a) IN GENERALE
Gli ufficiali-agenti di polizia (polizia di stato, carabinieri e altri corpi appartenenti all’esercito, polizia municipale – ma questi ultimi solo se hanno la qualifica di agente di polizia di sicurezza- ) possono costringerti a seguirli nei propri uffici se rifiuti dichiarare le tue generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita) o mostrare un documento d’identità oppure quando ci sono indizi sufficienti per ritenere che il nome che hai dato o i tuoi documenti siano falsi (art. 11, d.l. 21.3.1978 n. 59): questo viene chiamato fermo di identificazione o accompagnamento.
Gli ufficiali-agenti di polizia che ti accompagnano in questura per identificarti devono darne immediata notizia al Procuratore della Repubblica e possono trattenerti per il tempo necessario alla tua identificazione e comunque entro le 24 ore ti devono rilasciare. Per identificarti possono effettuare rilievi segnaletici (fotografie e impronte digitali),anche senza la tua autorizzazione. Non possono prendere capelli o saliva senza la tua autorizzazione, eccetto nel caso in cui lo autorizzi un giudice.
Non è previsto il diritto alla nomina di un difensore.
E’ perciò importante e – hai diritto di pretendere – che la comunicazione al Procuratore della Repubblica venga effettuata subito al momento dell’accompagnamento, perchè solo da questo momento si contano le 24 ore entro cui devono rilasciarti.
Se rifiuti di dire le tue generalità / esibire i documenti, oltre all’accompagnamento in questura di cui abbiamo parlato, puoi essere denunciato per i seguenti reati:
– se sei cittadino italiano o comunitario, e rifiuti di dire il tuo nome, puoi essere denunciato e rischi la pena dell’arresto fino a 1 mese (art. 651 c.p.). Invece se non fai vedere i documenti puoi essere denunciato e rischi la pena dell’arresto fino a due mesi (art. 294 reg .att. tulps e art. 221 tulps).
– se sei cittadino extracomunitario e non fai vedere i documenti (passaporto-permesso), senza un valido motivo, ad agenti-ufficiali di polizia quando te lo chiedono puoi essere denunciato e rischi la pena dell’arresto fino a 6 mesi; se c’è motivo di dubitare della tua identità, puoi essere accompagnato in questura per rilievi segnaletici (fino a un max di 24 ore.) – art. 6 d.lgs. n. 286/98.
Se invece fornisci false generalità a un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio, il reato è punito con pene maggiori (che sono stata aggravate col c.d. pacchetto sicurezza – d.l. 23.5.2008, n. 92):
se dichiari (a voce o per iscritto) false generalità e rischi il carcere fino a un massimo di sei anni (artt. 495 e 496 c.p.);
la stessa pena è prevista se alteri il tuo corpo per impedire la tua identificazione – es. alterazioni delle impronte digitali (art. 495-ter c.p.).
E’ stata anche introdotta l’aggravante di clandestinità. Questo significa che la pena prevista per il reato che hai commesso può aumentare solo per il fatto che non hai il permesso di soggiorno (art. 61, n. 11 bis c.p.).
Non esiste più il reato di oltraggio a pubblico ufficiale ma rimangono il reato di ingiuria cioè l’insulto o l’offesa a una persona (art. 594 c.p.) che viene spesso utilizzato dalle autorità e il reato di resistenza a pubblico ufficiale (cioè quando qualcuno si oppone con violenza o minaccia un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio mentre questo compie un atto d’ufficio (art. 337 c.p). Ti possono accusare del reato di resistenza (anche) se usi violenza o minaccia nei confronti di un incaricato di pubblico servizio o di dipendenti di istituti di vigilanza privata (guardie private) in servizio presso stazioni dei treni, metropolitana e sugli autobus perché sono considerati ausiliari di pubblica sicurezza.
E’ importante sapere che per violenza e minaccia si intende qualunque comportamento idoneo ad opporsi all’atto che non sia una semplice resistenza passiva. (ad esempio se ti bloccano fisicamente e cerchi di divincolarti o difenderti in qualsiasi modo verrai accusato di resistenza). In caso di resistenza, la pena prevista è il carcere da 6 mesi e 5 anni.
b) CASI SPECIFICI E CONSIGLI PRATICI
Se ti ferma un agente di polizia/carabiniere:
Se chi ti controlla è un agente in borghese deve prima identificarsi (generalità, numero di matricola, corpo di appartenenza) e mostrare il tesserino di riconoscimento; se non lo fa, non sei tenuto a seguire i suoi ordini.
