in

Riforma del lavoro: come cambiano le regole per il contratto di lavoro a termine

La recente conversione in legge della riforma del welfare ha apportato numerosi cambiamenti nel mercato del lavoro, con l’intento dichiarato di realizzare un mercato inclusivo e dinamico, atto ad aumentare l’occupazione, in particolare di giovani e donne oggi ai margini o del tutto esclusi dal mercato del lavoro.
Diverse le novità, soprattutto sulla c.d. “flessibilità in entrata” e in particolare sul contratto a termine.
Per quanto riguarda i contratti a termine l’intento del Governo è quello di limitarne l’uso, mediante un incremento dell’aliquota contributiva pari all’1,4%, a decorrere dal 1° gennaio 2013, destinato al finanziamento dell’ASpI (Assicurazione Sociale per l’Impiego).

Il contratto a termine
Numerose sono le novità ma sostanzialmente le più importanti riguardano:
1. la possibilità per il datore di lavoro di poter stipulare tale tipologia di lavoro, solo per la prima volta e senza la possibilità di prorogare il contratto, per una durata massima di 12 mesi (la versione precedente prevedeva 6 mesi);
2. l’eliminazione del c.d. “causalone” che giustifica l’apposizione del termine.

Tuttavia, il lavoratore può comunque continuare a lavorare anche oltre il termine fissato dal contratto purché entro i nuovi limiti di:
30 giorni (prima erano 20gg) per il contratto di durata inferiore a 6 mesi;
50 giorni (prima erano 30gg) per i contratti di durata superiore.

In questi casi, però, però, prima della scadenza del contratto, il datore di lavoro deve obbligatoriamente comunicare la proroga al Centro per l'impiego territorialmente competente, con modalità fissate dal Ministero del Lavoro mediante decreto non regolamentare.

TERMINI PER LA RIASSUNZIONE
Altra novità riguarda i termini da rispettare per le riassunzioni. Il datore di lavoro, infatti, per poter riassumere lo stesso lavoratore, una volta scaduto il contratto di lavoro determinato, deve aspettare un periodo di:
60gg (prima erano 10gg) per i contratti inferiori a 6 mesi;
90gg (prima erano 20gg) per i contratti superiori a 6 mesi.

Nei processi produttivi particolari (quali l’avvio di una nuova attività, il lancio di un prodotto o di un servizio innovativo, ecc.) i termini vengono ridotti rispettivamente a:
20gg per i contratti inferiori a 6 mesi;
30gg per i contratti superiori a 6 mesi.

L’IMPUGNATIVA
Nel caso in cui il lavoratore vuole impugnare il contratto per un’eventuale nullità del termine apposto, i termini per evitare la decadenza sono stati così rideterminati:
120gg (prima erano 60gg) decorrenti dalla cessazione del contratto;
180gg (prima erano 270gg) decorrenti dalla precedente impugnazione.

I nuovi termini saranno operativi dal 1° gennaio 2013.

IL RISARCIMENTO
Importanti novità anche sul fronte risarcitorio.
Infatti, in caso di licenziamento illegittimo, l’indennità, prevista nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, copre per intero il pregiudizio subito dal lavoratore relativo al periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento.

RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTIVO AGGIUNTIVO
Va precisato, inoltre, che in caso di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, è prevista la restituzione al datore di lavoro del contributo aggiuntivo versato, ma soltanto nei limiti delle ultime 6 mensilità, successivamente al decorso del periodo di prova. La restituzione avviene anche se il datore di lavoro assuma il lavoratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il termine di 6 mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine.

Dott. Massimiliano Matteucci

www.studiomatteucci.org

Clicca per votare questo articolo!
[Totale: 0 Media: 0]

Aise: “Rischio nuovo andata di sbarchi nel sud d’Italia”

Gran Bretagna: “L’immigrazione è un’arma contro l’austerity”