Vivo in Italia da 15 anni, sempre con regolare permesso di soggiorno. Per lavoro mi sono trasferito in diverse città ma mi sono sempre iscritto all’anagrafe. Per fare la richiesta della cittadinanza, per quanti anni devo essere residente nello stesso Comune?
30 agosto 2016 – Il requisito degli anni di residenza, necessario per avanzare la domanda di cittadinanza ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 91/1992, si riferisce al calcolo complessivo degli anni di residenza legale nel territorio nazionale e non nel singolo comune.
Nella fattispecie, il fatto che lo straniero abbia soggiornato in diverse città, spostando ogni volta la propria residenza, non influisce nel conteggio degli anni necessari per adempiere il requisito di residenza legale in Italia. Basterà che nel modulo di richiesta della cittadinanza, il richiedente indichi i diversi comuni in cui è stato iscritto all’anagrafe, segnalando le date esatte in cui ha trasferito la propria residenza da un comune all’altro.
Più in generale, la normativa stabilisce che si considera legalmente residente in Italia allo straniero che ha soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti in materia d’ingresso e di soggiorno nonché d’iscrizione all’anagrafe del Comune di residenza. Per cui è importante essere contestualmente in possesso di un documento di soggiorno in corso di validità ed essere iscritto all’anagrafe del Comune di dimora.
Si rammenta che il Regolamento Anagrafico della Popolazione Residente prevede l’obbligo per i cittadini extracomunitari iscritti all’anagrafe di rinnovare la dichiarazione di dimora abituale all’ufficiale di anagrafe. Tale dichiarazione deve essere fatta entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, altrimenti, trascorsi 6 mesi dalla data di scadenza del permesso di soggiorno, l’ufficio anagrafico può avviare la procedura per la cancellazione dall’anagrafe.
Prima di procedere alla cancellazione, però, l’ufficio invia un avviso all’interessato all’ultimo indirizzo da lui dichiarato, invitandolo a regolarizzare la propria posizione anagrafica nei successivi 30 giorni. Nel caso in cui l’interessato non si presenti, la cancellazione dall’anagrafe avviene per irreperibilità e il Comune ne dà comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza .
Si consiglia, pertanto, di comunicare all’ufficio anagrafico ogni variazione di domicilio per evitare di essere cancellato dalla popolazione residente e pregiudicare il requisito di residenza anagrafica necessaria per la richiesta della residenza.
D.ssa Maria Elena Arguello