Con la sentenza n. 4721/2013 del 25 febbraio 2013 la Corte di Cassazione ha dichiarato che lo straniero irregolaro può essere espulso anche se è genitore di un minore presente nel territorio italiano, soprattutto se ciò non comporta nessun pericolo per lo sviluppo psico-fisico del figlio.
23 aprile 2013 – Nella fattispecie la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Milano basata sull’interpretazione restrittiva dell’art. 31 del d.lgs. 286/98. Secondo la sentenza, infatti, la mera indicazione della necessità del minore di crescere con entrambi i genitori non basta per sospendere l’esecuzione del provvedimento di espulsione di uno dei genitori.
Sebbene l’art. 31, comma 3 del d.lgs 286/98 specifica che il tribunale per minori può autorizzare la permanenza di un familiare per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore, la Corte ha sottolineato che i gravi motivi devono essere comprovati dimostrando, quindi, che l’allontanamento del familiare rappresenti un vero pericolo per lo sviluppo normale della personalità del minore. Questa osservazione è molto restrittiva rispetto a ciò che è previsto dall’articolo di legge, ma la Corte sostiene che i casi vanno valutati ogni volta, tenendo presente la peculiarità della situazione familiare così come qualsiasi altro fattore idoneo che esiga la presenza del genitore.