DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2016, n. 253 Attuazione della direttiva 2014/66/UE sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione di Paesi terzi nell’ambito di trasferimenti intra-societari. (GU Serie Generale n.7 del 10-1-2017)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la direttiva 2014/66/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 maggio 2014, sulle condizioni di ingresso e
soggiorno di cittadini di Paesi terzi nell’ambito di trasferimenti
intra-societari;
Visti gli articoli 33 e 34 del regolamento n. 810/2009/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 che istituisce
un codice comunitario dei visti;
Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti
dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2014 ed in
particolare, l’articolo 1, allegato B – punto 41 che ha delegato il
Governo a recepire la direttiva 2014/66/UE;
Visti gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
recante norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla
formazione e all’attuazione delle normativa e delle politiche
dell’Unione europea;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni, recante testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, e successive modificazioni, recante norme di attuazione del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma
dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286;
Visto il decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, recante
attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l’applicazione della
direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di
una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n.
1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il
sistema di informazione del mercato interno «regolamento IMI»;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 11 maggio 2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2011,
recante definizione delle tipologie dei visti d’ingresso e dei
requisiti per il loro ottenimento;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 23 settembre 2016;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 23 dicembre 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i
Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
dell’interno, della giustizia, dell’economia e delle finanze, dello
sviluppo economico, dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca
e della salute;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al decreto legislativo n. 286 del 1998
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni, dopo l’articolo 27-quater sono inseriti i seguenti:
«Art. 27-quinquies (Ingresso e soggiorno nell’ambito di
trasferimenti intra-societari). – 1. L’ingresso e il soggiorno in
Italia per svolgere prestazioni di lavoro subordinato nell’ambito di
trasferimenti intra-societari per periodi superiori a tre mesi e’
consentito, al di fuori delle quote di cui all’articolo 3, comma 4,
agli stranieri che soggiornano fuori del territorio dell’Unione
europea al momento della domanda di ingresso o che sono stati gia’
ammessi nel territorio di un altro Stato membro e che chiedono di
essere ammessi nel territorio nazionale in qualita’ di:
a) dirigenti;
b) lavoratori specializzati, ossia i lavoratori in possesso di
conoscenze specialistiche indispensabili per il settore di attivita’,
le tecniche o la gestione dell’entita’ ospitante, valutate, oltre che
rispetto alle conoscenze specifiche relative all’entita’ ospitante,
anche alla luce dell’eventuale possesso di una qualifica elevata,
inclusa un’adeguata esperienza professionale, per un tipo di lavoro o
di attivita’ che richiede conoscenza tecniche specifiche, compresa
l’eventuale appartenenza ad un albo professionale;
c) lavoratori in formazione, ossia i lavoratori titolari di un
diploma universitario, trasferiti a un’entita’ ospitante ai fini
dello sviluppo della carriera o dell’acquisizione di tecniche o
metodi d’impresa e retribuiti durante il trasferimento.
2. Per trasferimento intra-societario ai sensi del comma 1 si
intende il distacco temporaneo di uno straniero, che al momento della
richiesta di nulla osta al lavoro si trova al di fuori del territorio
dell’Unione europea, da un’impresa stabilita in un Paese terzo, a cui
lo straniero e’ legato da un rapporto di lavoro che dura da almeno
tre mesi, a un’entita’ ospitante stabilita in Italia, appartenente
alla stessa impresa o a un’impresa appartenente allo stesso gruppo di
imprese ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile. Il
trasferimento intra-societario comprende i casi di mobilita’ dei
lavoratori stranieri tra entita’ ospitanti stabilite in diversi Stati
membri.
3. Per entita’ ospitante si intende la sede, filiale o
rappresentanza in Italia dell’impresa da cui dipende il lavoratore
trasferito o un’impresa appartenente allo stesso gruppo, o una sua
sede, filiale o rappresentanza in Italia.
