TAR Emilia Romagna – Bologna – Sezione I – Sentenza n. 1426 dell’11 aprile 2008.
E’ illegittima la revoca della carta di soggiorno fondata su condanne preesistenti che, oltre a non costituire elementi sopravvenuti su cui fondare l’impugnato provvedimento, sono relative a fattispecie non ostative al rilascio della stessa.
Nel caso di specie non sono ostative le condanne riguardanti la violazione di norme doganali e il contrabbando di tabacchi, (non elencate negli articoli 380 e 381 del c.p.p.). Quanto alla condanna per furto va rilevato che da essa non può automaticamente derivare il diniego in quanto: non ha impedito il rilascio e i successivi rinnovi del permesso di soggiorno; in base alla normativa oggi vigente, la condanna per uno dei delitti previsti negli articoli 380 e 381 del c.p.p. non impedisce ex se il rilascio della carta di soggiorno, ma costituisce elemento per valutare la pericolosità dello straniero ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell’articolo 9, come modificato dal D. Lgs 8 gennaio 2007 n. 3.
Ai sensi del comma 3 dell’articolo 9 del D. Lgs. n. 25 luglio 1998 n. 286, infatti, è negato il rilascio del titolo in caso di rinvio a giudizio o di condanna per reati previsti dagli art. 380 e 381 del c.p.p.. Successivamente al rilascio del titolo invece può procedersi alla sua revoca allorché sia stata emessa nei confronti dello straniero sentenza, anche non definitiva, di condanna per i reati sopra indicati.
Al ricorrente dunque, benché sottoposto a provvedimento di custodia cautelare in carcere per detenzione di sostanze stupefacenti, non avendo subito una pronuncia di condanna per il reato contestato, non poteva essere revocata la carta di soggiorno rilasciata anteriormente all’arresto, né tanto meno rifiutato il rilascio di altro titolo di soggiorno.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L’EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA
SEZIONE I
nelle persone dei Signori:
CALOGERO PISCITELLO Presidente
ROSARIA TRIZZINO Consigliere, relatore
GRAZIA BRINI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nell’Udienza Pubblica del 28 Febbraio 2008
Visto il ricorso 52/2006 proposto da:
BERNYA ABDELAZIZ
rappresentato e difeso da:
ZORZELLA AVV. NAZZARENA
con domicilio eletto in BOLOGNA
VIA CAPRARIE 7
presso
ZORZELLA AVV. NAZZARENA
contro
MINISTERO DELL’INTERNO
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DELLO STATO
con domicilio eletto in BOLOGNA
VIA RENI 4
presso la sua sede
QUESTORE DELLA PROVINCIA DI FORLI’- CESENA
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DELLO STATO
con domicilio eletto in BOLOGNA
VIA RENI 4
presso la sua sede;
per l’annullamento
previa sospensione dell’esecuzione
– del provvedimento 13 ottobre 2005, con cui il Questore di Forlì-Cesena ha disposto la revoca della carta di soggiorno di cui era titolare il ricorrente, rifiutando il rilascio di altro titolo di soggiorno;
– degli atti presupposti e/o connessi, allo stato non conosciuti;
nonché, come da ricorso per motivi aggiunti proposto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1 della legge 205 del 2000, per l’annullamento
– del provvedimento del Questore di Forlì-Cesena emesso il 15 maggio 2006 e notificato il 4 dicembre 2006, con cui a seguito dell’ordinanza di questo Tribunale 23 febbraio 2006 n. 175, è stata disposta la revoca della carta di soggiorno, rifiutando il rilascio di altro titolo di soggiorno;
– del provvedimento 15 dicembre 2006 prot. 12643-18/A/Imm/2006, con cui la dirigente dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Forlì-Cesena, ha respinto l’istanza di annullamento in autotutela inoltrata dal ricorrente;
– degli atti presupposti e/o connessi, allo stato non conosciuti;
nonché per il risarcimento dei danni patiti e patiendi a causa dell’improvvisa privazione della regolarità della permanenza in Italia.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Forlì-Cesena;
Visto il ricorso per motivi aggiunti notificato il 30 gennaio 2007;
Viste le memorie prodotte dalle parti;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza del 28 febbraio 2008, relatore il Cons. Rosaria Trizzino,
i difensori delle parti, presenti come da verbale;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
Fatto e Diritto
1. – Con il ricorso originariamente proposto, il ricorrente impugna il provvedimento emesso dal Questore di Forlì-Cesena il 13 ottobre 2005 con cui si è disposta la revoca della carta di soggiorno rilasciata il 13 agosto 2001, rifiutando il rilascio di altro titolo di soggiorno.