Negli uffici di polizia è sempre consigliabile chiedere il tesserino di identificazione, segnare la targa della macchina, scrivere il nome dei poliziotti che ti interrogano o fanno il verbale e chiedere sempre una copia di quello che ti fanno firmare; queste cose servono per denunciare eventuali irregolarità e/o prepotenze.
Se ti ferma un militare appartenente all’esercito
I militari attualmente in servizio nelle città hanno lo status di agente di pubblica sicurezza, ma non possono svolgere funzioni di polizia giudiziaria. Questo significa che, come polizia e carabinieri, possono:
1)chiederti generalità e documenti di identità
2)portarti in questura per procedere all’identificazione (fermo di identificazione)
3)possono perquisirti e perquisire la tua auto ma SOLO in caso di eccezionale urgenza che non consenta l’intervento del giudice o se devono verificare l’eventuale presenza di armi o esplosivi o droga quando l’atteggiamento della persona non è giustificabile.
Al di fuori di questi casi NON POSSONO perquisirti e le perquisizioni non sono legali. E comunque deve essere sempre fatto un verbale e te ne devono dare una copia (art. 4 L. 22 maggio 1975, n. 152)
Se ti ferma un agente della polizia municipale (ex vigili urbani) Gli agenti di polizia municipale sono pubblici ufficiali e quasi sempre sono anche agenti ausiliari di pubblica sicurezza (ma possono anche non esserlo) e svolgere funzioni di polizia giudiziaria o polizia amministrativa. Possono quindi fermarti e portarti in questura, commissariato, comando per identificarti.
Se non hanno funzioni di polizia giudiziaria NON possono:
– obbligarti a fare dichiarazioni od obbligarti con la forza ad altro;
– accompagnarti con la forza negli uffici di polizia giudiziaria
ispezionare nella tua casa, roulotte, tenda o all’interno della macchina salvo che la legge lo autorizzi espressamente.
Non c’è un modo chiaro che identifica le funzioni dell’agente di polizia municipale in quel momento, ma è sempre possibile sollevare la questione.
Il Pacchetto Sicurezza ha dato maggiori poteri ai sindaci quindi è possibile che decretino misure che limitano le libertà personali (multe per chi beve alcolici per strada o si ritrova in gruppo in alcuni luoghi, ecc.) e che gli interventi della polizia municipale contro venditori ambulanti siano maggiori.
Nel caso di sequestro di merce durante la vendita ambulante le autorità di polizia devono fare un verbale ed a consegnarlo all’interessato. E’ punito il pubblico ufficiale che sottrae, distrugge, al di fuori dei casi previsti dalla legge, o deteriora le cose sottoposte a sequestro (Art. 334 cp: “sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro”).
Se sull’autobus o sul treno ti ferma un controllore
Il controllore è considerato un pubblico ufficiale (art. 357 c.p.). Cosa può fare:
– può chiederti le tue generalità (nome, cognome, ecc) e se ti rifiuti di dirle ti può accusare del reato art. 651 c.p. (vedi sopra);
– può chiederti di mostrare i documenti SOLO nel caso in cui ti deve fare la multa (perchè sei senza biglietto). Se non mostri i documenti può fermarti e chiamare la polizia per procedere alla tua identificazione. Quindi è sempre meglio avere il biglietto.
– ricordati che il controllore non è un agente di polizia anche se a volte si comporta come un poliziotto. Se ti accusa di un reato, deve andare a fare la denuncia come un normale cittadino. A parte il caso in cui non mostri i documenti e deve farti la multa (v. sopra), NON può usare la forza o altri mezzi per obbligarti a far qualcosa, non ti può fare una espulsione, non ti può fermare per consegnarti alla polizia affinché questa proceda all’espulsione.
