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Carta di soggiorno. Il test d’italiano si prenota online, ma non tutti lo devono fare

Il ministero dell’Interno ricorda la procedura per chi chiede il permesso Ue per soggiornanti di lungo periodo. E le categorie per le quali non sono previste verifiche sulla lingua

 
Roma – 6 maggio 2015 – Essere in Italia regolarmente da almeno cinque anni, guadagnare abbastanza per mantenersi e conoscere l’italiano almeno in maniera elementare. Sono i questi i requisiti principali per chiedere il permesso Ue per soggiornanti di lungo periodo, più conosciuto come “carta di soggiorno”. 
 
Circa la metà degli stranieri in Italia già ce l’ha, per tutti gli altri rimane un traguardo molto ambito. Si tratta infatti di un permesso a tempo indeterminato, che consente anche di godere di molti diritti altrimenti riservati a cittadini italiani e dell’Unione Europea. 
 
Come si dimostra la conoscenza dell’italiano? Superando un test che va prenotato online, come ha appena ricordato il ministero dell’Interno in una scheda pubblicata sul suo sito.
 
La domanda si presenta attraverso il sito https://testitaliano.interno.it. Viene poi girata allo Sportello Unico per l’Immigrazione della provincia di residenza e, che, sempre attraverso lo stesso sito, convoca entro 60 giorni l'immigrato, indicandogli data e ora dell’esame. 
 
Chi supera l’esame, conquista la carta di soggiorno. Chi  viene bocciato può riprovare, prenotando online un nuovo esame, ma solo se sono passati almeeno 90 giorni dal test precedente. 
 
Il ministero dell’Interno ricorda anche che sono esentati dal test i figli che hanno meno di 14 anni e le” persone con gravi deficit di apprendimento linguistico certificati da una struttura sanitaria pubblica”. Inoltre, non sono tenuti a sottoporsi al test quanti hanno titoli di studio, certificazioni o qualifiche che lasciano intendere che già conosce bene l’italiano. 
 
In particolare, spiega il Viminale, è esentato chi:  
 
“a) è in possesso di attestati o titoli che certifichino la conoscenza della lingua italiana a un livello non inferiore all'A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue, rilasciato dall’Università per stranieri di Siena, dall’Università per stranieri di Perugia, dall’Università degli studi Roma tre e dalla società Dante Alighieri (enti certificatori);
 
b) è in possesso di un'attestazione che dimostri che il cittadino ha frequentato un corso di lingua italiana presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti ed ha conseguito, al termine del corso, un titolo che attesta il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue;
 
c) ha ottenuto, nell’ambito dei crediti maturati per l’accordo di integrazione di cui all’art. 4-bis del Testo unico, il riconoscimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue;
 
d) ha conseguito il diploma di scuola secondaria di primo o secondo grado presso un istituto scolastico appartenente al sistema italiano di istruzione o ha conseguito, presso i centri provinciali per l’istruzione degli adulti il diploma di scuola secondaria di primo o di secondo grado, ovvero frequenta un corso di studi presso una Università italiana statale o non statale legalmente riconosciuta, o frequenta in Italia il dottorato o un master universitario;
 
e) ha fatto ingresso in Italia in qualità di: dirigente o lavoratore altamente qualificato di società che hanno sede o filiali in Italia; professore universitario o ricercatore con incarico in Italia; traduttore/interprete; giornalista corrispondente ufficialmente accreditato in Italia”.
 
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