A sostegno del gravame deduce:
1) Violazione degli articoli 7, 8, 21 bis, quinques e octies della legge 7 agosto 1990 n. 241;
2) Violazione degli articoli 21 quinques, octies e nones della legge 7 agosto 1990 n. 241; dell’articolo 5, quinto sesto e nono comma, e dell’articolo 9 del T.U. sull’Immigrazione; violazione del principio del legittimo affidamento ed eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di motivazione e difetto assoluto di istruttoria; violazione della Circolare del Ministero dell’Interno 9 settembre 2003; violazione ed errata applicazione dell’articolo 1 e ss. della legge n. 1453 del 1956 e dell’articolo 11 delle Preleggi.
2. – Si sono formalmente costituite in giudizio le intimate Amministrazioni, depositando documentata relazione dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Forlì-Cesena e chiedendo la reiezione del ricorso e della domanda di sospensione del provvedimento impugnato.
3. – Con ordinanza 23 febbraio 2006 n. 175 questo Tribunale ha accolto la domanda incidentale di sospensione, ritenendo i nuovi elementi introdotti nella relazione della Questura irrilevanti ai fini della decisione del ricorso, salva tuttavia la facoltà di una rinnovata valutazione della posizione del ricorrente.
4. – A seguito di ciò, il difensore del ricorrente in data 13 marzo 2006, ha richiesto il rilascio della carta di soggiorno e, non ricevendo alcun riscontro dalla Questura di Forlì-Cesena, ha presentato a questo Tribunale istanza per l’ottemperanza della misura cautelare.
Con ordinanza 9 ottobre 2006 n. 701, il Tribunale, ha ordinato alla Questura di Forlì-Cesena di rilasciare al ricorrente, in attesa del giudizio di merito, un permesso di soggiorno idoneo al lavoro.
Il 14 dicembre 2006, dopo alcuni solleciti, la Questura ha rilasciato al signor Bernya un permesso di soggiorno per motivi commerciali e lavoro autonomo valido fino al 26 aprile 2007 e ciò nonostante che il 4 dicembre 2006 si fosse provveduto a notificare al ricorrente nuovo provvedimento di revoca della carta di soggiorno e rifiuto di altro titolo di soggiorno.
5. – Tale revoca, emanata dal Questore di Forlì il 15 maggio 2006 a seguito di una rinnovata valutazione della posizione del ricorrente in ottemperanza all’ordinanza di questo Tar n. 175/2006, è impugnata con il ricorso per motivi aggiunti notificato il 30 gennaio 2007 sulla base dei seguenti motivi:
1) Violazione dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241.
2) Violazione ed errata applicazione dell’articolo 9 del d.lgs n. 286 del 1998; violazione del principio del legittimo affidamento; violazione ed errata applicazione dell’articolo 21 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 ed eccesso di potere per contraddittorietà, travisamento dei fatti , difetto di motivazione e difetto assoluto di istruttoria.
3) Violazione ed errata applicazione dell’articolo 4, terzo comma, e dell’articolo 5, quinto, sesto e nono comma del d.lgs n. 286 del 1998 ed eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di motivazione e violazione della circolare del Ministero dell’Interno 9 settembre 2003; violazione ed errata applicazione dell’articolo 1 e ss. della legge n. 1423 del 1956 e violazione dell’articolo 11 delle preleggi.
All’udienza del 28 febbraio 2008, fissata per la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. – Va anzitutto rilevato che il ricorso originariamente proposto avverso la prima revoca della carta di soggiorno è da ritenere improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse avendo l’amministrazione provveduto a rinnovare integralmente il procedimento.
7. – All’uopo, in merito alla dedotta violazione dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 va infatti precisato:
a) il primo provvedimento di revoca della carta di soggiorno – impugnato con il ricorso originariamente proposto – è stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento: tuttavia la notifica di tale comunicazione avvenuta tanto nella residenza risultante nella carta di soggiorno (in data 21 settembre 2005) quanto nell’attuale nuova residenza (in data 6 ottobre 2005) è sempre risultata a destinatario irreperibile;
b) il secondo provvedimento di revoca non è stato preceduto da formale comunicazione di avvio del procedimento: peraltro presupposto di tale provvedimento sono gli atti assunti nel giudizio avanti a questo Tribunale e, pertanto, deve ritenersi soddisfatta l’esigenza di partecipazione al procedimento amministrativo così come tutelata dall’articolo 7 della legge 241. del 1990.
c) va infatti rilevato che, secondo il consolidato insegnamento giurisprudenziale, l’avviso dell’avvio del procedimento non è necessario quando all’interessato sia stato comunque consentito di evidenziare i fatti e gli argomenti a suo favore e quindi assicurata la sua partecipazione alla fase istruttoria preordinata alla sua adozione.