Riguardo ai casi di rastrellamento sugli autobus, cioè quando i controllori salgono sull’autobus insieme alla polizia o ai vigili, è bene sapere che queste azioni possono essere denunciate all’autorità giudiziaria nel caso in cui controllori e polizia chiedano biglietti e documenti solo agli stranieri e non agli italiani, quindi fanno un controllo basato sulla provenienza etnica o nazionale. In questo caso può essere una azione discriminatoria che può essere denunciata alla magistratura.
E’ perciò importante:
– documentare quello che succede (con foto o video). Se ci sono furgoni della polizia documentare quante e quali sono le persone che vengono fatte scendere dall’autobus e portate sulle camionette della polizia; prendere il numero di targa;
– reperire sul posto persone disposte a testimoniare, sia i cittadini stranieri che subiscono questi rastrellamenti sia i cittadini italiani presenti sui mezzi;
– identificare a che corpo appartengono gli agenti (polizia di stato, carabinieri, polizia municipale/vigili) che fanno queste operazioni;
le persone straniere portate sui furgoni della polizia hanno l’obbligo di mostrare passaporto/permesso di soggiorno, eccetto nel caso di giustificato motivo (smarrimento, furto, sottrazione, permesso temporaneamente trattenuto da altri, ecc.); la polizia può portare lo straniero in questura in caso di dubbio sulla identità; il dubbio non può essere comunque basato solo sull’origine etnica/ nazionale.
E’ quindi consigliabile chiedere subito spiegazioni sul motivo del controllo e del perché la persona viene portata in questura.
È sempre meglio girare in coppia o in gruppo e che in casa vi sia qualcuno, in modo che vi siano testimoni in grado di raccontare gli eventuali abusi fatti da parte delle forze dell’ordine.
Altri luoghi, oltre all’autobus o al treno in cui si può essere controllati/fermati:
–in ospedale: l’accesso alle strutture sanitarie da parte del cittadino straniero irregolare/clandestino NON PUO’ COMPORTARE ALCUNA SEGNALAZIONE ALL’AUTORITA’ (art. 35 d.lgs. n. 286/98); quando però si va in ospedale per lesioni derivanti da reato (aggressioni, violenza sessuale, ferite d’arma da fuoco o da taglio, infortunio sul lavoro) i medici hanno l’obbligo del referto, devono cioè segnalare il fatto alla polizia ; non c’è tale obbligo quando il referto esporrebbe la persona a procedimento penale (art. 365 c.p.); la tutela della salute è un diritto fondamentale che deve perciò essere assicurato anche ai cittadini stranieri irregolarmente presenti in Italia: secondo la Cassazione le cure mediche essenziali non comprendono solo le prestazioni di pronto soccorso ma sono comprensive di tutti gli interventi necessari per l’eliminazione della patologia (Cass. 22.9.2006, n. 20561) Se viene emesso un decreto di espulsione nei confronti della persona che si reca in ospedale per ricevere cure mediche, l’espulsione è illegittima e si puo’ fare ricorso
-quando vai in Questura a denunciare un reato che hai subito oppure perchè hai smarrito o ti hanno rubato il passaporto, ricordati che se non hai il permesso di soggiorno la polizia puo’ darti un’espulsione: in questi casi puoi delegare una persona a presentare la denuncia per tuo conto
-alcuni Comuni richiedono per la pubblicazione del matrimonio misto (fra cittadini italiani/comunitari e stranieri) l’esibizione del permesso di soggiorno, anche se non è previsto questo specifico obbligo. In questi casi il cittadino straniero privo di permesso di soggiorno deve evitare di presentarsi per la richiesta di pubblicazioni.
Se insistono nel richiedere l’esibizione del permesso di soggiorno si puo’ avviare un procedimento giudiziario per evitare la pubblicazione del matrimonio (art. 100 c.c.) e così ottenere l’immediata celebrazione del matrimonio, per effetto del quale lo straniero irregolare non puo’ essere espulso..
L’espulsione del cittadino straniero al momento della celebrazione del matrimonio con cittadino italiano è in contrasto con le norme comunitarie (sent. Corte di Giustizia Europea 25.7.08 nel proc. C/217) e si puo’ fare ricorso.
>>>Perquisizioni e accesso nell’abitazione