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Prostituzione: Legittima la revoca del permesso di soggiorno

Consiglio di Stato Sentenza n.9071 del 16 dicembre 2010

Roma, 4 gennaio 2011. Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello di una cittadina straniera che si era vista revocare il permesso di soggiorno per lavoro dalla Questura di Roma perchè presumibilmente dedita all’attività di meretricio.

Sebbene tale attività non sia considerata dalla legge italiana un reato, secondo il Consiglio di Stato, non può considerarsi fonte lecita di guadagno perchè trattasi di attività comunque contraria al buon costume e pertanto il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno deve ritenersi legittimo.

N. 09071/2010 REG.SEN.

N. 07380/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38, 60 e 74 cod. proc. amm.
sul ricorso in appello numero di registro generale 7380 del 2010, proposto da:
Viviana Cardenas Florez, rappresentato e difeso dall’avv. Fausto Buccellato, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Angelico n. 45;

contro

Questura di Roma, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo del Lazio, sede di Roma, Sezione I ter, n. 08474/2010, resa tra le parti, concernente REVOCA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Questura di Roma;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2010 il Cons. Manfredo Atzeni e udito l’avvocato Paolo Mazzoli per delega dell’avv.to Buccellato;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che la controversia riguarda il provvedimento con il quale il Questore di Roma ha revocato il permesso di soggiorno in precedenza rilasciato all’odierno appellante in quanto colpito da decreto di espulsione del quale non sarebbe stata chiesta la revoca e per essere stato rintracciato in situazione tale da far ragionevolmente presumere che sia dedito a reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica e morale dei minori nonché la sanità, la tranquillità e la sicurezza pubblica;

Visto il ricorso di primo grado e la sentenza in epigrafe, con il quale questo è stato respinto;

Visto l’appello;

Ritenuto che la mancata traduzione del decreto in spagnolo non costituisce motivo di illegittimità, e che la circostanza non ha impedito all’appellante di svolgere compiutamente le proprie difese (in termini da ultimo C. di S., 21 luglio 2010, n. 4789);

Rilevato che l’appellante nemmeno afferma di essere dedita a qualsiasi proficuo lavoro, per cui, nelle circostanze di fatto da lei stessa descritte, è ragionevole la deduzione, operata dall’Amministrazione, circa il fatto che tragga i mezzi di sostentamento dall’esercizio della prostituzione;

Rilevato che questa Sezione ha già affermato (C. di S., VI, 22 ottobre 2008, n. 5178) che sebbene l’esercizio della prostituzione non costituisca di per sé reato, non costituisce comunque fonte lecita di guadagno, in quanto contraria al buon costume e, in quanto tale, nemmeno tutelabile in sede giurisdizionale, essendo nulli gli accordi raggiunti al riguardo (artt. 1343 e 2035 c.c.), sicché è legittimo il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno, rilasciato inizialmente per motivi di lavoro, sulla base del fatto che la richiedente svolgeva attività di meretricio;

Ritenuto di dover condividere l’orientamento appena riassunto;

Ritenuto che, ciò stante, le deduzioni dell’Amministrazione costituiscano adeguato fondamento del provvedimento impugnato;

Ritenuto, in conclusione, che l’appello debba essere respinto;

Ritenuto che le spese debbano essere integralmente compensate

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

definitivamente pronunciando sul ricorso in appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa integralmente spese ed onorari del giudizio fra le parti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Giancarlo Coraggio, Presidente

Rosanna De Nictolis, Consigliere

Maurizio Meschino, Consigliere

Manfredo Atzeni, Consigliere, Estensore

Gabriella De Michele, Consigliere

L’ESTENSORE                                                                       IL PRESIDENTE 
    
DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/12/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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