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Tasse e imposte, piccola guida fiscale

27 giugno 2012 – I prelievi operati dallo Stato o dagli Enti locali (sono Enti locali ad esempio i Comuni) nei confronti dei cittadini e dei residenti in Italia sono di due tipologie: le tasse e le imposte.

Le tasse sono il corrispettivo che viene versato per poter usufruire di un servizio pubblico mentre le imposte, sono un vero e proprio prelievo coattivo da parte dello Stato, che al contrario delle tasse non corrispondono ad alcuna specifica prestazione pubblica.

I soggetti passivi, sono coloro i quali, in virtù del loro reddito o dei beni in proprietà sono tenuti al pagamento delle tasse o delle imposte.

Un importante principio Costituzionale prevede che tutti i soggetti residenti sul territorio nazionale, debbano concorrere al pagamento imposte in relazione alle loro possibilità. Il principio è stabilito dall’articolo 53 della Costituzione italiana, il quale dispone che “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.”

E’ opportuno poi ricordare che tasse ed imposte devono essere sempre regolate dal Parlamento italiano attraverso atti legislativi. L’articolo 23 della Costituzione dispone infatti che “nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”.

Definizioni
Le tasse: la tassa come già indicato, è una somma dovuta dai privati applicata secondo il principio della controprestazione. Si tratta cioè del pagamento di una somma di denaro per la prestazione di un servizio pubblico offerto da parte di un ente pubblico. Trattandosi del pagamento per un servizio, il contribuente può decidere se pagarla o meno. Sono tasse ad esempio quelle pagate per ottenere autorizzazioni o licenze, le tasse universitarie, la tassa che si paga per usufruire dei mezzi pubblici, le tasse aeroportuali e così via.

Le imposte: le imposte sono invece espressione del potere dello Stato, che attraverso l’imposizione di questo prelievo, si garantisce delle entrate nelle voci di bilancio. L’imposta è caratterizzata da 3 elementi. Un primo elemento è il fatto che dà origine all’imposta, ossia la situazione a seguito della quale l’imposta è dovuta (ad esempio l’essere proprietario di un determinato bene oppure lo svolgere una certa attività); il secondo elemento è la base imponibile, cioè il valore del bene in termini monetari, su cui applicare l’imposta; il terzo elemento è l’aliquota, ossia un numero percentuale che applicato sulla base imponibile determina il valore dell’imposta.
Le imposte possono essere dirette o indirette.
Sono dirette quelle che si applicano direttamente alla ricchezza del soggetto passivo.
Sono indirette quelle che si ricollegano al trasferimento di un bene o al suo consumo.

Imposte principali

Le principali imposte dirette sono:
IRPEF: imposta sul reddito delle persone fisiche (presupposto dell’imposta è il possesso di redditi, in denaro o in natura);
IRES: imposta sul reddito delle società;
IRAP: imposta sulle attività produttive (colpisce il valore della produzione netto delle imprese);
IMU: imposta municipale (presupposto dell’imposta è il possesso di beni immobili). 

Le principali imposte indirette sono:
Imposta di Registro (è dovuta al momento della registrazione di determinati atti);
Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) (è un’imposta generale sui consumi, che colpisce solo l’incremento di valore che un bene o un servizio acquista ad ogni passaggio economico);
Imposta di bollo ( per la produzione, richiesta o presentazione di determinati documenti);
Imposta sulle successioni;
Imposta sulle pubblicità;
Imposta catastale (si paga a seguito di atti di compravendita, donazione, successione).

Anagrafe Tributaria e Codice Fiscale

Il sistema tributario, prevede che i dati dei contribuenti siano inseriti e conservati in una banca dati denominata “anagrafe tributaria”
L’anagrafe tributaria analizza le dichiarazione dei redditi e tutti i documenti utili ai fini fiscali.
Per essere in regola con il fisco, un soggetto residente in Italia, deve innanzitutto essere in possesso di un codice fiscale. Tale codice serve infatti ad identificare, ai fini fiscali, le persone residenti sul territorio italiano.
Il calcolo del codice fiscale è oggi possibile, anche attraverso numerosi servizi presenti su diversi siti internet. E’ sufficiente infatti, inserire le generalità di una persona ed automaticamente viene generato il codice fiscale. ATTENZIONE però, l’unico codice fiscale valido ai fini fiscali, è quello attribuito al soggetto dall’Agenzia delle entrate.


Obbligo di dichiarazione

Tutti i soggetti residenti e, che percepiscono redditi in Italia sono soggetti al pagamento delle imposte ed alla dichiarazione dei redditi.
La dichiarazione dei redditi è una dichiarazione che viene redatta su moduli predisposti dall’Agenzia delle Entrate (modello 730, modello Unico, ecc.), e chi si diversificano a seconda che il dichiarante sia una persona fisica, giuridica (una società o un’associazione), che sia lavoratore autonomo o dipendente, che abbia o meno la partita IVA.