4. Il presente articolo non si applica agli stranieri che:
a) chiedono di soggiornare in qualita’ di ricercatori ai sensi
dell’articolo 27-ter;
b) in virtu’ di accordi conclusi tra il Paese terzo di
appartenenza e l’Unione europea e i suoi Stati membri, beneficiano
dei diritti alla libera circolazione equivalenti a quelli dei
cittadini dell’Unione o lavorano presso un’impresa stabilita in tali
Paesi terzi;
c) soggiornano in Italia, in qualita’ di lavoratori distaccati,
ai sensi della direttiva 96/71/CE, e della direttiva 2014/67/UE;
d) svolgono attivita’ di lavoro autonomo;
e) svolgono lavoro somministrato;
f) sono ammessi come studenti a tempo pieno o effettuano un
tirocinio di breve durata e sotto supervisione nell’ambito del
percorso di studi.
5. L’entita’ ospitante presenta la richiesta nominativa di nulla
osta al trasferimento intra-societario allo sportello unico per
l’immigrazione presso la prefettura-Ufficio territoriale del Governo
della provincia in cui ha sede legale l’entita’ ospitante. La
richiesta, a pena di rigetto, indica:
a) che l’entita’ ospitante e l’impresa stabilita nel paese terzo
appartengono alla stessa impresa o allo stesso gruppo di imprese;
b) che il lavoratore ha lavorato alle dipendenze della stessa
impresa o di un’impresa appartenente allo stesso gruppo per un
periodo minimo di tre mesi ininterrotti immediatamente precedenti la
data del trasferimento intra-societario;
c) che dal contratto di lavoro e, se necessaria, da una lettera
di incarico risulta:
1) la durata del trasferimento e l’ubicazione dell’entita’
ospitante o delle entita’ ospitanti;
2) che il lavoratore ricoprira’ un posto di dirigente, di
lavoratore specializzato o di lavoratore in formazione nell’entita’
ospitante;
3) la retribuzione, nonche’ le altre condizioni di lavoro e di
occupazione durante il trasferimento intra-societario;
4) che, al termine del trasferimento intra-societario, lo
straniero fara’ ritorno in un’entita’ appartenente alla stessa
impresa o a un’impresa dello stesso gruppo stabilite in un Paese
terzo;
d) il possesso delle qualifiche, dell’esperienza professionale e
del titolo di studio di cui al comma 1, lettere a), b) e c);
e) il possesso da parte dello straniero dei requisiti previsti
dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nell’ipotesi di
esercizio della professione regolamentata a cui si riferisce la
richiesta;
f) gli estremi di passaporto valido o documento equipollente
dello straniero;
g) per i lavoratori in formazione, il piano formativo individuale
contenente la durata, gli obiettivi formativi e le condizioni di
svolgimento della formazione;
h) l’impegno ad adempiere agli obblighi previdenziali e
assistenziali previsti dalla normativa italiana, salvo che non vi
siano accordi di sicurezza sociale con il Paese di appartenenza.
6. La richiesta di nulla osta al trasferimento intra-societario
contiene altresi’ l’impegno dell’entita’ ospitante a comunicare allo
sportello unico per l’immigrazione ogni variazione del rapporto di
lavoro che incide sulle condizioni di ammissione di cui al comma 5.
7. La documentazione relativa ai requisiti di cui al comma 1 e alle
condizioni di cui al comma 5 e’ presentata, dall’entita’ ospitante,
entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, allo
sportello unico per l’immigrazione di cui al medesimo comma 5, che
procede alla verifica della regolarita’, della completezza e
dell’idoneita’ della stessa. In caso di irregolarita’ sanabile o
incompletezza della documentazione, l’entita’ ospitante e’ invitata
ad integrare la stessa ed il termine di cui al comma 8 e’ sospeso
fino alla regolarizzazione della documentazione.
8. Lo sportello unico per l’immigrazione, nel complessivo termine
massimo di quarantacinque giorni dalla presentazione della richiesta,
acquisiti i pareri di competenza della sede territoriale
dell’Ispettorato nazionale del lavoro per la verifica delle
condizioni di cui al comma 5 e della questura per la verifica della
insussistenza di motivi ostativi all’ingresso dello straniero ai
sensi dell’articolo 31, comma 1, del regolamento di attuazione,
rilascia il nulla osta o, entro il medesimo termine, comunica al
richiedente il rigetto dello stesso. Il nulla osta e il codice
fiscale dello straniero sono trasmessi in via telematica dallo
sportello unico per l’immigrazione agli Uffici consolari per il
rilascio del visto. Il nulla osta ha validita’ per un periodo non
superiore a sei mesi dalla data del rilascio.
