Pubblicato il 2 maggio il decreto dell’11 aprile 2008 che istituisce l’elenco degli Istituti pubblici e privati di ricerca.
Il decreto dell’11 aprile, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2maggio 2008 n. 102, istituisce l’elenco nel quale dovranno iscriversi tutti gli istituti che svolgono attività di ricerca che vogliono fare arrivare in Italia dei ricercatori stranieri senza passare per le quote d’ingresso.
Questi istituti dovranno mettere a disposizione di ogni ricercatore una somma mensile pari ad almeno il doppio dell’assegno sociale, i soldi per il viaggio di andata e ritorno e quelli per un’assicurazione sanitaria o per l’iscrizione al Servizio Sanitario nazionale. Si faranno inoltre eventualmente carico delle spese connesse all’eventuale condizione di irregolarità del ricercatore (ad esempio i costi di un’espulsione) fino a sei mesi dalla cessazione della convenzione grazie alla quale l’hanno fatto arrivare in Italia.
DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
DECRETO 11 aprile 2008 (pubblicato sulla G. U. n. 102 del 2 maggio 2008)
Istituzione dell’elenco degli Istituti pubblici e privati di ricerca,
che accolgono cittadini di Paesi terzi, ai fini della realizzazione
di progetti di ricerca.
IL MINISTRO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive
modificazioni (testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero);
Vista la direttiva 2005/71/CE relativa ad una procedura concepita
per l’ammissione di cittadini di Paesi terzi a fini di ricerca
scientifica;
Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 17, di attuazione
della predetta Direttiva, in particolare l’art. 1, comma 1,
lettera b) che modifica il decreto legislativo n. 286/1998 con
l’inserimento dell’art. 27-ter, relativo alla nuova procedura per
l’ingresso e soggiorno di cittadini stranieri, ai fini di ricerca
scientifica e denominati ricercatori;
Considerato che, in attuazione del comma 1 del predetto art. 27-ter
i cittadini stranieri (ricercatori), in possesso di titolo idoneo per
l’accesso al dottorato di ricerca nel Paese di provenienza, per
svolgere attivita’ di ricerca in Italia devono essere selezionati da
istituti di ricerca iscritti in apposito elenco istituito presso
questo Ministero;
Ritenuto necessario istituire l’elenco di cui al comma 1) del
predetto art. 27-ter;
Ritenuto, altresi’, necessario determinare i requisiti che devono
possedere gli Istituti pubblici e privati di ricerca ai fini
dell’iscrizione;
Decreta:
Art. 1.
E’ istituito presso il Ministero dell’universita’ e della ricerca
l’elenco degli istituti pubblici e privati di ricerca che, previa
selezione, accolgono cittadini di Paesi terzi (ricercatori), ai fini
della realizzazione di progetti di ricerca.
Art. 2.
Per essere iscritti nell’elenco di cui all’art. 1 gli istituti di
ricerca devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) svolgere attivita’ di ricerca intesa come lavoro creativo
svolto su base sistematica per aumentare il bagaglio delle
conoscenze, compresa la conoscenza dell’uomo, della cultura e della
societa’, e utilizzare tali conoscenze per prevedere nuove
applicazioni;
b) mettere a disposizione per ogni ricercatore: una somma mensile
pari ad almeno il doppio dell’assegno sociale; fondi da impegnare per
le spese per il viaggio di ritorno nonche’ per la stipula di una
polizza assicurativa per malattia per il ricercatore ed i suoi
familiari od, in alternativa, per l’iscrizione al Servizio sanitario
nazionale.
c) Farsi carico delle spese connesse all’eventuale condizione di
irregolarita’ del ricercatore, compresi i costi relativi
all’espulsione, per un periodo di tempo pari a sei mesi dalla
cessazione della convenzione di accoglienza di cui al successivo art.
4.
Art. 3.
L’iscrizione nell’elenco di cui all’art. 1 e’ valida per cinque
anni ed e’ tacitamente rinnovata se non ricorrono le condizioni di
cui al successivo art. 5.
Art. 4.
Il ricercatore, per essere selezionato da un istituto di ricerca,
deve essere in possesso di un titolo di studio superiore che, nel
Paese dove e’ stato conseguito dia accesso a programmi di dottorato
di ricerca, riconosciuto idoneo rispetto al programma di ricerca.
L’Istituto ed il ricercatore, successivamente alla selezione con
esito positivo, stipulano una convenzione di accoglienza con la quale
il ricercatore si impegna a svolgere il progetto di ricerca e
l’istituto si impegna ad accogliere il ricercatore.
Nella Convenzione sono stabiliti sia il rapporto giuridico che le
condizioni di lavoro nonche’ gli impegni economici assunti
dall’istituto.
Art. 5.
Qualora nel corso del quinquennio od al termine dello stesso per un
istituto vengano meno le condizioni di cui all’art. 2, viene disposta
la revoca dell’iscrizione con apposito provvedimento comunicato al
Ministero dell’interno ed al Ministero degli affari esteri.
Roma, 11 aprile 2008
Il Ministro: Mussi