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Assegno sociale e assenza dall’Italia: l’allontanamento per più di 29 giorni non giustifica la revoca. L’esperto risponde

Roma, 14 luglio 2023 – Occorre tenere presente che l’assegno sociale è una prestazione di natura assistenziale, ovvero un beneficio economico riconosciuto a coloro, anche cittadini stranieri purchè residenti in Italia da più di 10 anni, che dimostrano un reddito inferiore ad una soglia e che non hanno la possibilità di produrre reddito (al seguente link i requisiti per l’assegno sociale).

Diversamente, le prestazioni previdenziali hanno come origine il versamento di contributi da lavoro. Tale differenza è rilevante perché queste ultime (la pensione ad esempio) sono esportabili all’estero anche in caso di trasferimento, se maturati una serie di requisiti, con la possibilità di essere percepiti anche nel proprio Paese in caso di rientro.

Quanto all’Assegno sociale invce, l’Inps tende a negare tale diritto in caso di allontanamento per più di 29 giorni consecutivi (Comunicazione 3239/2017) ed è frequente che venga effettuate, specialmente nei confronti dei cittadini stranieri, una verifica dell’effettiva residenza, anche con possibile richiesta di esibizione del passaporto.

È utile sapere però che nessuna norma di legge lo prevede, essendo solo una circolare dell’Inps, appunto, a prevederlo.

Ne consegue che gli accertamenti effettuati al fine e la successiva revoca del diritto all’assegno sociale sulla base di tale “assenza prolungata” possono ritenersi illegittimi, e sarà quindi possibile ricorrere al Tribunale.

Articolo realizzato per Stranieri in Italia da: Federica Merlo, avvocato

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