Sono un cittadino ecuadoregno regolarmente soggiornante in Italia. Mia madre vuole venirmi a trovare e ha richiesto il visto per turismo al Consolato italiano che però glielo ha rifiutato, senza dare alcuna motivazione. Che posso fare?
L’ingresso in Italia, anche in presenza di tutte le condizioni di legge, non rappresenta un diritto acquisito del cittadino extracomunitario residente all’estero. Per entrare in Italia, infatti, il cittadino extraUE deve richiedere il visto di ingresso direttamente al Consolato italiano nel Paese di residenza (salvo casi eccezionali per ingressi brevi i cittadini di alcuni Stati per affari o turismo non devono richiedere il visto).
Quando non sussistono le condizioni di legge la richiesta di visto viene rifiutata dal Consolato che emette un provvedimento di diniego scritto in lingua comprensibile allo straniero o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo.
Se la richiesta del rilascio del visto non è stata presentata per motivi di lavoro, per cure mediche o per ricongiungimento familiare, il provvedimento di diniego, per ragioni di ordine pubblico o motivi di sicurezza, non deve essere motivato (art. 4 comma 2 del testo unico sull’immigrazione).
La previsione, per alcuni motivi circoscritti (ordine pubblico o motivi di sicurezza), della possibilità di derogare al principio generale di obbligo di motivazione di ogni provvedimento di rifiuto adottato dalla Pubblica Amministrazione, ha spinto molti Consolati italiani all’estero, a negare i visti per turismo senza reali motivi, ma solo per evitare il rischio che cittadini extraUe provenienti da Stati con alti tassi di emigrazione rimangano nel territorio italiano anche oltre la durata del visto. Alcune volte, addirittura, i provvedimenti di diniego non sono nemmeno messi per scritti, ma sono solo verbali.
Fermo restando che l’ufficio consolare è obbligato per legge ad emettere un provvedimento di rifiuto scritto, è inoltre vero che tale provvedimento non può essere arbitrario ma deve essere supportato da valide ragioni.
Un chiarimento in tal senso è arrivato recentemente dal Tar Lazio relativamente al rifiuto del Consolato cinese ad una richiesta di rilascio di un visto per turismo presentata da una cittadina cinese alla quale era stato rifiutato il visto, nonostante aveva presentato tutti i documenti richiesti dalla legge. Il Tar del Lazio ha, infatti, ha accolto il ricorso stabilendo che solo nei casi in cui il visto può essere legittimamente negato (esiste cioè una ragione concreta per farlo), il diniego del visto può non essere motivato. Resta comunque impregiudicato, in caso di ricorso, il potere del Giudice di verificare la legittimità del diniego, e il Consolato non può sottrarsi dall’obbligo di fornire spiegazioni.
Come opporsi
Contro un provvedimento di rifiuto di rilascio del visto di ingresso per motivi di turismo è ammesso il ricorso esclusivamente al Tribunale Amministrativo del Lazio entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento.
Solo chi ha presentato la richiesta di visto è legittimato a fare il ricorso ed, essendo residente all’estero, dovrà scegliere un avvocato in Italia che lo assista nella presentazione del ricorso e nelle fasi successive del giudizio. A tal fare una “procura speciale alle liti” indicando un avvocato di fiducia che lo rappresenterà nel giudizio in Italia.
Tale procura potrà essere richiesta di persona all’Ufficio Notarile del Consolato italiano presentando un documento di identità e i dati anagrafici dell’avvocato, nonché l’indirizzo dello studio e i dati di riferimento della causa (tribunale competente e tipo di causa).
Avv. Mascia Salvatore