Sono un lavoratore romeno lavoro presso una ditta come operaio , il datore di lavoro ha comunicato che tra un mese andremo in cassa integrazione ordinaria. In che cosa consiste e a che cosa avrò diritto?
7 maggio 2010 – La cassa integrazione viene concessa nel caso in cui per eventi non addebitabili al datore di lavoro l’azienda si trova in difficoltà e non potendo far pronte alla situazione decide di sospendere l’attività. Lo scopo è quello sollevare l’azienda attraverso l’interruzione momentanea dell’attività lavorativa, consentendo così ai lavoratori di riprendere il lavoro una volta superate le difficoltà.
La cassa integrazione è una prestazione economica che viene erogata dall’Inps ed ha la funzione di subentrare alla retribuzione dei lavoratori sospesi dal lavoro .
L’importo che viene concesso è pari all’80% della retribuzione globale che spetterebbe per le ore di lavoro non prestate.
L’importo del trattamento ordinario non può però superare un limite massimo mensile stabilito di anno in anno che per il 2010 è di € 892,96 ed è elevato a € 1073,25 in caso di retribuzione mensile superiore a €1931,86. I periodi di Cassa integrazione sono utili per il diritto alla maturazione della pensione. La cassa integrazione può essere concessa per un massimo di 13 settimane, più eventuali proroghe fino a 12 mesi. In determinate aree territoriali il limite è elevato a 24 mesi.
Ai lavoratori in cassa integrazione è consentito di lavorare presso altri datori di lavoro a tempo determinato con rapporto di lavoro subordinato oppure di svolgere lavoro autonomo. Naturalmente durante i periodi di lavoro l’integrazione salariale verrà sospesa da parte dell’Inps. Il lavoratore dovrà però necessariamente inviare una comunicazione preventiva all’Inps precisando la data di inizio e di fine del lavoro, se non invia la comunicazione il lavoratore decade dall’intero trattamento d’integrazione salariale.
Avv. Mariangela Lioy