in

Assegno unico, l’INPS chiarisce le nuove regole: accesso anche per alcuni cittadini extra Ue

Roma, 30 luglio 2026 – L’INPS fa chiarezza sulle nuove regole per l’Assegno unico e universale destinato alle famiglie con figli a carico. Con la circolare numero 81 del 24 luglio 2026, l’Istituto ha fornito le indicazioni operative sulle modifiche introdotte dall’articolo 7-bis del decreto-legge numero 19 del 2026, convertito dalla legge numero 50 del 2026.

Il documento definisce l’ambito di applicazione della misura, i requisiti necessari per accedere al sostegno, i criteri utilizzati per determinare l’importo e le modalità di presentazione della domanda. Vengono inoltre precisate la decorrenza e le procedure per l’erogazione della prestazione.

Possono richiedere l’Assegno unico i cittadini italiani, quelli appartenenti a un altro Stato dell’Unione europea e i familiari di cittadini comunitari. L’accesso è consentito, a determinate condizioni, anche ai cittadini provenienti da Paesi esterni all’Unione.

In particolare, per i cittadini extra Ue è necessario essere titolari di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo oppure di un permesso unico di lavoro che autorizzi lo svolgimento di un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi. Possono accedere alla prestazione anche i titolari di un permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a rimanere in Italia per più di sei mesi.

Assegno esteso ai figli residenti nell’Unione europea

Tra le principali novità figura il superamento di alcuni vincoli territoriali previsti dalla precedente disciplina. La legge numero 50 del 2026 ha eliminato il requisito della residenza in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, che in passato poteva essere sostituito dalla presenza di un contratto di lavoro di durata almeno semestrale.

La modifica è stata introdotta anche per adeguare la normativa italiana ai principi europei sulla libera circolazione dei lavoratori. La Commissione europea aveva infatti contestato sia il requisito della residenza biennale sia l’esclusione dei figli residenti fuori dal territorio italiano, ritenendo tali condizioni potenzialmente discriminatorie nei confronti dei cittadini dell’Unione.

Ai fini dell’attribuzione dell’Assegno unico vengono ora considerati anche i figli residenti in un altro Stato membro dell’Unione europea, purché siano fiscalmente a carico secondo la legislazione italiana. L’estensione, invece, non riguarda in via generale i figli residenti in Paesi extra Ue. Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 21 aprile 2026.

Regole specifiche per i lavoratori non residenti

Per chi lavora in Italia ma risiede all’estero, l’importo dell’assegno viene rapportato alla durata effettiva della prestazione lavorativa, della residenza o del domicilio nel territorio italiano.

I lavoratori non residenti devono presentare la domanda per il periodo durante il quale svolgono l’attività lavorativa in Italia. La richiesta deve inoltre essere rinnovata ogni anno a partire dal 1° marzo.

I chiarimenti dell’INPS assumono particolare rilievo per le famiglie transnazionali, per i lavoratori comunitari e per i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti. La circolare consente infatti di individuare con maggiore precisione quali titoli di soggiorno permettono di accedere alla prestazione e come devono essere considerate le situazioni in cui genitori e figli risiedono in Stati diversi.

L’obiettivo delle nuove disposizioni è rendere la disciplina dell’Assegno unico compatibile con le norme europee, garantendo il sostegno economico alle famiglie senza penalizzare chi esercita il diritto alla mobilità all’interno dell’Unione.

Mimmo Lucano torna sindaco di Riace: sospesa la decadenza in attesa della Cassazione

Ceuta, la nuova crisi migratoria scuote Spagna ed Europa: migliaia di ingressi, vittime e tensioni politiche