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Niente soggiorno per lo straniero condannato per maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale

Con la sentenza n° 2013040401 il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza n° 201100456 emessa dal Tar Lombardia in merito al rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno allo straniero condannato a 2 anni di reclusione per i reati di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) e violenza sessuale (609-bis c.p.).

Nella fattispecie, l’interessato ha presentato il ricorso sostenendo che la condanna a suo capo non avrebbe un carattere ostativo visto che i reati commessi non prevedono l’arresto obbligatorio in flagranza. In base a ciò, secondo la difesa, prima di rigettare l’istanza, le autorità avrebbero dovuto accertare l’effettiva e attuale pericolosità sociale dello straniero.

I giudici hanno respinto l’appello motivando che la natura ostativa della condanna scaturisce dal fatto che i reati commessi dallo straniero sono di natura sessuale e, duqnue, rientrano nell’elenco delle condanne ostative previste dall’art. 4, comma 3 del D.Lgs. 286/98 che recita che non è ammesso in Italia chiunque risulti condannato anche con sentenza non definitiva per i reati previsti dall’art. 380, comma 1 e 2 del c.p.p. ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, reclutamento o sfruttamento della prostituzione, anche minorile.

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