9. Il nulla osta al trasferimento intra-societario e’ rilasciato
con le modalita’ di cui agli articoli 30-bis, ad eccezione del comma
4, e dell’articolo 31 del regolamento di attuazione, ove compatibili.
10. Entro otto giorni lavorativi dall’ingresso nel territorio
nazionale, lo straniero dichiara la propria presenza allo sportello
unico per l’immigrazione che ha rilasciato il nulla osta ai fini del
rilascio del permesso di soggiorno.
11. La durata massima del trasferimento intra-societario e’ di tre
anni per i dirigenti e i lavoratori specializzati e di un anno per i
lavoratori in formazione. Tra la fine della durata massima del
trasferimento intra-societario e la presentazione di un’altra domanda
di ingresso nel territorio nazionale per trasferimento
intra-societario per lo stesso straniero devono intercorrere almeno
tre mesi.
12. I lavoratori ammessi in Italia nell’ambito di trasferimenti
intra-societari beneficiano delle condizioni di lavoro e di
occupazione previste dall’articolo 4 del decreto legislativo 17
luglio 2016, n. 136. Essi beneficiano, altresi’, di un trattamento
uguale a quello riservato ai lavoratori italiani per quanto concerne
la liberta’ di associazione, adesione e partecipazione a
organizzazioni rappresentative dei lavoratori o dei datori di lavoro
o a qualunque organizzazione professionale di categoria e per quanto
concerne l’erogazione dei beni e servizi a disposizione del pubblico,
ad esclusione dell’accesso ad un alloggio e dei servizi forniti dai
centri per l’impiego. In caso di mobilita’ intra-unionale si applica
il regolamento (CE) n. 1231/2010.
13. Nel caso in cui l’entita’ ospitante abbia sottoscritto con il
Ministero dell’interno, sentito il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, un protocollo di intesa, con cui garantisce la
sussistenza delle condizioni previste dal comma 5, il nulla osta e’
sostituito da una comunicazione presentata, con modalita’
telematiche, dall’entita’ ospitante allo sportello unico per
l’immigrazione. La comunicazione e’ trasmessa dallo sportello unico
per l’immigrazione al questore per la verifica dell’insussistenza di
motivi ostativi all’ingresso dello straniero ai sensi dell’articolo
31, comma 1, del regolamento di attuazione e, ove nulla osti da parte
del questore, lo sportello unico per l’immigrazione invia la
comunicazione, con le medesime modalita’ telematiche, all’Ufficio
consolare per il rilascio del visto di ingresso. Entro otto giorni
lavorativi dall’ingresso nel territorio nazionale, lo straniero
dichiara la propria presenza allo sportello unico per l’immigrazione
ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.
14. L’entita’ ospitante che ha sottoscritto un protocollo di intesa
ai sensi del comma 13 comunica tempestivamente e in ogni caso non
oltre trenta giorni ogni modifica che incide sulle condizioni
garantite dal predetto protocollo.
15. Il nulla osta al trasferimento intra-societario e’ rifiutato o,
se gia’ rilasciato, e’ revocato quando:
a) non sono rispettate le condizioni previste dal comma 5;
b) non e’ trascorso l’intervallo temporale di cui al comma 11;
c) i documenti presentati sono stati ottenuti in maniera
fraudolenta o sono stati falsificati o contraffatti;
d) l’entita’ ospitante e’ stata istituita principalmente allo
scopo di agevolare l’ingresso dei lavoratori soggetti a trasferimento
intra-societario;
e) l’entita’ ospitante non ha rispettato i propri obblighi in
materia tributaria, di previdenza sociale, diritti dei lavoratori,
condizioni di lavoro e di occupazione previsti dalla normativa
nazionale o dai contratti collettivi applicabili;
f) l’entita’ ospitante e’ stata oggetto di sanzioni per lavoro
non dichiarato o occupazione illegale;
g) l’entita’ ospitante e’ in corso di liquidazione, e’ stata
liquidata o non svolge alcuna attivita’ economica.
