ROMA, 28 agosto 2009 – Martedì 1 settembre prenderà avvio quella che verrà definita una regolarizzazione colossale.
Dal Ministero hanno già stimato 750 mila domande in arrivo da parte di datori di lavoro che denunceranno di aver occupato alle loro dipendenze lavoratori stranieri e non, senza averlo mai comunicato all’INPS ne aver versato i dovuti contributi.
Probabilmente la regolarizzazione interesserà nella grande maggioranza lavoratori extracomunitari che hanno sperato, negli anni, di poter riuscire ad ottenere il tanto bramato permesso di soggiorno (l’ultima regolarizzazione risale al 2002).
Ricapitoliamo le condizioni e la procedura previste dal Pacchetto Anticrisi, la L. 3 agosto 2009 n.102, che disciplina, appunto, la “Dichiarazione di attività di assistenza e di sostegno alle famiglie” volta a far emergere i rapporti di lavoro sommersi, nell’ambito del lavoro domestico.
In generale il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori privi del permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto e non rinnovato è punito con la reclusione da 1 mese a 3 anni e con un’ammenda pari a € 5000 mila euro per ogni lavoratore occupato. Inoltre, risponde di omissione contributiva nei confronti dell’Inps ed è soggetto, per tale ragione, a sanzioni amministrative.
Attraverso la dichiarazione di emersione la violazione di tali sanzioni non verrà più contestata e ogni tipo di reato si estinguerà automaticamente con l’eventuale formalizzazione del rapporto di lavoro.
DATA INIZIO LAVORO
Il datore di lavoro che ha occupato “in nero” alle proprie dipendenze da almeno il 1 aprile 2009 e fino alla presentazione della dichiarazione, nonché fino alla stipula del contratto di lavoro, lavoratori con mansioni di colf o badanti (assistenza al bisogno familiare o assistenza alla persona non autosufficiente), può usufruire della regolarizzazione. Se il rapporto di lavoro è iniziato dopo tale data o iniziato prima ma poi interrotto non è possibile presentare la dichiarazione.
IL DATORE DI LAVORO
E’ prevista la possibilità di effettuare la dichiarazione da parte di qualsiasi datore di lavoro, sia italiano, comunitario che extracomunitario. In quest’ultimo caso, però, deve essere in possesso della carta di soggiorno o del permesso CE soggiornanti di lungo periodo. Potrà presentare la dichiarazione anche chi ha in mano la sola ricevuta attestante la richiesta di primo rilascio del permesso di soggiorno CE (risposta a FAQ pubblicata dal Ministero dell’Interno).
Il datore di lavoro però deve essere in possesso di una capacità economica stabilita in 20 mila euro se è l’unico in famiglia a percepire reddito. Se oltre lui guadagna un altro componente della famiglia allora la soglia si alza a 25 mila euro (e tale rimane anche se sono più di due familiari ad avere reddito). Il reddito da tenere presente è quello indicato nell’ultima dichiarazione dei redditi relativi all’anno 2008, al lordo delle imposte (cd. Imponibile Irpef). Ai fini della dimostrazione del reddito è possibile anche cumulare altri redditi non indicati in domanda e che andranno dimostrati in sede di stipula del contratto di soggiorno o a seguito di richiesta di integrazione da parte dell’ufficio competente.
Solo chi vuole regolarizzare una badante non è tenuto a possedere, per la presentazione della dichiarazione, il reddito minimo previsto dalla legge. In tali casi, nell’apposita sezione del modulo informatico che si invierà non dovrà essere indicato nulla.
Ciascun nucleo familiare potrà presentare la dichiarazione di emersione solo per una colf e al massimo per due badanti. In quest’ultimo caso il datore di lavoro dovrà produrre all’Ufficio competente apposita certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o dal medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale attestante la limitazione dell’autosufficienza della persona assistita al momento in cui è iniziato il rapporto di lavoro, salvo il caso in cui l’invalidità sia stata riconosciuta da apposita Commissione medica. In caso di regolarizzazione di due badanti la certificazione medica dovrà anche attestare l’effettivo bisogno dell’assistenza di due persone a causa della limitazione dell’autosufficienza.
I LAVORATORI EXTRACOMUNITARI
Tutti i cittadini stranieri possono essere regolarizzati:
quelli senza permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto e non rinnovato;
i titolari di permessi di soggiorno che non consentono di esercitare un’attività lavorativa (es. cure mediche/gravidanza, asilo politico, motivi di giustizia, motivi religiosi, lavoro ex art. 27 presso altro datore di lavoro, );
i titolari di permessi di soggiorno che consentono di lavorare (es. motivi di lavoro subordinato, autonomo, motivi familiari);
coloro che hanno fatto ingresso in Italia per soggiorni brevi e posseggono la dichiarazione di presenza oppure hanno solo un timbro sul passaporto.
(L’emersione del lavoro riguarda anche i lavoratori italiani e quelli comunitari ma per loro è prevista una diversa procedura).
Il lavoratore straniero deve essere in possesso di un passaporto in corso di validità o di un documento equipollente. Il numero del documento deve essere indicato nel modello da utilizzare per il pagamento del contributo forfetario nell’apposita riga contenente 17 spazi (se le cifre sono superiori a 17 inserire solo le prime 17).
