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Che cos’è il permesso di soggiorno per attesa cittadinanza? Consente di lavorare? La mini guida del Ministero

Roma, 21 maggio 2024 – La legge italiana (D.P.R. 394/99 e successive modifiche) prevede che chi è in attesa dell’acquisto della cittadinanza italiana può ottenere un permesso che autorizza a soggiornare in Italia fino al termine del relativo procedimento.

A chi va richiesto il permesso di soggiorno per attesa cittadinanza?
Non è possibile ottenere dall’estero un visto di ingresso per attesa cittadinanza. Il permesso di soggiorno per attesa cittadinanza può essere rilasciato solo allo straniero già residente in Italia per altri motivi.
Pertanto, è necessario prima entrare in Italia secondo quanto stabilito dalla legge sull’immigrazione, presentare domanda per il riconoscimento della cittadinanza Italia e successivamente richiedere il permesso per attesa cittadinanza.
Il permesso per  attesa cittadinanza va chiesto alla Questura tramite l’Ufficio postale abilitato, presentando domanda su apposito modulo, anche attraverso i patronati.

È possibile, se si fa ingresso in Italia con un visto turistico, richiedere una volta in Italia il permesso per attesa cittadinanza?
Sì, la Circolare del Ministero dell’Interno del 13 giugno 2007 ha precisato che, a seguito dell’abolizione del permesso per motivi di turismo, la ricevuta della dichiarazione di presenza, resa da chi entra in Italia per motivi di turismo, può costituire titolo utile ai fini dell’iscrizione anagrafica di coloro che intendono avviare in Italia la procedura per il riconoscimento della cittadinanza “iure sanguinis”. La dichiarazione di presenza deve essere fatta presso la questura locale entro 8 giorni dall’ingresso. Sola una volta effettuata l’iscrizione anagrafica e avviata la procedura per la cittadinanza italiana, consegnando i documenti e i certificati necessari, è possibile richiedere il permesso per attesa cittadinanza.

È possibile lavorare con un permesso  di soggiorno per attesa cittadinanza?
Sì, permessi di soggiorno per attesa cittadinanza, ai sensi dell’articolo 6, comma 1 bis, del D.lgs. n. 286/98, consentono di svolgere attività lavorativa e possono essere convertiti in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, laddove ne ricorrano i requisiti. Nell’attesa della convocazione in questura per il rilascio del permesso di soggiorno  per attesa cittadinanza è possibile iniziare a svolgere un’attività lavorativa con la sola ricevuta della richiesta di permesso di soggiorno, previo invio dell’Unilav (in caso di lavoro subordinato) o denuncia del rapporto di lavoro all’INPS (in caso di lavoro domestico). Per l’accredito dello stipendio è necessario avere un conto corrente bancario o postale, la cui apertura è comunque possibile anche con la sola ricevuta attestante la presentazione della domanda di permesso di soggiorno (https://integrazionemigranti.gov.it/it-it/Ricerca-news/Dettaglio-news/id/3501/Quali-sono-i-diritti-dello-straniero-nellattesa-del-rilascio-rinnovo-o-conversione-del-permesso).

È  possibile richiedere il ricongiungimento familiare con il permesso di soggiorno per attesa cittadinanza?
Sì, con il permesso di soggiorno per attesa cittadinanza è possibile chiedere il ricongiungimento familiare (se si è in possesso dei requisiti previsti dalla legge, in particolare alloggio e reddito. cfr Suprema Corte  sentenza n. 12680 del 20 aprile 2009 ).

FONTE NEWS: Integrazione Migranti

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