16. Nei casi di cui al comma 15, lettere e), f) e g), la decisione
di rifiuto o di revoca e’ adottata nel rispetto del principio di
proporzionalita’ e tiene conto delle circostanze specifiche del caso.
17. Al lavoratore autorizzato al trasferimento intra-societario e’
rilasciato dal questore, entro quarantacinque giorni dalla
dichiarazione di presenza di cui ai commi 10 e 13 un permesso di
soggiorno per trasferimento intra-societario recante la dicitura
«ICT» nella rubrica «tipo di permesso», con le modalita’ di cui
all’articolo 5. Lo straniero dichiara alla questura competente il
proprio domicilio e si impegna a comunicarne ogni successiva
variazione ai sensi dell’articolo 6, comma 8.
18. Il permesso di soggiorno ICT non e’ rilasciato o il suo rinnovo
e’ rifiutato o, se gia’ rilasciato, e’ revocato, oltre che nei casi
di cui al comma 15, quando:
a) e’ stato ottenuto in maniera fraudolenta o e’ stato
falsificato o contraffatto;
b) risulta che il lavoratore intra-societario non soddisfaceva o
non soddisfa piu’ le condizioni per l’ingresso e il soggiorno
previste dal presente testo unico o se soggiorna per fini diversi da
quelli per cui ha ottenuto il nulla osta ai sensi del presente
articolo;
c) e’ stata raggiunta la durata massima del trasferimento
intra-societario di cui al comma 11.
19. La revoca del permesso di soggiorno ICT e’ comunicata per
iscritto al lavoratore e all’entita’ ospitante.
20. Il permesso di soggiorno ICT ha durata pari a quella del
trasferimento intra-societario e puo’ essere rinnovato, dalla
questura competente, nei limiti di durata massima di cui al comma 11,
in caso di proroga del distacco temporaneo di cui al comma 2, previa
verifica, da parte dello sportello unico per l’immigrazione di cui al
comma 5, dei presupposti della proroga.
21. Il rinnovo del permesso di soggiorno ICT e’ consentito, nei
limiti della durata massima di cui al comma 11, anche quando lo
straniero svolge attivita’ lavorativa in un altro Stato membro
dell’Unione europea. In tal caso il rinnovo e’ richiesto al questore
competente al primo rilascio.
22. Il ricongiungimento familiare e’ consentito al titolare del
permesso di soggiorno ICT, indipendentemente dalla durata del suo
permesso di soggiorno, ai sensi e alle condizioni previste
dall’articolo 29. Ai familiari e’ rilasciato un permesso di soggiorno
per motivi familiari ai sensi dell’articolo 30, commi 2, 3 e 6, di
durata pari a quella del permesso di soggiorno ICT.
23. Alla richiesta di ingresso dei familiari al seguito, presentata
contestualmente alla richiesta di cui al comma 5, si applica il
termine di cui al comma 8.
24. Lo straniero a cui e’ stato rilasciato il permesso di soggiorno
ICT e’ riammesso senza formalita’ nel territorio nazionale, su
richiesta di altro Stato membro dell’Unione europea, che si oppone
alla mobilita’ di breve durata dello straniero, non autorizza o
revoca un’autorizzazione alla mobilita’ di lunga durata, anche quando
il permesso di soggiorno ICT e’ scaduto o revocato. Ai fini del
presente comma, si intende per mobilita’ di breve durata l’ingresso
ed il soggiorno per periodi non superiori a novanta giorni in un arco
temporale di centottanta giorni e per mobilita’ di lunga durata
l’ingresso ed il soggiorno per periodi superiori a novanta giorni.
25. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si
applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 22,
ad eccezione del comma 6, secondo periodo.
26. In caso di impiego di uno o piu’ lavoratori stranieri privi del
permesso di soggiorno ICT rilasciato ai sensi del comma 17 o il cui
permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto il rinnovo, si
applica l’articolo 22, commi 12, 12-bis, 12-ter, 12-quater e
12-quinquies.
Art. 27-sexies (Stranieri in possesso di permesso di soggiorno per
trasferimento intra-societario ICT rilasciato da altro Stato membro).