Vi sono alcune eccezioni. Alcuni soggetti infatti, non hanno l’obbligo della presentazione delle dichiarazioni dei redditi. Il contribuente, lavoratore dipendente ad esempio, che nell’anno ha percepito soltanto i redditi riportati nel Cud o è titolare di uno o più trattamenti pensionistici, è esonerato dalla presentazione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi, a condizione che il datore di lavoro abbia eseguito correttamente il conguaglio delle imposte.
In alcuni casi poi, per ragioni di reddito percepito, alcuni soggetti possono esonerati dal pagamento di alcune imposte e tasse.

Poiché annualmente, gli obblighi di presentazione possono variare è opportuno sempre consultare il sito Ufficiale dell’Agenzia delle Entrate (www.entrate.it) per ulteriori approfondimenti.

Assistenza Fiscale
Per districarsi tra le tasse e le imposte, e per verificare se occorre fare la dichiarazione dei redditi, cosa inserire nella dichiarazione, quanto e come pagare, esistono numerosi servizi di assistenza ai cittadini ed ai residenti sul territorio nazionale.
Innanzitutto ci si riferisce ai C.A.F. (il cui acronimo significa appunto Centri di Assistenza Fiscale).
I C.A.F. forniscono servizi di compilazione dei vari modelli e possono anche inviarli telematicamente all’Agenzia delle Entrate. Il servizio può essere, a seconda dei casi gratuito o a pagamento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi direttamente a questi organismi. Il C.A.F. controlla la conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni alla documentazione esibita dai contribuenti.

Oltre ai centri di assistenza fiscale, i modelli di dichiarazioni dei redditi possono essere compilati ed inviati all’Agenzia da parte di professionisti abilitati (commercialisti e consulenti del lavoro).

Infine l’Agenzia delle Entrate, fornisce un servizio di contatto con i contribuenti mettendo a disposizione vari canali di comunicazione: telefono, mail, uffici. I servizi di contatto con l’Agenzia sono ulteriormente specificati sul sito internet, cui si rimanda per ulteriori approfondimenti.

Il Cassetto fiscale
L’agenzia delle Entrate, ha attivato un servizio che consente di consultare la propria posizione fiscale, direttamente da casa o dall’Ufficio. Si tratta di un servizio on line accessibile dal sito Internet dell’Agenzia, ed è disponibile per tutti i contribuenti registrati a Fisconline o Entratel mediante un apposito codice PIN rilasciato dalla stessa Agenzia.
Il servizio consente la consultazione delle proprie informazioni fiscali, quali dati anagrafici, dati delle dichiarazioni fiscali, dati di condono e concordati, dati dei rimborsi, dati dei versamenti effettuati tramite modello F24 e F23, dati patrimoniali (atti del registro). Il servizio è attivo tutti i giorni, compresi i festivi, per l’intera giornata, salvo che nella fascia oraria che va dalle 5 alle 6 del mattino.

La doppia imposizione
Quando persone fisiche o le società di origine estera, svolgono delle attività sul territorio italiano, ed anche viceversa, cioè quando soggetti italiani svolgono attività in Stati esteri, si pone il problema, dal punto di vista fiscale, della doppia imposizione.

Il pericolo della doppia imposizione consiste nel pericolo che determinati redditi, siano assoggettati ad imposizione sia nel Paese ove il cittadino o la società svolgono l’attività, sia nel loro Stato di origine. Oltre al pericolo della doppia imposizione, c’è anche il pericolo della doppia esenzione, cioè che il soggetto, benefici di esenzioni dal pagamento delle imposte sia nel Paese dove risiede sia nel Paese di cui è cittadino.

Per porre rimedio a questo inconveniente, per evitare quindi le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio, l’Italia ha stipulato con numerosi Paesi esteri, apposite Convenzioni bilaterali che stabiliscono come deve essere ripartito il potere impositivo fra i due Stati contraenti, regolamentando il trattamento fiscale delle singole categorie di reddito.

Le convenzioni sono di solito redatte sulla base di un modello creato dall’OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico).

Trattandosi di accordi internazionali, questi hanno valore superiore alla legge nazionale e, nei casi in cui è previsto, prevalgono su questa, così che il Giudice tributario sarà tenuto a disapplicare la normativa interna per applicare quanto previsto dalla convenzione.

Gli accordi possono avere ad oggetto la tassazione dei redditi delle persone fisiche, giuridiche e comunque alle imposte ritenute identiche tra gli Stati contraenti nonché le esenzioni. 
Ogni ulteriore informazione può essere consultata tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate (www.entrate.it) o il sito del Ministero delle Finanze (www.finanze.it).

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