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Tutelati: leggi sempre prima di firmare…

Molti non ci pensano, ma nella vita quotidiana praticamente tutte le attività che si svolgono sono regolate da contratti. Il rapporto di lavoro è regolato da un contratto (il contratto di lavoro); quando si fanno acquisti stipuliamo contratti (contratti di vendita);  l’elettricità, l’acqua, il telefono ed i servizi utilizzati nella proprie abitazioni o nei propri negozi sono regolati da contratti (contratti di fornitura).

 

 

Anche quando si va in vacanza, i rapporti con il tour operator, con l’albergo, e con chi ci trasporta sul luogo di villeggiatura sono regolati da contratti (contratti turistici, contratto d’albergo e contratto di trasporto). E così via.
E’ naturale che non tutti conoscano nello specifico le varie tipologie contrattuali e le leggi che le regolano (che a volte sfuggono agli stessi addetti ai lavori), soprattutto poi se a firmare sono cittadini stranieri che provengono da Paesi che hanno altre regole in materia.

Leggere prima di firmare
Il primo consiglio, essenziale, è quello di leggere ed informarsi bene prima di firmare qualunque documento. Sembra scontato, ma in realtà non lo è, perché leggere il contratto o il documento che ci stiamo accingendo a firmare consente di conoscere prima, quelli che saranno i nostri diritti ed i nostri obblighi al momento in cui il rapporto contrattuale ha inizio.

I contratti di forniture
Spesso, specie nei servizi di fornitura (ad esempio per telefonia, acqua, luce, gas e così via), si utilizzano i cosiddetti “moduli” o “formulari”. Si tratta in sostanza di moduli all’interno dei quali chi fornisce il servizio, ha già predisposto tutte quelle che sono le condizioni del contratto ed a cui, il cliente non può apportare modifiche. Trattandosi di moduli già predisposti, il legislatore ha previsto che al loro interno siano previste tutta una serie di regole che il fornitore ha l’obbligo di inserire al fine di tutelare il cliente. Sarà capitato a molti che, dopo aver firmato un contratto con una compagnia telefonica od un altro fornitore di servizi si saranno visti recapitare a casa le “condizioni generali del contratto”. Queste condizioni sono le regole che disciplinano il rapporto contrattuale.
In molti casi le stesse condizioni di contratto sono presenti sui siti internet delle aziende che offrono servizi.
L’utente ha diritto di vederle e leggerle prima di firmare il contratto (il consiglio è quello di leggerle attentamente, operazione che porta via di solito pochi minuti, per sapere a cosa si va incontro dopo la firma del contratto) .

I contratti a distanza
Con l’avvento di internet, molti contratti possono essere stipulati anche a distanza.
Un contratto è stipulato a distanza quando il venditore del bene o il fornitore del servizio non è materialmente presente al momento della conclusione del contratto.
La contrattazione a distanza, oggi, è sicuramente uno degli strumenti più diffusi di conclusione dei contratti. Proprio per questo motivo è importante che, prima di concludere un contratto via internet o inviando i vostri documenti via fax al fornitore del servizio, abbiate ben presente che vi sono tutta una serie di informazioni che devono essere fornite al cliente prima della conclusione del contratto.
Le informazioni essenziali che devono essere fornite sono: l’identità del fornitore (e l’indirizzo della sua sede legale per inoltrare eventuali reclami); le caratteristiche essenziali del bene, o del servizio; il prezzo (compresa l’indicazione di tasse ed imposte); eventuali spese di consegna; modalità di pagamento e di consegna del bene; esistenza od esclusione motivata del diritto di recesso e le modalità con cui si esercita ( ad esempio mediante l’invio di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno); modalità di restituzione e ritiro del bene in caso di recesso; costi dell’utilizzo della tecnica di comunicazione; durata della validità dell’offerta e del prezzo; durata minima del contratto nel caso si tratti di fornitura di prodotti o servizi, ad esecuzione continuata o periodica.

