Roma, 27 luglio 2020 – Segnaliamo una nuova circolare del 24.07.2020 del Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione che fornisce ulteriori e importanti chiarimenti sulla regolarizzazione 2020 riguardo:
Avvio/ prosecuzione dell’attività lavorativa durante la procedura di regolarizzazione
Nel caso in cui il cittadino straniero inizi a prestare attività prima della convocazione in Prefettura, il datore di lavoro deve effettuare la comunicazione obbligatoria all’Ufficio Competente (Inps nel caso di lavoro domestico) entro le ore 24 del giorno precedente l’inizio del rapporto di lavoro.
IMPORTANTE: Dovrà essere indicato codice fiscale del lavoratore (anche generato provvisoriamente) e la tipologia del permesso di soggiorno, che se non posseduto potrà essere indicata con la voce “in attesa di permesso di soggiorno”.
Cessazione del rapporto di lavoro
Viene precisato che in caso di interruzione del rapporto di lavoro per forza maggiore (decesso datore di lavoro o fallimento dell’azienda in cui è impiegato il lavoratore): E’ POSSIBILE PROSECUZIONE DELL’ATTIVITA’ ALLE DIPENDENTE DI NUOVO DATORE:
Lavoro domestico e assistenza alla persona: il cittadino straniero potrà essere impiegato da un componente del nucleo familiare del datore di lavoro deceduto ANCHE MODIFICANDO il rapporto di lavoro, purché ne sussistano i requisiti previsti dalla norma. Andrà però fatta dichiarazione di cessazione rapporto e nuova assunzione mediante i canali dell’Inps.
Agricoltura, allevamento, pesca, zootecnia e attività connesse: In caso di cessazione o fallimento dell’azienda il subentrante può procedere con la “cessione del contratto” e proseguire il rapporto di lavoro con il cittadino straniero.
Se invece non è possibile la prosecuzione dell’attività alle dipendenze di altro datore di lavoro, dovrà essere inviata comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro e il cittadino straniero potrà richiedere un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Datore di lavoro plurimo per il lavoro domestico e di assistenza alla persona
In questi due settori sarà possibile per il cittadino straniero che intenda accedere alla regolarizzazione prestare attività lavorativa alle dipendenze di più datori di lavoro, fino a un massimo di tre, tra i quali potrà essere frazionato il numero minimo di ore che, cumulato, corrisponda ad una retribuzione non inferiore a 459,83 euro.
Tipologia rapporti che possono essere regolarizzati
Viene ribadita la possibilità del lavoro a tempo ridotto nel settore domestico e di assistenza alla persone (con retribuzione minima di 459,83 euro mensili).
Nei rapporti di lavoro in agricoltura a tempo determinato, invece, dovranno garantite almeno cinque giornate lavorative.
Regolarizzazione richiedenti asilo
Come già precisato in precedente circolare ministeriale, il richiedente asilo ha la facoltà di scegliere se rinunciare o meno alla propria richiesta di protezione internazionale a seguito di domanda di regolarizzazione.
Nel caso intenda mantenere la propria domanda di asilo, in caso di esito positivo della domanda di regolarizzazione, verrà rilasciato allo stesso un permesso di soggiorno per lavoro subordinato in formato cartaceo, recante dicitura “R”, valido solo sul territorio nazionale.
Nel caso in cui, invece, intenda rinunciare alla domanda di asilo, potrà ottenere un permesso di soggiorno per lavoro subordinato in formato elettronico.
Regolarizzazione di straniero già regolare con contratto di lavoro in corso anche in altro settore
I cittadini stranieri titolari di permessi non convertibili in permesso per lavoro subordinato (cure mediche, assistenza minore, richiesta asilo, ma anche lavoro stagionale..) ma che già lavorano con tale titolo anche in altro settore non ammesso ai fini della regolarizzazione, potranno accedere alla procedura di regolarizzazione se l’altro lavoro sia compatibile per numero di ore residue (ad es. part-time).
Articolo realizzato per Stranieri in Italia da: Federica Merlo, avvocato