Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali – Direzione Generale Mercato del Lavoro, Divisione II – Circolare n. 25/2008 Prot. 13/II/18650 del 7 ottobre 2008
La presente Circolare del Ministero del Lavoro abroga la normativa relativa alla lista e all’elenco speciale provvisorio per il personale artistico e tecnico.
Cessa di esistere l’Ufficio di collocamento per i lavoratori dello spettacolo, ma rimangono in vigore le procedure per l’ottenimento del nulla osta per i lavoratori dello spettacolo provenienti da Paesi extra UE.
Per quanto riguarda la durata si ribadisce l’iniziale durata non superiore a dodici mesi, salvo proroga per documentate esigenze ed esclusivamente per la prosecuzione del rapporto di lavoro con lo stesso datore di lavoro.
Per le procedure di rilascio del nulla osta si rimanda alla Circolare n. 34 del 13 dicembre 2006.
Direzione Generale del Mercato del Lavoro
Direzioni Regionali e Provinciali
Divisione II
del Lavoro
LORO SEDI
CIRCOLARE N. 25/2008
Prot. 13/II/18650
del 7 ottobre 2008
E p.c.
Provincia Autonoma di Trento
Dip.to Servizi Sociali – Servizio
Lavoro
TRENTO
Provincia Autonoma di Bolzano
Ass.to Affar i Sociali e Sanità
Rip.ne 19 œ Uff. del Lavoro
BOLZANO
Regione Siciliana
– Ass.to Reg.le al Lavoro e alla P.S.
– U.R.L.M.O.
– Ufficio Speciale Collocamento
dello Spettacolo
PALERMO
Assessorati Regionali del Lavoro
LORO SEDI
Assessorati Provinciali del Lavoro
LORO SEDI
Ministero degli Affari Esteri
– Gabinetto dell’On. Ministro
Piazza della Farnesina, 1
ROMA
Ministero dell’Interno
– Gabinetto dell’On. Ministro
– Dipartimento per le Libertà civili e
l‘Immigrazione
Piazza del Viminale
ROMA
Ministero per i Beni e le Attività
Culturali
– Direzione Generale per il Cinema
– Direzione Generale per lo
Spettacolo dal vivo
P. Santa Croce in Gerusalemme 9°
ROMA
INPS
Via Ciro il Grande, 21
ROMA
ENPALS
Viale Regina Margherita, 206
ROMA
OGGETTO: Nota esplicativa su quanto previsto all‘art. 39, comma 10, lett. d), g) e h) del decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, relativamente alle liste e all‘ elenco speciale provvisorio per il personale artistico e tecnico.
A seguito dell‘entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante —Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria“, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono state abrogate all‘art. 39, comma 10, lett. d), g) e h), rispettivamente le seguenti disposizioni normative:
1) DPR 24 settembre 1963 n. 2053 recante —Rior dinamento del servizio di collocamento per i lavoratori dello spettacolo“;
2) Legge 8 gennaio 1979 n. 8 recante —Modifiche ed integrazioni alla legge 14 agosto 1967, n. 800, in materia di impiego del personale artistico e tecnico“ ;
3) DPR 21 gennaio 1981 n. 179 di —Approvazione del Regolamento di attuazione della legge 8
gennaio 1979, n. 8 “.
L‘articolo 39 del decreto legge n. 112/2008, ispirato da una logica di razionalizzazione e semplificazione, ha inteso, attraverso le citate abrogazioni, uniformare le regole di gestione, documentale e procedimentale, dei rapporti di lavoro in modo che gli obblighi e le formalità da adempiere siano i medesimi per la generalità dei datori di lavoro a prescindere dall‘attività esercitata, compreso, quindi, il settore dello spettacolo.
E‘ cessato, pertanto, alla data del 24 giugno 2008, l‘obbligo di iscrizione del personale artistico e tecnico alle liste e all‘elenco speciale, costituiti presso l‘Ufficio speciale del collocamento dei lavoratori dello spettacolo e relative Sezioni nonché presso l‘Ufficio speciale per il Collocamento dei Lavoratori dello Spettacolo per la Sicilia di Palermo, ai fini del successivo inserimento occupazionale.
Detto personale può pertanto essere assunto senza dover dimostrare l‘avvenuta iscrizione nelle suddette liste o nell‘elenco speciale, ex art. 3, legge dell‘8 gennaio 1979, n. 8.
Sotto altro profilo, si chiarisce che le procedure e le modalità di rilascio del nullaosta al lavoro subordinato per i cittadini extracomunitari nel settore dello spettacolo, secondo quanto previsto dall‘art. 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il —Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell‘immigrazione e norme sulla condizione dello straniero“, e dall‘art. 40 del DPR 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dal DPR 18 ottobre 2004, n. 334, non subiscono alcun mutamento sostanziale.
Per effetto dell‘articolo 39, comma 10, del decreto legge n. 112/2008, ha cessato di esistere l‘Ufficio di collocamento per i lavoratori dello spettacolo, ma si mantengono in capo alla scrivente Direzione Generale le procedure istruttorie ai fini dell‘ottenimento del nullaosta al lavoro per i lavoratori dello spettacolo provenienti da Paesi extra UE, come previsto dal già citato art. 40, comma 14, del DPR n. 394/1999, co me modificato dal DPR n. 334/2004 che mantiene la propria efficacia normativa anche per quanto attiene alla durata del nullaosta. A tal fine si ribadisce che detto nullaosta al lavoro può essere rilasciato per un periodo iniziale non superiore a dodici mesi, salvo proroga, che nei casi di ingresso dei ballerini, artisti e musicisti da impiegare in locali di intrattenimento (ar t. 27, comma 1, lett. n, D.Lgs. n. 286/1998), può essere concessa, sulla base di documentate esigenze, soltanto per consentire la chiusura dello spettacolo ed esclusivamente per la prosecuzione del rapporto di lavoro con lo stesso datore di lavoro.
Con riferimento specifico alle procedure di rilascio del nullaosta permangono in essere le indicazioni operative fornite da questa Amministrazione con Circolare n. 34/2006, prot. 19654, del 13 dicembre 2006.
Infine, per quanto concerne specificamente l‘abrogazione dell‘articolo 9 della legge n. 8/1979, operata dall‘articolo 39, comma 10, del decreto legge n.112/2008, la circostanza che la norma ora abrogata avesse a sua volta abrogato gli articoli 47, 48 e 49 della legge 14 agosto 1967, n. 800, che vietavano espressamente lo svolgimento dell‘ attività di rappresentante per gli artisti di cui all‘art. 3, legge 8/1979, non consente di argomentare riguardo alla presunta reviviscenza della vecchia legge.
Piuttosto, conseguenza dell‘ultima abrogazione è che si è inteso supportare e facilitare lo svolgimento della menzionata professione eliminando qualsiasi appesantimento procedurale o burocratico. Il decreto legge n. 112/2008, infatti, ha soppresso gli obblighi formali che il rappresentante per gli artisti sopra menzionati, ossia cantanti, concertisti, direttori d‘orchestra, registi, scenografi, coreografi e ballerini solisti, doveva adempiere per poter legittimamente esercitare la propria attività all‘interno del precedente sistema. In particolare è venuto meno l‘obbligo di deposito della procura speciale presso il soppresso Ufficio di Collocamento per i lavoratori dello spettacolo.
Nessun presupposto formale di legittimità è più previsto nel sopravvenuto assetto normativo ai fini dello svolgimento dell‘attività di rappresentante di detti artisti. I rappresentanti pertanto possono esercitare la propria attività sulla base della sola procura speciale secondo il dettato del Codice Civile.