Può essere regolarizzato anche il lavoratore straniero precedentemente espulso dal territorio italiano perché trovato senza permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto e non rinnovato. E’ condizione ostativa solo il provvedimento di espulsione per motivi di ordine pubblico o sicurezza sociale o per finalità terroristiche.
E’ altresì motivo ostativo alla regolarizzazione la segnalazione del nominativo del lavoratore nel sistema informatico Schegen (SIS) e la condanna per i reati previsti dagli art. 380 e 381 c.p.p. (es. rapina, furto, ).
QUANTO COSTA LA REGOLARIZZAZIONE
Prima della presentazione della dichiarazione il datore di lavoro deve effettuare il pagamento di un contributo forfetario pari a € 500 utilizzando il modulo “F24 elementi identificati”
Tale contributo coprirà solo il periodo lavorativo 1 aprile 2009-30 giugno 2009.
Attenzione: nel modulo predisposto dal Ministero dell’Interno da utilizzare per la dichiarazione di emersione il datore dichiarerà, in automatico, che il rapporto di lavoro è iniziato almeno tre mesi antecedenti al 30 giugno 2009 (quindi 1 aprile). Sarà poi compito del datore di lavoro, in una fase successiva, inviare un apposito modello predisposto dall’Inps (Modello LD15-ter) sul quale indicare la data effettiva di inizio del rapporto lavorativo e sulla base della quale il Ministero competente determinerà la somma complessiva dovuta a titolo di contribuzione.
A CHI PRESENTARE LA DOMANDA: INPS O SPORTELLO UNICO PER L’IMMIGRAZIONE?
Il datore di lavoro che vuole presentare la dichiarazione di emersione a favore del lavoratore extracomunitario deve verificare, al fine di stabilire la procedura da seguire, se il lavoratore è sprovvisto di permesso di soggiorno o se questo è scaduto ovvero se è comunque titolare di un permesso di soggiorno. Se il permesso di soggiorno non consente di lavorare la domanda andrà presentata allo Sportello Unico per l’Immigrazione altrimenti competente sarà l’INPS (per la distinzione sui permessi di soggiorno vedi sopra).
QUALI CONDIZIONI LAVORATIVE
L’inquadramento del lavoratore dipende dalle mansioni da lui svolte: assistenza alla persona non autosufficiente (badante) oppure attività di lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare (colf). L’orario di lavoro minimo svolto dal lavoratore non può essere inferiore alle 20 ore settimanali. Solo per l’emersione di badanti non è previsto un minimo di ore.
La retribuzione convenuta non deve essere inferiore a quella stabilita dal contratto collettivo nazionale del lavoro domestico (ultimo rinnovo nel 2007) ma il datore di lavoro, nella domanda, in automatico, dichiarerà che la retribuzione che offre al lavoratore rispetta non inferiore ai limiti previsti dal contratto collettivo.
ATTENZIONE: il datore di lavoro deve garantire al lavoratore una sistemazione alloggiativa conforme ai parametri di edilizia residenziale pubblica o a quelli igienico sanitari. L’idoneità alloggiativa può essere dimostrata con il certificato di idoneità alloggiativa rilasciata dall’Ufficio tecnico del Comune oppure con il parere igienico sanitario dell’ASL.
Nella domanda, quindi, dovrà essere indicato un alloggio che possiede tali requisiti poiché all’atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno, lo Sportello Unico richiederà la certificazione attestante l’idoneità dell’alloggio (la sola ricevuta attestante la richiesta del certificato all’Ufficio di competenza) quale condizione essenziale per il rilascio del permesso di soggiorno.
LA PROCEDURA DAVANTI ALLO SPORTELLO UNICO
Dal 1 settembre 2009 sarà possibile presentare la dichiarazione di emersione attraverso l’invio telematico del Modulo EM, solo dopo aver scaricato il software dal sito del Ministero dell’interno (procedura simile a quella del “click day”), disponibile a breve. Una volta inviato e compilato il modello il Ministero dell’Interno invierà sulla casella di posta elettronica la conferma dell’avvenuta ricezione della domanda. Si ricorda che non è stato prefissato un numero massimo di lavoratori da regolarizzare: in presenza delle condizioni dettate dalla legge verrà rilasciato al lavoratore un permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Lo Sportello Unico per l’Immigrazione eseguirà i prescritti controlli verificando, tramite la Questura, la mancanza, a carico del lavoratore, di motivi ostativi alla regolarizzazione e accertando la presenza delle altre condizioni quali la capacità economica in capo al datore di lavoro (quando richiesta) e l’osservanza delle disposizioni relativi al rapporto di lavoro (orario di lavoro, inquadramento, ecc.).
Terminata l’attività istruttoria con esito positivo, lo Sportello Unico convocherà il datore di lavoro e il lavoratore per la sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro e al lavoratore rilascerà il modulo da presentare presso l’ufficio postale per la richiesta del permesso di soggiorno. Il datore di lavoro, dovrà poi, entro 24 ore comunicare all’INPS l’assunzione del lavoratore regolarizzato utilizzando il Modulo LDEM09extraUE disponibile dal 1 ottobre sul sito dell’INPS.
Se la domanda viene rifiutata lo Sportello Unico adotterà un provvedimento di rigetto della domanda di regolarizzazione contro il quale il datore di lavoro potrà opporsi presentando ricorso al TAR.
A cura dell’Avv. Mascia Salvatore
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