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Decreto Flussi. Ho fatto domanda di nulla osta: se viene rigettata ricevo delle comunicazioni? Cosa devo fare una volta ricevute?

Roma, 8 settembre 2023 – Come in ogni procedimento amministrativo, anche nel caso di richiesta di nulla osta al lavoro nell’ambito della procedura dei cosiddetti “flussi” la Prefettura competente è tenuta ad emettere un provvedimento espresso anche in caso di rigetto della domanda, e quindi a comunicarlo con atto scritto al richiedente.

La decisione di rigetto deve però essere anticipata da una comunicazione (atto di di preavviso ex art. 10bis, L. 241/1990) con cui il richiedente viene appunto avvisato della presenza di eventuali elementi che impediscono l’accoglimento della domanda di nulla osta.

Nel caso specifico dei “flussi” potrebbe ad esempio trattarsi di mancanza di requisiti o di altre circostanze per cui l’Ispettorato del Lavoro o la Questura potrebbero aver espresso parere negativo.

In questi casi lo Sportello Unico Immigrazione della Prefettura competente emette la comunicazione di preavviso di rigetto all’indirizzo mail indicato dal richiedente, concedendo un termine di 10 giorni per rispondere fornendo le proprie osservazioni.

Il richiedente potrà inviare, necessariamente all’indirizzo pec indicato nella comunicazione, eventuali documenti o osservazioni, al fine di ottenere l’accoglimento della propria domanda, e di tali osservazioni la Prefettura dovrà tenere conto nell’eventuale atto di rigetto, se ritiene di emetterlo.

Come indicato alla seguente pagina, comunicazione di preavviso ed atto definitivo sono disponibili e consultabili alla Portale Servizi ALI, cui si accede con credenziali SPID.

Articolo realizzato per Stranieri in Italia da: Federica Merlo, avvocato

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