Roma, 18 gennaio 2024 – L’iscrizione nell’anagrafe consente l’esercizio del diritto di residenza, L’iscrizione anagrafica è un dovere ed è il presupposto per l’esercizio di molti diritti civili e politici, nonché per l’accesso a molte prestazioni sociali; in particolare è necessaria per il rilascio della carta di identità e delle certificazioni anagrafiche, per chiedere e ottenere il conseguimento della patente di guida italiana o la conversione della patente di guida estera, per poter accedere all’assistenza sociale e ai bandi per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica o ad altre tipologie di sussidio, quale quello per i canoni di locazione. La residenza è legata alla dimora abituale che si compone di un elemento oggettivo, la permanenza in un luogo, e da un elemento soggettivo, coincidente con l’intenzione di avervi stabile dimora.
Cosa si intende per “domanda di iscrizione anagrafica” per gli stranieri?
La residenza anagrafica è l’iscrizione di un soggetto presso l’Ufficio anagrafico di un Comune italiano. Nell’anagrafe della popolazione residente sono registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze, che hanno fissato nel Comune la residenza, nonché le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio.
Con la domanda di iscrizione anagrafica un cittadino straniero richiede di essere inserito nel registro dell’Anagrafe. Se questa domanda viene accolta, il cittadino ottiene la residenza nella città scelta e può richiedere certificati utili per la permanenza in Italia oltre ad avere accesso ai servizi territoriali.
Come si richiede l’iscrizione anagrafica?
L’iscrizione anagrafica deve essere richiesta tramite la compilazione di un apposito modulo presentato personalmente ovvero inviato, agli indirizzi pubblicati sul sito istituzionale del comune ove il richiedente intende fissare la propria residenza, per raccomandata, per fax o per via telematica. Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d’identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo.
Il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.
Il passaporto scaduto può essere considerato un documento utile per la dichiarazione di residenza?
No, in fase di trasferimento della residenza dall’estero e quindi di prima iscrizione, il cittadino straniero (ad eccezione dei richiedenti e titolari di protezione internazionale) deve esibire un passaporto (o documento equipollente) in corso di validità, visto che il possesso di un documento valido è richiesto per l’ingresso regolare nel territorio nazionale.
Per tutte le dichiarazioni anagrafiche diverse dalla dichiarazione di residenza per trasferimento dall’estero, è sufficiente l’esibizione di un documento di riconoscimento ovvero qualsiasi “documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consenta l’identificazione personale del titolare”.
Quali documenti deve presentare un richiedente protezione internazionale per poter richiedere l’iscrizione anagrafica?
Il passaporto non è richiesto ai richiedenti protezione internazionale per procedere con l’iscrizione anagrafica, così come non è richiesto per il rilascio del permesso di soggiorno per richiesta di asilo.
L’articolo 5 – bis del D.lgs. n. 142/2015 prevede l’iscrizione anagrafe sulla base del permesso di soggiorno per richiesta di asilo, oppure della ricevuta della presentazione della domanda di protezione che viene rilasciata contestualmente alla presentazione della domanda e che è munita di fotografia. Tale ricevuto costituisce, infatti, permesso di soggiorno provvisorio, ai sensi del comma 3, dell’articolo 4 del Dlgs. n.. 142/2015.
Non costituisce, invece, titolo per l’iscrizione anagrafica l’attestato nominativo per i richiedenti asilo sottoposti alla misura del trattenimento presso un centro per il rimpatrio.
Il passaporto non può essere richiesto neanche ai titolari di protezione internazionale i quali, ai fini dell’iscrizione anagrafica, possono essere identificati sulla base del permesso di soggiorno per protezione internazionale.
Oltre al documento di identità, quali altri documenti sono necessari ai cittadini stranieri per poter richiedere l’iscrizione anagrafica?
Occorre distinguere i seguenti casi:
– Se il cittadino straniero è già in possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità deve allegare alla domanda copia del titolo di soggiorno in corso di validità posseduto;
– Se, invece, il cittadino straniero è in possesso di un titolo di soggiorno in corso di rinnovo, dovrà allegare alla domanda copia del titolo di soggiorno scaduto e la ricevuta della richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno
– Infine, se il cittadino straniero è ancora in attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno, potrà allegare alla domanda la ricevuta rilasciata dall’ufficio postale attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno. L’iscrizione anagrafica può quindi essere richiesta anche se si è ancora in attesa del rilascio del permesso di soggiorno.
Quali ulteriori adempimenti sono previsti per il cittadino straniero che ha ottenuto l’iscrizione anagrafica?
Gli stranieri iscritti al registro della popolazione residente sono tenuti a rinnovare la dichiarazione di dimora abituale nel Comune di residenza entro sessanta giorni dalla data di rinnovo del permesso di soggiorno. L’ufficiale dell’ufficio anagrafe aggiornerà la scheda anagrafica dello straniero e ne darà comunicazione alla Questura.
I cittadini stranieri non decadono dall’iscrizione nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno. La ricevuta della richiesta di rinnovo del permesso scaduto è valida anche ai fini della conservazione dell’iscrizione anagrafica, a condizione che la domanda di rinnovo sia stata presentata non oltre 60 giorni dalla scadenza.
