Le domande da parte dei datori di lavoro dovranno essere presentate, esclusivamente on line, dal 1° al 30 settembre, con modalità operative che verranno rese note con una successiva circolare. Non sarà comunque necessario concentrare la presentazione delle domande nella fase iniziale della procedura, in quanto non sono state fissate quote massime di ammissione.
Inoltre, secondo quanto stabilito dall’art.1 ter, comma 8, dalla data di entrata in vigore della legge e fino alla conclusione del procedimento, i lavoratori extracomunitari per i quali può essere presentata la dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare e i datori di lavoro non saranno punibili per le violazioni delle norme relative all’ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale e a quelle relative all’impiego dei lavoratori, anche se rivestono carattere finanziario, fiscale, previdenziale ed assistenziale.
Saranno dunque sospesi i relativi procedimenti penali o amministrativi eventualmente in corso a loro carico. Ma la sospensione dei procedimenti cessa nei casi in cui non venga presentata la dichiarazione di emersione dal 1 al 30 settembre, ovvero si proceda all’archiviazione del procedimento o al rigetto della dichiarazione. E ovviamente della sospensione non possono beneficiare gli stranieri che sono esclusi dalla regolarizzazione perché impiegati in altri settori lavorativi. O coloro che non potranno essere regolarizzati in quanto colpiti da espulsione a motivo della loro pericolosità o che sono stati condannati per un reato grave. Per le eccezioni si fa riferimento all’art.12 del Testo Unico per l’Immigrazione.
Antonia Ilinova