24 maggio 2011 – Il cittadino comunitario e extracomunitario che è stato condannato a seguito di sentenza penale definitiva ha diritto a chiedere la riabilitazione penale cioè la cancellazione del reato, come se non fosse mai stato commesso.
In ogni Tribunale esiste un archivio telematico dove viene inserita qualsiasi sentenza emessa, sia di condanna che di assoluzione, a seguito di un processo con il quale è stata contestata a qualcuno la commissione di un reato.
Chi è stato condannato può recarsi in Tribunale e chiedere il certificato del casellario giudiziale , collegato all’archivio telematico, nel quale vengono indicati gli eventuali reati commessi dal richiedente.
La riabilitazione penale consente, pertanto, la cancellazione dei reati che poi non risulteranno più nel certificato del casellario giudiziale.
Per la legge penale è, quindi, possibile riabilitarsi solo però se chi è stato condannato abbia dimostrato nel tempo prove effettive di buona condotta, non abbia cioè commesso altri reati e abbia pagato le spese di giustizia relative al processo penale oppure l’ eventuali risarcimento del danno.
LE CONDIZIONI PER CHIEDERE LA RIABILITAZIONE
Il cittadino extracomunitario o comunitario può chiedere la riabilitazione solo in presenza delle seguenti condizioni:
1) Sono trascorsi 3 anni dalla estinzione della pena prevista dalla sentenza.
Chi è stato condannato con il beneficio della sospensione della pena i tre anni decorrono dalla data in cui la sentenza è diventata definitiva e quindi non più appellabile.
Solo per i delinquenti abituali, quelli che hanno cioè che sono stati condannati per diversi reati, la legge prevede che possano chiedere la riabilitazione solo se sono trascorsi 8 o 10 anni a seconda dei casi.
2) Non deve aver più commesso reati
3) Deve aver risarcito la parte civile, ossia pagato alla stessa i danni derivanti dal reato addebitato al condannato. Solo se dimostra l’impossibilità economica a farlo può comunque chiedere la riabilitazione.
4) Deve aver pagato le spese processuali.
5) Non deve essere stato sottoposto a misure di sicurezza.
LA DOMANDA
La domanda può essere presentata direttamente dall’interessato o dal suo Avvocato nominato di fiducia, in carta semplice nel Tribunale Penale del luogo in cui è stata emessa la condanna.
Non sono previste spese, bolli o marche poiché la legge italiana prevede che per tale procedura non debba pagarsi nulla.
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
1) Certificato di residenza in carta semplice;
2) Estratto della sentenza di condanna con indicazione della data di passaggio in giudicato;
3)Certificato di espiata pena in caso di carcerazione;
4) Certificato di avvenuto pagamento delle spese di giustizia;
5)Prova dell’avvenuto risarcimento del danno alla parte lesa, o dichiarazione liberatoria della parte lesa di non aver nulla a pretendere.
E’ utile indicare nella domanda notizie o certificazioni legate al motivo per il quale si vuole richiedere la riabilitazione ad esempio per motivi di lavoro o per il rinnovo del permesso di soggiorno.
LA PROCEDURA
L’ufficio del Tribunale inizia l’esame della domanda e fissa dopo alcuni mesi un’udienza che viene comunicata al richiedente e nella quale è necessario farsi assistere da un Avvocato di fiducia o d’Ufficio.
L’Ufficio del Tribunale decide sulla riabilitazione e, in caso positivo, procede alla cancellazione del reato nell’archivio telematico del Casellario Giudiziale.
La riabilitazione, una volta concessa, può essere revocata se il cittadino commette un nuovo reato entro sette anni successivi dall’avvenuta riabilitazione per il quale la legge preveda una pena non inferiore a due anni.
E’ importante ricordare che il cittadino extracomunitario non può rinnovare il permesso di soggiorno in presenza di condanne per alcuni reati previsti dalla legge sull’immigrazione. E’quindi utile, ai fini del rinnovo del permesso stesso, di informarsi per valutare l’opportunità di chiedere la riabilitazione penale.
Avv. Mascia Salvatore