Il diritto di recesso
Può capitare a volte di pentirsi di un acquisto fatto a distanza. Di avere per esempio stipulato un contratto telefonico o di avere sottoscritto un abbonamento ad esempio, e di avere poi un ripensamento. In questi casi è possibile esercitare il diritto di recesso, espressamente previsto dal Codice del consumo, senza alcun costo.
Ci sono però dei limiti. Il diritto di recesso è esercitabile solo per i contratti stipulati a distanza, cioè fuori dei locali commerciali. Non è infatti possibile esercitare il recesso qualora si compri un vestito, lo si provi e poi si abbia un ripensamento. In questi casi è infatti la discrezione del venditore che consente l’eventualità di effettuare un cambio.
C’è poi un limite temporale. Infatti il ripensamento è esercitabile entro 10 giorni dalla conclusione del contratto (60 se il cliente non è stato informato della possibilità di recedere) mediante l’invio di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Se il bene è stato ricevuto, va restituito integro al venditore. Per alcune tipologie di beni e servizi il diritto di recesso non può essere esercitato. Non può essere ad esempio esercitato per i servizi di scommesse, di abbonamento a periodici e quotidiani, nel caso si acquisti un software e lo si apra (ad esempio un cd musicale).
Una volta che sia trascorso il termine per poter esercitare il recesso, nel caso in cui non si voglia più avere il servizio, si dovrà se previsto nel contratto, pagare una somma a titolo di penale.

Le garanzie per gli acquisti fatti nei negozi
Come detto per gli acquisti effettuati direttamente nei negozi non è possibile esercitare il diritto di recesso. Gli acquirenti usufruiscono però, di forme di tutela dei loro diritti di acquirenti mediante la strumento della “garanzia”. La garanzia consiste nel fatto che il venditore ha l’obbligo di vendere i beni di consumo, esattamente come indicato nel contratto di vendita (quindi il venditore si fa garante della conformità del bene), ossia corrispondenti a tutte le caratteristiche del bene presentato dal venditore o dal produttore (devono essere idonei all’uso, corrispondenti a quanto pubblicizzato dal venditore). Sono contestabili al venditore o al produttore sia i tipici vizi di produzione, quindi tutti i difetti che rendono il bene inservibile (rotture, malfunzionamenti, etc.), sia i tutti i generici vizi di non conformità come ad esempio un oggetto diverso da quello pattuito.
La garanzia consente di avere la riparazione o la sostituzione del bene acquistato. Il cliente deve comunicare il difetto al venditore entro 2 mesi dalla scoperta. La garanzia opera per minimo due anni dall’acquisto o consegna del bene. Per poter esercitare la garanzia è fondamentale conservare lo scontrino come prova dell’acquisto del bene.

La disdetta
Molti contratti, soprattutto di fornitura di servizi, possono prevedere il rinnovo automatico alla scadenza. In questi casi, per interrompere il rapporto contrattuale è necessario inviare una lettera raccomandata nella quale si manifesta la volontà di non volere proseguire il rapporto. Si consiglia di fare attenzione ai termini entro i quali inviare la lettera, che di solito sono espressamente citati nel contratto e che possono essere variabile a seconda del contratto stipulato. Il termine può essere infatti di 30 giorni dalla scadenza nel caso di contratti aventi ad oggetto servizi telefonici o abbonamenti televisivi, 30 o 60 giorni nel caso di polizze assicurative, 6 mesi nel caso di disdetta dell’affittuario da un contratto di locazione. Nel caso in cui la disdetta sia inviata oltre il termine previsto, il contratto sarà rinnovato
Quindi fate attenzione, a seconda del contratto stipulato ai termini per interrompere il rapporto ed alle modalità con cui va interrotto.

E’ opportuno rilevare che in Italia vige un principio per il quale l’ignoranza della legge e delle norme non può essere addotta come scusa. E’ quindi bene conoscere i propri diritti, almeno i più essenziali, come sapere ad esempio, che nell’ambito del proprio rapporto di lavoro le regole che lo disciplinano non sono solo quelle del contratto che si firma con il proprio datore di lavoro, ma che per ogni figura lavorativa esistono i Contratti Collettivi Nazionali (come ad esempio il contratto collettivo di lavoro domestico) che dettano i diritti ed i doveri del datore di lavoro e del lavoratore. Sempre in quest’ambito, conoscere ad esempio la differenza tra licenziamento e dimissioni che hanno conseguenze, soprattutto per il lavoratore, notevolmente diverse.
Se si sta per firmare un contratto di affitto, un contratto di prestito bancario, un contratto di assicurazione o qualsiasi altro tipo di contratto è sempre opportuno fare attenzione al contenuto, per evitare poi di trovarsi in una situazione in cui, una volta firmato un documento non si può più tornare indietro.
Il consiglio finale quindi, prima di firmare un contratto o un documento, è quello di leggere attentamente ed eventualmente, in caso di incertezza, rivolgersi per una consulenza o anche semplicemente per un consiglio ad un avvocato, ad un sindacato o ad un’associazione dei consumatori.

Avv. Andrea De Rossi

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