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Mio padre diventa italiano. E io?

Roma – 21 gennaio 2012 – Secondo la legge italiana la domanda presentata da un cittadino straniero per richiedere la cittadinanza italiana, ha effetti anche sui figli stranieri purché questi siano con lui conviventi e non abbiano superato i diciotto anni.

Il cittadino straniero che richiede la cittadinanza italiana in Prefettura può indicare nel modulo, nel caso ci siano, i figli minorenni conviventi sul territorio italiano. È sufficiente allegare alla domanda i necessari certificati (atto di nascita, autocertificazione stato di famiglia e residenza) dei figli. Se l’esito della richiesta è positivo, i figli indicati nella domanda acquisiranno in “automatico” la cittadinanza italiana.

Una volta, però, che hanno superato l’età di 18 anni, per diventare cittadini italiani devono possedere le condizioni previste dalla legge per la richiesta di cittadinanza per residenza (art. 9 L. 91 del 5 febbraio 1992).

Il requisito più importante è il tempo di residenza in Italia. Per la richiesta della cittadinanza è indispensabile che i cittadini extracomunitari siano residenti in Italia da almeno 10 anni in maniera “continuativa”. Non è sufficiente solo essere in possesso di un valido titolo di soggiorno ma è necessario, ai fini della presentazione della domanda di cittadinanza, essere iscritto presso l’Anagrafe comunale. In caso di cambi di residenza non deve esserci stato un distacco superiore a 30 giorni per non perdere la “continuità” della residenza, altrimenti in caso contrario i 10 anni devono essere conteggiati dalla data dell’ultima residenza dichiarata senza interruzioni.

Oltre alla residenza bisogna dimostrare di avere una disponibilità economica superiore all’importo dell’assegno sociale dell’anno nel quale si fa la richiesta di cittadinanza (per il 2012 l’importo annuo era di € 5.577,00). Questi mezzi economici devono provenire da fonti lecite, dimostrabili, ad esempio, attraverso la documentazione fiscale relativa all’attività lavorativa, autonoma o subordinata (dichiarazione dei redditi). Si tenga presente che se chi presenta la domanda non percepisce reddito, perché magari è uno studente, la legge consente il cumulo dei redditi con i familiari conviventi (quindi genitori e/o nonni).

Il modulo da compilare e la documentazione da allegare alla richiesta di cittadinanza sono reperibili nel sito online della Prefettura di competenza, cioè quella di residenza.

Per trovare il sito della Prefettura si può accedere a http://www.prefettura.it/portale/multidip/index.htm selezionando la Regione si può trovare la Prefettura di interesse. Una volta sul sito della Prefettura è riservata una sezione speciale “Come fare per” – “Cittadinanza” che rimanda alla pagine dedicata con tutte le informazioni utili.

Stranieri in Italia

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