– 1. Lo straniero titolare di un permesso di soggiorno ICT rilasciato
da altro Stato membro e in corso di validita’ e’ autorizzato a
soggiornare nel territorio nazionale e a svolgere attivita’
lavorativa presso una sede, filiale o rappresentanza in Italia
dell’impresa da cui dipende il medesimo lavoratore titolare di
permesso di soggiorno ICT o presso un’impresa appartenente allo
stesso gruppo, o una sua sede, filiale o rappresentanza in Italia,
per un periodo massimo di novanta giorni in un arco temporale di
centottanta giorni. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo
5, comma 7, ad eccezione del terzo periodo.
2. Lo straniero titolare di un permesso di soggiorno ICT rilasciato
da altro Stato membro e in corso di validita’ e’ autorizzato a
soggiornare nel territorio nazionale e a svolgere attivita’
lavorativa presso una sede, filiale o rappresentanza in Italia
dell’impresa da cui dipende il medesimo lavoratore titolare di
permesso di soggiorno ICT o presso un’impresa appartenente allo
stesso gruppo, o una sua sede, filiale o rappresentanza in Italia,
per un periodo superiore a novanta giorni previo rilascio del nulla
osta ai sensi dell’articolo 27-quinquies, comma 5.
3. Agli stranieri di cui ai commi 1 e 2 e’ consentito l’ingresso
nel territorio nazionale in esenzione dal visto.
4. La richiesta di nulla osta di cui al comma 2 e’ presentata
dall’entita’ ospitante allo sportello unico per l’immigrazione presso
la prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia in cui
ha sede legale l’entita’ ospitante e indica a pena di rigetto la
sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 27-quinquies, comma
5, lettere a), c), e), f) ed h). Si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 27-quinquies, commi 6, 7, 8, primo periodo, e 9. Nel
caso in cui lo straniero e’ gia’ presente nel territorio nazionale ai
sensi del comma 1, la richiesta di nulla osta e’ presentata entro
novanta giorni dal suo ingresso.
5. La documentazione e le informazioni relative alle condizioni di
cui al comma 4 sono fornite in lingua italiana.
6. Entro otto giorni lavorativi dal rilascio del nulla osta, lo
straniero dichiara allo sportello unico per l’immigrazione che lo ha
rilasciato la propria presenza nel territorio nazionale ai fini del
rilascio del permesso di soggiorno.
7. Nel caso in cui l’entita’ ospitante abbia sottoscritto con il
Ministero dell’interno, sentito il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, un protocollo di intesa, con cui garantisce la
sussistenza delle condizioni previste dal comma 4, il nulla osta e’
sostituito da una comunicazione presentata, con modalita’
telematiche, dall’entita’ ospitante allo sportello unico per
l’immigrazione. La comunicazione e’ trasmessa dallo sportello unico
per l’immigrazione al questore per la verifica dell’insussistenza di
motivi ostativi all’ingresso dello straniero ai sensi dell’articolo
31, comma 1, del regolamento di attuazione e, ove nulla osti da parte
del questore, lo sportello unico per l’immigrazione invita lo
straniero, per il tramite dell’entita’ ospitante, a dichiarare entro
otto giorni lavorativi la propria presenza nel territorio nazionale
ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.
8. Il nulla osta e’ rifiutato o, se gia’ rilasciato, e’ revocato
quando non sono rispettate le condizioni di cui al comma 4, primo
periodo, nonche’ nei casi di cui all’articolo 27-quinquies, comma 15,
lettere c), e), f) e g).
9. Allo straniero di cui ai commi 2 e 7 e’ rilasciato dal questore,
entro quarantacinque giorni dalla dichiarazione di presenza di cui ai
commi 6 e 7, un permesso di soggiorno per mobilita’ di lunga durata
recante la dicitura «mobile ICT» nella rubrica «tipo di permesso»,
con le modalita’ di cui all’articolo 5. Lo straniero dichiara alla
questura competente il proprio domicilio e si impegna a comunicarne
ogni successiva variazione ai sensi dell’articolo 6, comma 8.
10. Il permesso di soggiorno mobile ICT non e’ rilasciato o il suo
rinnovo e’ rifiutato o, se gia’ rilasciato, e’ revocato, oltre che
nei casi di cui al comma 8, nei casi di cui all’articolo
27-quinquies, comma 18. La revoca del permesso di soggiorno mobile
ICT e’ tempestivamente comunicata allo Stato membro che ha rilasciato
il permesso di soggiorno ICT.
