Roma, 4 dicembre 2023 – La “tredicesima” è una retribuzione ulteriore che viene riconosciuta nel mese di dicembre ad alcune categorie di lavoratori dipendenti, corrisposta generalmente con la busta paga dello stipendio di dicembre, o separatamente.
Tuttavia non è prevista espressamente per legge ma dai singoli contratti collettivi nazionali (CCNL) eventualmente applicati al singolo rapporto di lavoro.
COME SI CALCOLA?
L’importo della tredicesima è pari alla retribuzione che il lavoratore percepisce ogni mese e viene maturata dalla data di assunzione fino al mese di dicembre, o fino al momento in cui il rapporto di lavoro cessa.
Viene quindi accumulata fino a dicembre di ogni anno: se il dipendente lavorerà un intero anno presso una determinata azienda, accumulerà una tredicesima piena, pari alla retribuzione mensile, altrimenti maturerà una somma proporzionale ai mesi di lavoro.
Importante sapere inoltre che anche se cessa il rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, il lavoratore avrà diritto anche a quella parte di tredicesima maturata per il periodo di lavoro.
DIRITTO ANCHE SE ASSENTI (GIUSTIFICATI) DAL LAVORO
Ugualmente, la tredicesima – se prevista – è dovuta anche in alcune ipotesi di assenza dal lavoro “giustificate”, come malattia, permessi retribuiti, congedo matrimoniale o per maternità, ferie, infortunio..
Infine è importante sapere che il lavoratore potrà far valere il proprio diritto alla tredicesima eventualmente sollecitando il datore di lavoro e, se necessario, agendo entro il termine di tre anni.
Articolo realizzato per Stranieri in Italia da: Federica Merlo, avvocato