8. – Venendo al merito, con riferimento alla specifica situazione del ricorrente va innanzitutto sottolineato che le condanne subite dal ricorrente e poste a base della revoca della carta di soggiorno non sono sufficienti a giustificare il provvedimento.
8.1. – Come già osservato in sede cautelare (v. ordinanza n. 175 del 2006) tali condanne sono tutte preesistenti al rilascio della carta di soggiorno: esse pertanto non costituiscono elementi sopravvenuti sui cui fondare la revoca della carta di soggiorno.
8.2. – Ciò non di meno, il Collegio deve sottolineare che, anche ammesso e non concesso che tali condanne non fossero note all’Amministrazione all’atto del rilascio della carta di soggiorno, si tratta di fattispecie non ostative al rilascio della carta.
Non lo sono sicuramente le condanne riguardanti la violazione di norme doganali e il contrabbando di tabacchi, trattandosi di fattispecie non ricomprese fra i delitti elencati agli articoli 380 e 381 del c.p.p..
In ordine alla condanna per furto di cui alla sentenza irrevocabile risalente al 1988, va, invece, rilevato che da essa non può automaticamente derivare il diniego della carta di soggiorno in quanto:
– non è dimostrata l’appartenenza della fattispecie all’ipotesi delittuosa ricompresa nell’articolo 380 lettera e) del c.p.p.
– ove effettivamente ostativa, il ricorrente avrebbe potuto conseguire il beneficio della riabilitazione;
– tale condanna comunque non è stata di impedimento al rilascio e ai successivi rinnovi del permesso di soggiorno che la legge prevede come condizione necessaria per ottenere il rilascio della carta di soggiorno;
– in base alla normativa oggi vigente che ha sostituito alla carta di soggiorno il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo la condanna per uno dei delitti previsti negli articoli 380 e 381 del c.p.p. non impedisce ex se il rilascio della carta di soggiorno, ma costituisce elemento per valutare la pericolosità dello straniero ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell’articolo 9, come modificato dal d.lgs 8 gennaio 2007 n. 3.
9. – Né l’arresto conseguente alla violazione degli articoli 81, 110 c.p. e 73 e 80 del D.P.R. 309 del 1990 – intervenuto il 18 giugno 2002 e revocato il 30 settembre 2002 precedentemente all’emanazione tanto del primo quanto del secondo provvedimento di revoca – può rilevare come condizione idonea a giustificare la revoca della carta di soggiorno (nella specie rilasciata nel 2001), atteso che ad esso non ha fatto seguito alcuna condanna.
9.1 – Ed invero, a norma dell’articolo 9, terzo comma, del D.lgs. n. 25 luglio 1998 n. 286 è negato il rilascio del titolo, in caso di rinvio a giudizio o di condanna per reati previsti dagli art. 380 e 381 del c.p.p.; successivamente al rilascio del titolo invece può procedersi alla sua revoca allorché sia stata emessa nei confronti dello straniero sentenza anche non definitiva di condanna per i reati sopra indicati
Al ricorrente dunque, benché sottoposto a provvedimento di custodia cautelare in carcere per detenzione di sostanze stupefacenti, non avendo, subito una pronuncia di condanna per il reato contestato non poteva essere revocata la carta di soggiorno rilasciata anteriormente all’arresto, né tanto meno rifiutato il rilascio di altro titolo di soggiorno.
9.2 – Tanto basta a ritenere la nuova revoca della carta di soggiorno emanata in violazione dell’articolo 9 del D.lgs 25 luglio 1998 n. 286.
9.3 – La domanda risarcitoria va invece respinta, tenuto conto che l’interessato ha comunque potuto legittimamente permanere in Italia e svolgere altresì attività lavorativa e che dunque dall’operato della Questura non risultano essere derivati effettivi e concreti pregiudizi suscettibili di risarcimento.
10. – Conclusivamente, alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso originariamente proposto va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse; va invece accolto il ricorso per motivi aggiunti e per l’effetto il provvedimento impugnato con tale ricorso deve essere annullato, restando assorbite le censure non espressamente esaminate.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia Romagna – Bologna, prima sezione:
– dichiara improcedibile il ricorso originariamente proposto;
– accoglie il ricorso per motivi aggiunti e per l’effetto annulla l’impugnato provvedimento.
Condanna le resistenti Amministrazioni al pagamento, a favore del ricorrente delle spese e competenze del giudizio che liquida in complessivi € 3.000,00 oltre Iva e Cpa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 28 febbraio 2008.
Presidente f.to Calogero Piscitello
Cons. rel. Est. F.to Rosaria Trizzino
Depositata in Segreteria in data 11.4.2008
Bologna li 11.4.2008
Il Segretario
f.to Livia Monari