11. Nelle more del rilascio del nulla osta e della consegna del
permesso di soggiorno mobile ICT, lo straniero e’ autorizzato a
svolgere l’attivita’ lavorativa richiesta qualora il permesso di
soggiorno ICT rilasciato dal primo Stato membro non sia scaduto.
12. Allo straniero titolare del permesso di soggiorno mobile ICT si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 27-quinquies, comma 12.
13. Il permesso di soggiorno mobile ICT ha durata pari a quella del
periodo di mobilita’ richiesta e puo’ essere rinnovato dalla questura
competente in caso di proroga del periodo di mobilita’, previa
verifica da parte dello sportello unico per l’immigrazione di cui al
comma 4 dei presupposti della proroga, nei limiti di durata massima
di cui all’articolo 27-quinquies, comma 11, e della validita’ del
permesso di soggiorno ICT rilasciato dallo Stato membro di
provenienza.
14. Al titolare del permesso di soggiorno mobile ICT e’ consentito
il ricongiungimento familiare, indipendentemente dalla durata del suo
permesso di soggiorno, ai sensi e alle condizioni previste
dall’articolo 29. Ai familiari e’ rilasciato un permesso di soggiorno
per motivi familiari ai sensi dell’articolo 30, commi 2, 3 e 6, di
durata pari a quella del permesso di soggiorno mobile ICT.
15. Ai familiari dello straniero titolare di permesso di soggiorno
mobile ICT e in possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato
dallo Stato membro di provenienza e’ consentito l’ingresso nel
territorio nazionale, in esenzione dal visto, ed e’ rilasciato un
permesso di soggiorno per motivi familiari, ai sensi dell’articolo
30, commi 2, 3 e 6, di durata pari a quella del permesso di soggiorno
mobile ICT, previa dimostrazione di aver risieduto in qualita’ di
familiari del titolare del permesso di soggiorno mobile ICT nel
medesimo Stato membro.
16. Nel caso di impiego di uno o piu’ lavoratori stranieri il cui
permesso di soggiorno ICT rilasciato da altro Stato membro sia
scaduto, revocato o annullato o non sia stato richiesto entro novanta
giorni dall’ingresso in Italia il nulla osta di cui al comma 4, si
applica l’articolo 22, commi 12, 12-bis, 12-ter, 12-quater e
12-quinquies.».
Art. 2
Designazione punto di contatto
1. Il Ministero dell’interno – Dipartimento per le liberta’ civili
e l’immigrazione costituisce punto di contatto per lo scambio di
informazioni e documentazione con gli Stati membri ai fini
dell’applicazione del presente decreto.
2. Gli Uffici e le Amministrazioni competenti forniscono
tempestivamente e in via telematica al punto di contatto di cui al
comma 1 le informazioni e la documentazione necessarie. Con decreto
direttoriale del Ministero dell’interno, sentite le Amministrazioni
interessate, sono fissate le linee guida per lo svolgimento
dell’attivita’ del punto di contatto.
Art. 3
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione del presente decreto legislativo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
amministrazioni competenti provvedono alla attuazione del medesimo
decreto nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Art. 4
Abrogazioni
1. All’articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera f) le parole: «effettuando anche prestazioni
che rientrano nell’ambito del lavoro subordinato» sono soppresse;
2) la lettera g) e’ soppressa;
b) al comma 1-ter, primo periodo, le parole: «e g)» sono
soppresse.
2. All’articolo 40 del decreto Presidente della Repubblica 31
agosto 1999, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 9:
1) alla lettera a) le parole: «di formazione professionale,
ovvero» sono sostituite dalle seguenti: «di formazione
professionale.»;
2) la lettera b) soppressa;
b) al comma 10, il terzo e il quarto periodo sono soppressi;
c) il comma 11 e’ soppresso.
Art. 5
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 29 dicembre 2016
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri
Poletti, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali
Alfano, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale
Minniti, Ministro dell’interno
Orlando, Ministro della giustizia
Padoan, Ministro dell’economia e
delle finanze
Calenda, Ministro dello sviluppo
economico
Fedeli, Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca
Lorenzin, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Orlando