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Ho ottenuto il nulla osta all’ingresso ma il datore di lavoro ha cambiato idea e non intende più assumermi, ho ugualmente diritto ad un permesso di soggiorno? L’esperto risponde

Roma, 16 giugno 2023 – Il cittadino straniero che, una volta entrato in Italia con nulla osta emesso nella procedura dei cosiddetti “Flussi”, riceve invece il successivo rifiuto all’assunzione da parte del datore di lavoro può richiedere comunque un’autorizzazione a rimanere, con permesso per attesa occupazione.

Tale titolo permetterà di iscriversi al centro per l’impiego e reperire altro datore di lavoro che sia disposto ad assumerlo.

Infatti il Ministero dell’Interno ha previsto tale possibilità con circolare emanata già nel 2007 (disponibile al seguente link) per ovviare a tali situazioni, spesso non dovute a colpa del lavoratore.

E’ importante tuttavia ricordare che il cittadino straniero è comunque tenuto a presentarsi allo Sportello Unico Immigrazione presso la Prefettura competente entro 8 giorni dall’ingresso in Italia, comunicando l’indisponibilità del proprio datore di lavoro a stipulare il contratto di soggiorno.

Verrà quindi rilasciato un permesso di soggiorno, della durata di un anno, “per attesa occupazione”, che autorizza il cittadino straniero a permanere in Italia e reperire altro impiego, anche iscrivendosi ad un centro per l’impiego.

Se dovesse invece esserci la disponibilità di altro datore di lavoro già prima dell’appuntamento in Prefettura – quindi prima della firma del contratto di soggiorno – il richiedente potrà presentarsi con quest’ultimo nella data fissata per la convocazione per la stipula del suddetto, a seguito del quale verrà consegnato kit postale per richiesta del permesso di soggiorno.

Articolo realizzato per Stranieri in Italia da: Federica Merlo, avvocato

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