Roma, 12 aprile 2023 – Dal 21 marzo 2022 è previsto l’obbligo di registrazione ad un apposito elenco denominato “registro per i veicoli esteri” di mezzi immatricolati all’estero, nei seguenti casi:
- Veicolo immatricolato all’estero ed utilizzato da persona residente in Italia, per più di 30 giorni.
Il codice della strada ammette che una persona (italiana o straniera) residente in Italia conduca un veicolo immatricolato all’estero, senza esserne il proprietario, ma per un periodo di tempo massimo di 30 giorni, che non devono essere necessariamente continuativi.
Dovrà però avere oltre alla documento di circolazione estero anche un documento che autorizzi all’uso del veicolo ( noleggio senza conducente, leasing, comodato…).
Trascorsi i 30 giorni complessivi il mezzo dovrà essere iscritto al Registro veicoli esteri.
2. Lavoratori subordinati- autonomi di Stati limitrofi/ confinanti con veicoli immatricolati all’estero: obbligo di registrazione al REVE entro 60 giorni da acquisto
Ugualmente devono essere iscritti al Reve i veicoli di coloro che, lavorando in Stati limitrofi o confinanti con l’Italia, circolano anche qui con veicoli immatricolati all’estero.
Sono Stati confinanti: Francia, Svizzera, Austria, la Slovenia, Città del Vaticano.
Stati limitrofi: il Principato di Monaco, la Germania, il Principato del Liechtenstein, la Croazia.
Come si effettua registrazione al REVE
L’iscrizione al Registro dei veicoli esteri può essere effettuata al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) oppure tramite lo Sportello Telematico dell’Automobilista (Sta), sportello al servizio del cittadino presente su tutto il territorio nazionale.
Verrà rilasciata un’attestazione, che dovrà essere esibita sul veicolo, contenente la targa estera ed un codice identificativo con cui il veicolo verrà riconosciuto in Italia, oltre ad un codice “QR code” che consentirà la verifica dei dati.
Articolo realizzato per Stranieri in Italia da: Federica Merlo, avvocato