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Ho ricevuto il nulla osta, ma il mio datore non mi vuole più assumere. Cosa faccio?

Mio fratello ha ricevuto il nulla osta in Brasile per essere assunto da una ditta qui in Italia. Ora però tale ditta non vuole più assumerlo perché è passato troppo tempo dalla richiesta. Mio fratello perde così la possibilità di avere un permesso di soggiorno? Dopo aver ottenuto il visto di ingresso per lavoro dal Consolato italiano nel paese di residenza, il lavoratore extracomunitario può finalmente entrare in Italia per essere regolarmente assunto.

Una volta in Italia, e comunque entro 8 giorni dall’ingresso, il lavoratore deve quindi recarsi allo Sportello Unico per l’Immigrazione per firmare il contratto di soggiorno (non è necessaria la presenza del datore di lavoro che ha già sottoscritto il contratto di soggiorno all’atto della convocazione per il ritiro del nulla osta) e richiedere il kit per il rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro.

Lo Sportello Unico per l’Immigrazione rilascia due copie del contratto di soggiorno e il kit con i moduli già compilati, da presentare presso un ufficio postale abilitato, per la richiesta del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Nei fatti, accade spesso che il datore di lavoro, per una serie di ragioni, non sia più disponibile ad assumere il cittadino extraUe per il quale ha presentato la richiesta di nulla osta. Questo in realtà può succedere anche prima che il lavoratore arrivi in Italia.

Cosa succede a questo punto?
Prima ipotesi: indisponibilità del datore di lavoro all’assunzione
Il Ministero dell’Interno ha disciplinato tale ipotesi con un’apposita circolare nell’agosto del 2007.
Quando sopravviene una indisponibilità del datore di lavoro all’assunzione del lavoratore, questi ha diritto comunque a rimanere in Italia e a richiedere un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Nel caso in esame, infatti, la mancata formalizzazione del rapporto dì lavoro dipende da cause non imputabili allo straniero; sarebbe, pertanto, iniquo non riconoscergli nessuna opportunità. E’ però necessario che il datore di lavoro faccia sottoscrivere allo Sportello Unico, per presa visione, una dichiarazione di indisponibilità ossia un’apposita dichiarazione dalla quale risulti il venir meno della disponibilità a formalizzare l’assunzione.
In questo modo il lavoratore non perde il diritto al soggiorno: non sottoscrive il contratto di soggiorno e invece di richiedere un permesso di soggiorno per lavoro, richiede il permesso di soggiorno per attesa occupazione, allegando al kit postale copia della dichiarazione di indisponibilità del datore di lavoro.
Il permesso per attesa occupazione dura sei mesi e alla scadenza, se il titolare non ha trovato nessuno disposto ad assumerlo, deve necessariamente far rientro nel proprio paese.

Seconda ipotesi: datore di lavoro irreperibile o comunque non disponibile a rendere la dichiarazione allo Sportello Unico
Cosa avviene, però, nel caso in cui il datore di lavoro non vuole rendere la dichiarazione di indisponibilità all’assunzione oppure si rende irreperibile?
In questo caso la miglior cosa per il lavoratore è recarsi comunque allo Sportello unico per sottoscrivere il contratto di soggiorno e richiedere, tramite ufficio postale, il rilascio del permesso di soggiorno.

Ai fini di tale richiesta, al kit è sufficiente allegare:
– originale del modulo di richiesta del permesso di soggiorno rilasciato dallo Sportello Unico;
– copia del passaporto valido;
– copia del contratto di soggiorno; copia del codice fiscale;
– copia del certificato di idoneità alloggiativa (o cedolino di richiesta);
– copia del nulla osta e del documento di identità del datore;
– bollettino di c/c postale relativo al versamento di € 27.50 per il rilascio del permesso di soggiorno in formato elettronico.
Una volta inviato il kit, l’ufficiale postale rilascia una ricevuta dotata di requisiti di sicurezza anticontraffazione che attesta la richiesta del rilascio permesso di soggiorno per lavoro subordinato e legittima lo straniero a soggiornare regolarmente nel nostro Paese.
Tale ricevuta consente allo straniero di essere assunto anche da un diverso datore di lavoro e quindi di ottenere, salva integrazione della relativa documentazione, un permesso di soggiorno per lavoro.

Mascia Salvatore

Rosanna Caggiano

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