Roma, 14 giugno 2023 – Il contratto di soggiorno è un documento indispensabile per ottenere il permesso di soggiorno per lavoro subordinato in Italia attraverso la procedura dei “flussi”, che regola l’ingresso dei cittadini stranieri secondo le quote annualmente stabilite.
È quindi un contratto essenziale ai fini del rilascio di un primo permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
Si tratta inoltre di una particolare tipologia di contratto proprio perché viene stipulato tra datore di lavoro che ha richiesto ed ottenuto il nullaosta e un lavoratore che ha fatto ingresso in Italia nell’ambito dei flussi.
Per tale motivo, oltre agli elementi standard di un contratto di lavoro (tipologia di rapporto, contratto collettivo applicato..), il contratto di soggiorno deve altresì contenere l’indicazione di un alloggio destinato al lavoratore (munito di relativa idoneità) e l’impegno del datore di lavoro al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del cittadino straniero nel proprio Paese.
Dove si firma il contratto di soggiorno: termine di 8 giorni dall’ingresso
Il contratto di soggiorno deve essere firmato dal cittadino straniero entro 8 giorni dall’ingresso in Italia presso lo Sportello Unico Immigrazione della Prefettura del luogo in cui si svolgerà l’attività lavorativa.
Rinnovo del permesso di soggiorno: è necessario nuovo contratto di soggiorno?
No, in caso di rinnovo del permesso di soggiorno, nelle ipotesi in cui sia ammesso, non sarà necessario stipulare un nuovo contratto di soggiorno. Quindi in questo caso il datore di lavoro non sarà tenuto più al doppio obbligo della garanzia dell’alloggio e del pagamento delle spese di rimpatrio del lavoratore straniero.
Articolo realizzato per Stranieri in Italia da: Federica Merlo, avvocato