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Ho sposato un italiano, come prendere la cittadinanza?

Sono una cittadina ucraina, ho sposato da poco un italiano e abbiamo deciso di vivere in Italia. Posso diventare italiana? Come farò a chiedere la cittadinanza?

8 settembre 2008 – La cittadinanza italiana non si acquista automaticamente in seguito al matrimonio con cittadino italiano. Per ottenere tale beneficio, infatti, è necessario che si verifichino determinate condizioni.

La legge italiana prevede che il coniuge straniero di cittadino italiano acquisti la cittadinanza italiana quando risiede legalmente nel territorio italiano per almeno sei mesi, successivi alla data del matrimonio. Per calcolare i sei mesi, si fa riferimento all’iscrizione all’anagrafe.

Il coniuge straniero per potersi iscrivere nel Registro della popolazione residente presso l’anagrafe del Comune in cui vive, deve aver preliminarmente richiesto ed ottenuto, da parte della Questura, il permesso/carta di soggiorno per familiare di cittadino dell’Unione europea.

Attenzione:
E’ necessario che durante i 6 mesi di residenza i coniugi non si siano separati legalmente né sia intervenuto lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Procedura
Il coniuge straniero (decorso il periodo richiesto dalla legge) può fare richiesta di cittadinanza attraverso un apposito modulo (modello A) da presentare personalmente presso la Prefettura di competenza, che provvederà ad inoltrare la richiesta al Ministero dell’Interno.


Sulla domanda deve essere apposta una marca da bollo da 14,62 euro e devono essere allegati i seguenti documenti:
– estratto dell’atto di nascita completo di tutte le generalità tradotto e legalizzato dalla rappresentanza diplomatica italiana del luogo in cui è stato emesso il documento;
– certificati penali del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza relativi ai precedenti penali, debitamente tradotti e legalizzati dalla rappresentanza diplomatica italiana del luogo in cui è stato emesso il documento.

Possono essere autocertificato, semplicemente attraverso la compilazione del modulo di domanda:

– residenza anagrafica (certificato di residenza);
– composizione del nucleo familiare (stato di famiglia);
– posizione giudiziaria del richiedente sul territorio italiano (certificato del casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti).
– cittadinanza italiana del coniuge;
– condizioni di validità del matrimonio.

Nel caso in cui il richiedente decida di non autocertificare tali documenti, dovrà allegare i certificati alla domanda. Solo il coniuge comunitario può autocertificare anche la sua posizione giudiziaria nel Paese di origine.

Termini per il riconoscimento
Il termine per la definizione del procedimento di concessione della cittadinanza è di 730 giorni ( 2 anni) dalla data di presentazione della domanda.
In caso di istruttoria positiva, sempre che non vi siano motivi ostativi per la sicurezza dello Stato italiano, il Ministro dell’Interno firma il decreto di conferimento della cittadinanza italiana che sarà notificato al cittadino straniero tramite la Prefettura di residenza.

Entro 6 mesi dalla notifica del provvedimento il coniuge extraue dovrà prestare giuramento presso il Comune di residenza e dal giorno successivo sarà cittadino italiano.

Nel caso in cui siano decorsi 2 anni dalla presentazione della domanda (corredata da documentazione regolare) e il Ministero dell’Interno non abbia ancora dato una risposta, l’interessato può rivolgersi direttamente al giudice ordinario per far dichiarare,che egli è cittadino italiano. La Corte di Cassazione, con la sentenza SU n. 7441 del 7 luglio 1993, ha infatti riconosciuto tale principio affermando che, decorso inutilmente il termine previsto dalla legge per la definizione del procedimento, sussiste il diritto soggettivo all’emanazione del decreto di riconoscimento della cittadinanza italiana, verificata, ovviamente, l’esistenza delle condizioni di legge.

Mascia Salvatore
Rosanna Caggiano

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