Salve, sono un cittadino albanese e ho preso la patente nel mio Paese. Posso utilizzarla per guidare anche in Italia?
18 settembre 2008 – La patente di guida rilasciata da uno Stato che non fa parte dell’Unione Europea consente al titolare di guidare sul territorio italiano solo per un anno dal momento in cui questo acquisisce la residenza anagrafica in Italia. Durante questo periodo la patente deve però essere accompagnata da una traduzione ufficiale in lingua italiana o da un permesso internazionale di guida (rilasciato dallo Stato estero).
Dopo un anno il cittadino extraue non è più abilitato a condurre veicoli, a meno che non provveda a convertire la sua patente estera, quando previsto, oppure a prendere la patente italiana.
Possono convertire la loro patente di guida solo i cittadini di Paesi extracomunitari che hanno stipulato specifici accordi di reciprocità con l’Italia. Ecco la lista (visti i continui aggiornamenti è comunque consigliabile informarsi presso la Motorizzazione Civile.:
Algeria, Argentina, Croazia, Filippine, Giappone, Libano, Liechtenstein, Macedonia, Marocco, Moldova, Norvegia, Principato di Monaco, Repubblica di Corea (Corea del Sud), San Marino, Sri Lanka, Svizzera, Taiwan, Tunisia, Turchia, Canada(solo per personale consolare e diplomatico e familiari), Cile (solo per diplomatici e loro familiari), USA (solo per personale consolare e diplomatico e familiari), Zambia (solo per i cittadini in missione governativa e loro familiari).
I cittadini dei suddetti Paesi possono convertire automaticamente la patente senza dover sostenere alcun esame di idoneità alla guida (salvo il possesso dei requisiti psicofisici e morali previsti dal Codice della Strada). La conversione consiste nel rilascio di una patente italiana da sostituire a quella estera.
Procedura e documenti necessari per la conversione:
La richiesta di conversione deve essere fatta presso un ufficio provinciale della motorizzazione civile presentando i seguenti documenti:
– Istanza su modello TT 2112 (in distribuzione allo sportello) compilato e sottoscritto.
– Attestazione del versamento di € 29,24 sul c/c 4028 ;
– Attestazione del versamento di € 9,00 sul c/c 9001 I bollettini di conto corrente postale prestampati e con codice a barre sono reperibili presso gli Uffici Postali e gli Uffici Provinciali del Dipartimento Trasporti Terrestri. Non è possibile usare bollettini di c/c postale non prestampati.
– Patente estera originale, in corso di validità e copia della stessa;
– Due foto recenti formato tessera;
– Certificato medico in bollo con foto (ASL e medici competenti) di data non anteriore a 6 mesi;
– Fotocopia codice fiscale;
– fotocopia del permesso di soggiorno/carta di soggiorno in corso di validità o ricevuta di rinnovo del permesso/primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro.
Per chi non può chiedere la conversione
I cittadini extracomunitari provenienti da Stati che non hanno specifici accordi con l’Italia possono ugualmente guidare fino ad 1 anno dall’acquisizione della residenza in Italia. Decorso l’anno, non potendo convertire la patente estera, possono ottenere la patente di guida italiana alle stesse condizioni dei cittadini italiani. Devono cioè, sostenere l’esame pratico di guida, nonché quello teorico.
Attenzione: chi guida senza patente italiana o con una patente non convertita rischia un’ammenda da euro 2.257 a euro 9.032. Nell’ipotesi di reiterazione del reato nel biennio si applica altresì la pena dell’arresto fino ad un anno.
Rosanna Caggiano