Tribunale Civile di Napoli, Sezione distaccata di Ischia, Sentenza n. 181/08 R.G.A.N.C. del 23 luglio 2008
E’ illegittimo il diniego di iscrizione anagrafica richiesta dalla ricorrente, cittadina comunitaria, presso il Comune di Forio, a Napoli.
Nella specie, nonostante i documenti corrispondessero a quanto richiesto dalla normativa italiana, l’istanza veniva respinta perché, secondo gli addetti all’ufficio Anagrafe/Elettorale di tale Comune, c’era bisogno dì un ulteriore documento: l’atto di nascita. L’istante chiedeva allora di presentare un’autocertificazione, cosi come previsto dal D.P.R. 445/2000, ma le veniva negata anche tale possibilità perché – riferivano testualmente gli addetti dell’Ufficio – l’Autocertificazione vale solo per i cittadini Italiani” "lei è straniera e non facciamo differenze fra comunitari ed extra-comunitari, sono tutti stranieri".
L’Ufficio anagrafe del Comune di Forio obiettava poi che la ricevuta del pagamento delle tasse universitarie non è un mezzo idoneo a dimostrare lo status di studentessa; inoltre come già accaduto in precedenza, l’ufficio riferiva di non poter accettare le autocertificazioni, e che invece sarebbe stato necessario produrre anche la copia del proprio conto corrente italiano (accompagnata, se francese, da traduzione legale) con dichiarazione di valore.
Veniva a tal proposito richiamata la Circ. Min. Int. 39 del 18 luglio 2007, art. 7 la quale prevede che l’autodichiarazione, dovrà attestare il possesso della disponibilità economica proveniente da fonte lecita e fornire dettagliate informazioni idonee ad agevolare lo svolgimento dei controlli, anche a campione.
La Circ. Min. Int. 39 del 18 luglio 2007, art. 8, prevede anche che i cittadini dell’Unione che soggiornano in Italia per motivi di studio o di formazione professionale, o altro, nonché i familiari a loro carico, devono produrre una polizza di assicurazione sanitaria idonea a coprire tutti i rischi sul territorio nazionale e che la tessera sanitaria europea (TEAM) rilasciata dal Paese dì provenienza non sostituisce la polizza sanitaria.
Ai sensi dell’art, 7, comma 1 del d.lgs 30/2007 “Il cittadino dell’Unione ha diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi quando […] c) è iscritto presso un Istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi come attività principale un corso di studi o dì formazione professionale e dispone, per se’ stesso e per ì propri familiari, di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato durante il sua periodo di soggiorno, da attestare attraverso una dichiarazione o con altra idonea documentazione, e di un’assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale".
Il successivo art. 9, c. 4, – in conformità con l’art. 7, comma l, le. c), Dir. 2004/38/CE ammette l’attestazione del requisito "con una dichiarazione o con altro mezzo di sua scelta equivalente" – prevede che il cittadino dell’Unione possa dimostrare di disporre, per se e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza pubblica, anche attraverso l’autocertificazione di cui agli articoli 46 e 47 del DPR.445/2000.
Tale normativa non impone un contenuto minimo per l’autocertificazione della disponibilità economica, che, pertanto, può essere redatta in forma generica, dovendo contenere solo l’attestazione del possesso del requisito e quindi, l’autocertificazione non doveva necessariamente racchiudere, come preteso dall’Ufficio Comunale alla ricorrente, la specificazione di importi reddituali provenienti da fonte lecita o dettagliate informazioni che agevolassero i controlli.
Dì conseguenza, il Comune di Forio, vista la semplice autodichiarazione allegata alla domanda, avrebbe dovuto ritenere sussistente, ai fini del riconoscimento del diritto dì soggiorno, il possesso delle risorse economiche richieste dall’art. 7, comma 1, del d.lgs. 30/2007.
Viene stabilito quindi che la Circolare del Min. Int. del 18 luglio 2007, n. 39 travisa il dettato della normativa vigente, introducendo nuovi oneri di attestazione a carico del cittadino europeo, non previsti dalle legge italiana e contrari alla normativa comunitaria e che, peraltro, la Circolare, ai fini dell’ individuazione della disponibilità minima, richiama l’articolo 29, comma 3, lett. b) del d.lgs, del 25 luglio 1998, n. 286, che fa riferimento ai casi di ricongiungimento di stranieri a soggetti già soggiornanti in Italia; tale norma, che rapporta l’entità del reddito richiesto al numero dei familiari di cui si richiede il ricongiungimento, mal si concilia con l’ipotesi di iscrizione anagrafica di un singolo studente.
In data 17 Dicembre 2007, 5 mesi dopo l’emissione dell’erronea Circolare ministeriale, la Commissione Europea, Direzione Generale Giustizia, Libertà e Sicurezza rispondendo ad una richiesta d’informazioni sull’accaduto scriveva che "Per l’iscrizione nel registro dell’Anagrafe del Comune da parte di cittadini comunitari basta la dichiarazione di avere risorse economiche sufficienti per loro stessi e per le loro famiglie per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello stato membro ospitante. Gli stati membri non possono esigere che venga indicato un ammontare minimo per la disponibilità di risorse economiche. Il certificato di iscrizione, inoltre, con indicazione del nome della persona, dell’indirizzo e della data di iscrizione deve essere rilasciato senza ritardo. Ai cittadini comunitari che studiano in Italia, non può essere richiesto un certificato di nascita o un estratto conto bancario. Tali condizioni che non sono previste nella direttiva 2004/38 sono in contrasto con il diritto comunitario” (Protocoìlo Commissione Europea JLS/C3/DF/SW (2007) D17714).