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Ricongiungimento familiare e unioni civili

Con la circolare 3511/2016, il Ministero dell’Interno ha stabilito che gli stranieri che abbiano un’unione civile con un altro straniero possono presentare domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, con gli stessi requisiti già previsti dall’articolo 29 e 29bis del D. Lgs. 286/98. Rimane l’onere di dimostrare con idonea documentazione alla Rappresentanza Diplomatica italiana competente il vincolo civile della coppia per il rilascio del visto.

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