Roma, 9 giugno 2026 – La tutela della salute non può venire meno proprio nel momento in cui una persona diventa più fragile. È questo il principio al centro della sentenza n. 97 del 2026 della Corte costituzionale, che ha riconosciuto il diritto all’iscrizione gratuita al Servizio sanitario nazionale per i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia che, dopo essere diventati inabili al lavoro, ottengono la pensione di inabilità civile e vedono convertito il proprio permesso di soggiorno in permesso per residenza elettiva.
La decisione riguarda una situazione particolarmente delicata: quella di persone straniere che, in passato, erano titolari di un permesso per lavoro o per motivi familiari e che, proprio in virtù di tale condizione, avevano accesso all’iscrizione obbligatoria e gratuita al SSN. Dopo il riconoscimento dell’inabilità, però, il loro titolo di soggiorno può essere convertito in residenza elettiva, una categoria che non è espressamente indicata dall’articolo 34 del Testo unico sull’immigrazione tra quelle che danno diritto all’assistenza sanitaria gratuita.
Da questa lacuna normativa era nato il dubbio interpretativo. Secondo una lettura restrittiva, infatti, lo straniero divenuto inabile avrebbe potuto perdere il diritto all’iscrizione gratuita al Servizio sanitario nazionale, trovandosi costretto a ricorrere all’iscrizione volontaria e al pagamento di un contributo annuale. Una conseguenza particolarmente gravosa per persone che vivono spesso con risorse economiche molto limitate e che, a causa della disabilità, hanno un bisogno ancora maggiore di cure continuative.
La Corte costituzionale ha però escluso questa interpretazione. Secondo i giudici, la normativa deve essere letta in modo conforme ai principi costituzionali, tenendo conto della finalità di protezione dei diritti fondamentali e, in particolare, del diritto alla salute. Chi aveva già diritto all’iscrizione obbligatoria e gratuita al SSN perché titolare di un permesso per lavoro o per motivi familiari non può perderlo solo perché, a seguito di una grave invalidità, il suo permesso è stato convertito in residenza elettiva.
La Consulta ha sottolineato che l’assenza del permesso per residenza elettiva tra quelli indicati dalla norma non può essere interpretata come una volontà del legislatore di escludere queste persone dalla tutela sanitaria. Quando l’articolo 34 del Testo unico sull’immigrazione fu adottato, nel 1998, la specifica ipotesi della conversione del permesso a seguito del riconoscimento della pensione di inabilità civile non era ancora prevista nei termini attuali. Per questo, secondo la Corte, l’omissione non può tradursi in una penalizzazione per cittadini stranieri regolarmente presenti in Italia e già inseriti nel sistema di protezione sanitaria.
La sentenza nasce da una questione sollevata dal Tribunale ordinario di Milano, chiamato a pronunciarsi sul caso di due cittadini extra Ue ai quali era stata negata l’iscrizione obbligatoria e gratuita al Servizio sanitario nazionale. Entrambi erano diventati titolari di un permesso per residenza elettiva dopo il riconoscimento della pensione di inabilità civile, in seguito alla precedente titolarità di un permesso per motivi di lavoro.
Per la Corte, negare l’assistenza sanitaria gratuita in una situazione simile avrebbe prodotto un effetto irragionevole: sottrarre una tutela essenziale proprio a chi, per la propria condizione di disabilità, si trova in una posizione di maggiore vulnerabilità. Il principio affermato è dunque chiaro: la trasformazione del titolo di soggiorno non può cancellare il diritto alla continuità dell’assistenza sanitaria.
La decisione assume un significato rilevante anche sul piano sociale. Ribadisce che il diritto alla salute, tutelato dalla Costituzione, non può essere subordinato a interpretazioni formali che finiscano per colpire le persone più deboli. Per gli stranieri regolarmente residenti che diventano inabili, l’accesso al Servizio sanitario nazionale resta quindi garantito gratuitamente, in continuità con la posizione giuridica precedente.
La sentenza della Consulta rappresenta così un chiarimento importante per le amministrazioni e per le Regioni, chiamate ad applicare la normativa in modo coerente con i principi di uguaglianza, ragionevolezza e tutela della dignità della persona. Un passaggio che rafforza la protezione dei diritti fondamentali e impedisce che la disabilità diventi, per i cittadini stranieri regolari, una causa di esclusione dall’assistenza sanitaria pubblica.


