Roma, 19 novembre 2024 – Multe da 350 a 5.500 euro a lavoratore per i datori che fanno arrivare in Italia e assumono stagionali stranieri e li sistemano in alloggi non idonei o con affitti troppo alti, oppure decurtano automaticamente il canone dalla retribuzione.
La conferma del giro di vite è arrivata il 14 novembre in Gazzetta Ufficiale, con la conversione del Dl “Salva Infrazioni” (DL 131/2024, convertito da L 166/2024. La nuova sanzione amministrativa dà attuazione alla Direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali.
Il Testo Unico sull’Immigrazione già richiedeva l’idoneità alloggiativa e prevedeva il divieto di canoni eccessivi e di decurtazione automatica dalla retribuzione. Ora viene introdotta e quantificata anche la sanzione pecuniaria per chi viola questi obblighi, e si ribadisce che il canone è sempre eccessivo quando è superiore a un terzo della retribuzione.
Testo del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 217 del 16 settembre 2024), coordinato con la legge di conversione 14 novembre 2024, n. 166 recante: «Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unioneeuropea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.» (GU n.267 del 14-11-2024)
Art. 9
Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia
di lavoratori stagionali di Paesi terzi – Procedura d’infrazione n.
2023/2022
1. All’articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 15, e’ inserito il seguente:
«15-bis. Il datore di lavoro che, in violazione del comma 3, mette a disposizione del lavoratore straniero un alloggio privo di idoneita’ alloggiativa o a un canone eccessivo rispetto alla qualita’ dell’alloggio e alla retribuzione, ovvero trattiene l’importo del canone direttamente dalla retribuzione del lavoratore, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 350 a 5.500 euro per ciascun lavoratore straniero. Il canone è sempre eccessivo quando e’ superiore ad un terzo della retribuzione.».
FONTE NEWS: Integrazione Migranti