I giudici bocciano l’eccessiva discrezionalità nel rilascio dei visti. “L’importante è che non minaccino l’ordine, la sicurezza o la sanità pubblica”
Roma – 11 settembre 2014 – L’Unione Europea ha già stabilito una serie di requisiti per l’ingresso e il soggiorno superiore a tre mesi degli studenti stranieri. Tra questi c’è il non costituire una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sanità pubblica. I singoli stati non possono peccare di eccessiva discrezionalità, aggiungendo altri ostacoli.
È il richiamo della Corte Europea di Giustizia, alla prese con il caso di un giovane tunisino al quale la Germania hanno finora negato un visto per studio. Mohamed Ali Ben Alaya è in realtà di una seconda generazione: è nato nel 1989 in Germania, ma nel 1995 è andato a vivere Tunisia, dopo il diploma a, si è iscritto all’università in Tunisia per seguire studi in informatica, ma intanto ha provato a iscriversi alla facoltà di matematica di un’università di Dortmund.
L’ateneo lo ha ammesso, ma le autorità tedesche hanno respinto varie sue domande di visto per motivi di studio. A quanto pare non sono convinte che voglia davvero entrare in Germania per studiare, una supposizione basata soprattutto sull’insufficienza dei suoi voti, sulla sua debole conoscenza della lingua tedesca e sull’assenza di nesso fra la formazione prospettata e il suo progetto professionale.
Ne è nata una battaglia legale e il tribunale amministrativo di Berlino ha chiesto alla Corte di giustizia se l’amministrazione tedesca disponga del potere discrezionale di negare il rilascio del visto, benché Ben Alaya soddisfi tutti i requisiti di ammissione previsti dalla direttiva 2004/114/CE e non costituisca una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sanità pubblica.
In una sentenza pubblicata ieri, la Corte ricorda che secondo la direttiva Stato membro è tenuto ad ammettere nel suo territorio un cittadino di un paese terzo che manifesti l’intenzione di soggiornare per più di tre mesi per motivi di studio,laddove questi soddisfi i requisiti generali e specifici tassativamente elencati dalla direttiva.
Quella direttiva mira a favorire la mobilità verso l’Unione degli studenti di paesi terzi per far diventare l’Europa un centro mondiale di eccellenza per gli studi e per la formazione professionale. Consentire a uno Stato membro di introdurre requisiti di ammissione aggiuntivi contrasterebbe con questo obiettivo.
La Corte sottolinea poi che, sebbene la direttiva riconosca agli Stati membri un margine di discrezionalità al momento dell’esame delle domande di ammissione, quel margine si riferisce unicamente alle condizioni previste dalla direttiva, nonché alla valutazione dei fatti rilevanti in tale contesto(in particolare per quanto attiene all’esistenza di una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sanità pubblica).
Dal fascicolo della causa sembra risultare che il sig.Ben Alaya soddisfi i requisiti generali e specifici previsti dalla direttiva e che le autorità tedesche non abbiano fatto valere nei suoi confronti alcuno dei motivi riguardanti l’esistenza di una minaccia. La Corte conclude che, ferma restando la verifica da parte del giudice del rinvio, Ben Alaya dovrebbe poter entrare in Germania e avere un permesso di soggiorno.