L’iscrizione anagrafica è subordinata alla dimostrazione di idoneità igienico-sanitaria dell’immobile abitato?
I comuni hanno la facoltà di esercitare le proprie competenze in materia sanitaria, controllando le condizioni igienico-sanitarie degli immobili, in occasione della richiesta di iscrizione o variazione anagrafica. Tuttavia la mancanza dei requisiti igienico sanitari non preclude, in linea di principio, la fissazione della residenza anagrafica nel luogo inidoneo (cfr circolare Min. Interno 14 gennaio 2013)
Entro quanto tempo deve concludersi il procedimento di iscrizione anagrafica? È legittimo un provvedimento di rigetto dell’iscrizione anagrafica oltre il termine di conclusione del procedimento?
L’ufficio dell’anagrafe effettua le iscrizioni anagrafiche entro due giorni lavorativi dalla presentazione delle dichiarazioni anagrafiche, con decorrenza dalla data delle dichiarazioni. Nei 45 giorni successivi alla dichiarazione anagrafica sono svolti gli accertamenti in ordine alla sussistenza dei requisisti previsti per la registrazione anagrafica. Trascorso tale termine senza che sia comunicato un preavviso di rigetto si configura un’ipotesi di silenzio-assenso e il procedimento anagrafico è definitivamente concluso con la conferma/convalida dell’iscrizione o della mutazione anagrafica.
La registrazione del contratto di locazione dell’immobile presso l’agenzia delle entrate è documento necessario alla dichiarazione di residenza?
La richiesta di informazioni relative al titolo di occupazione dell’abitazione presso cui il richiedente vuole fissare la propria dimora deriva dalla necessità di rispettare il divieto di residenza in un immobile occupato abusivamente. La presentazione di un contratto di locazione registrato agevola la verifica della veridicità delle dichiarazioni dell’interessato, ma non è una condizione per l’iscrizione anagrafica. È, infatti, anche possibile che l’immobile in cui si vuole trasferire la propria residenza sia legittimamente occupato ad altro titolo (potrebbe ad esempio essere in comodato d’uso gratuito, non soggetto a registrazione).
Il figlio nato da cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, ai fini dell’iscrizione anagrafica, deve essere in possesso del permesso di soggiorno?
No, il Ministero dell’Interno ha specificato che non è obbligatoria la presentazione del permesso di soggiorno. Il minore nato in Italia ha diritto all’iscrizione anagrafica così come disciplinato dall’art. 7 del DPR n. 223 del 1989: l’iscrizione anagrafica per nascita deve avvenire nell’anagrafe del comune in cui sono iscritti i genitori o nel comune dove è iscritta la madre se i genitori sono iscritti in anagrafi diverse. Ai fini dell’iscrizione anagrafica del minore straniero nato in Italia non è prevista l’esibizione del passaporto (cfr Circolare Min. Interno del 12 luglio 2004, n.32).
In quali circostanze è prevista la cancellazione dal registro anagrafico della popolazione residente?
La cancellazione anagrafica avviene in caso di:
- decesso;
- emigrazione in un altro Comune. Il cittadino che intende trasferire la sua residenza in un nuovo Comune italiano deve presentare una dichiarazione di residenza entro 20 giorni dalla data del trasferimento. Il Comune ha due giorni di tempo per aggiornare i propri registri pubblici modificando la residenza del dichiarante. Entro 45 giorni dalla data di presentazione della richiesta del cambio di residenza la Polizia Municipale effettuerà i controlli sull’effettività del nuovo indirizzo.
- emigrazione all’estero (è onere del cittadino straniero comunicare all’ufficio anagrafe la nuova residenza estera);
- mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale da parte dei cittadini proveniente da un Paese Terzo (la comunicazione deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di rinnovo del permesso di soggiorno);
- irreperibilità al censimento o accertata (la procedura prevede indagini accurate e ripetuti controlli rispetto alla presenza del soggetto all’indirizzo comunicato. Il procedimento dura 365 giorni).
L’assenza temporanea per motivi di studio o lavoro o altri motivi contingenti non comporta la cancellazione del cittadino dal registro anagrafico della popolazione residente.
La posizione anagrafica del cittadino può essere ripristinata a seguito di una nuova iscrizione anagrafica.
Quale procedura deve seguire il cittadino proveniente da uno Stato membro dell’Unione Europea che intende soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi?
I cittadini dell’Unione Europea e i loro familiari hanno diritto a soggiornare nel territorio nazionale per un periodo non superiore a tre mesi senza essere sottoposti ad alcuna formalità o iscrizione, salvo il possesso di un documento d’identità valido per l’espatrio secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza (Passaporto o carta d’identità valida per l’espatrio).
Anche per i cittadini extracomunitari che accompagnano o raggiungono il cittadino appartenente ad uno Stato dell’Unione Europea, è sufficiente il possesso del passaporto in corso di validità e del visto d’ingresso, rilasciato dall’Autorità consolare italiana nel paese di provenienza.
Trascorsi tre mesi dall’ingresso, il cittadino comunitario è tenuto ad iscriversi all’anagrafe del Comune dove ha la dimora abituale al fine di ottenere il rilascio dell’attestato di soggiorno.
FONTE NEWS: Integrazione Migranti